di Fulvio Conti Guglia. La sentenza della CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, dell’8 Aprile 2013, si sofferma sull’analisi dell’art. 313, comma 7, d.lgs. 152/06 che stabilisce: «resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti dei responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi» evidenziando come la disciplina del danno ambientale introdotta dal d.lgs. 152\06 si affianca alla disciplina generale del danno contemplata dal codice civile, con la conseguenza che le associazioni sono tuttora legittimate ad agire «iure proprio» nei processi penali concernenti violazioni ambientali anche dopo l’abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre le azioni risarcitorie per danno ambientale in caso di inerzia degli enti territoriali (art. 9, comma 3 d.lgs. 267\2000 n. 267 ora abrogato dall’art. 318 d.lgs. 152\06) (Cass. Sez. III n.19439, 23/05/2012). In ogni caso la possibilità di risarcimento in favore dell’associazione ambientalista «non deve ritenersi limitata all’ambito patrimoniale di cui all’art. 2043 cod. civ., poiché l’art. 185 cod. pen., comma 2, – che costituisce l’ipotesi più importante “determinata dalla legge” per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. – dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale” obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi “danneggiato” per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo».
Così, tra le violazioni ambientali produttive di danno risarcibile rientrano anche quelle relative agli abusi edilizi, sempreché siano idonee ad arrecare concreto pregiudizio all’ambiente che deve essere, ovviamente, dimostrato. La legittimazione alla costituzione di parte civile deve essere riconosciuta alle associazioni ambientaliste anche in ordine a reati commessi in occasione o con la finalità di violare norme preordinate alla tutela dell’ambiente e del territorio, come nel caso di delitti di falso ed abuso d’ufficio commessi proprio allo scopo di rendere possibile un abuso edilizio (Sez. V n. 7015, 23/02/2011).
Inoltre, la sentenza della Suprema Corte specifica che le false dichiarazioni rese da un privato nella domanda di condono integrino il reato di cui all’art. 483 cod. pen. (Sez. V n. 2978, 22/1/2010; Sez. V n. 5122, 9/2/2006; Sez. III n. 9527, 3/3/2003; Sez. V n. 3762, 23/3/2000; Sez. V n. 10377, 1/9/1999) sul presupposto che l’ordinamento attribuisce a tali dichiarazione valenza probatoria privilegiata – con esclusione di produzioni documentali ulteriori – e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico (Sez. V n.2978\2005). La configurabilità del reato deve, peraltro, riconoscersi anche nel caso in cui quanto dichiarato possa essere altrimenti verificato dal successivo destinatario dell’atto, poiché ciò che rileva è l’idoneità dell’atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica e la violazione, da parte del privato dichiarante, del dovere di attestare al pubblico ufficiale la verità su circostanze giuridicamente rilevanti (Cass. Sez. III n. 340901, 27/9/2011; Sez. V n. 11681, 16/12/1997).
Altri argomenti trattati in sentenza sono:
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO URBANISTICO – Domanda di condono – False dichiarazioni – Reato di cui all’art. 483 cod. pen. – Configurabilità – Presupposti – DANNO AMBIENTALE – ASSOCIAZIONI E COMITATI – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Processi per reati ambientali – Associazioni ambientaliste – Legittimazione alla costituzione di parte civile – Risarcimento – Artt. 313 c.7 e 318 d.lgs. n.152/06 – Artt. 2043 e 2059 cod. civ. – Art. 185, c.2 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Diniego delle attenuanti generiche – Onere motivazionale – Poteri del giudice – Manifesta infondatezza dei motivi – Inammissibilità del ricorso – Cause di non punibilità – Inapplicabilità – Art. 129 cod. proc. Pen..
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