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Sono entrati in vigore la Legge di stabilità (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ) ed i due decreti legge (Decreti Legge 30 dicembre 2013 n. 150 e n. 151) contenente proroghe di termini. Di seguito le principali disposizioni di interesse per le Province.

IPT – IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

Il comma 165 introduce l’esenzione dal pagamento dell’IPT, in caso di leasing, per le cessioni di mezzi di trasporto usati a seguito di esercizio di riscatto del veicolo da parte del locatario.

L’esenzione non è prevista nel caso in cui il veicolo in leasing venga venduto ad un soggetto diverso dal locatario.

L’esenzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, come espressamente precisato dal comma 166; pertanto dovrebbe riferirsi soltanto ai contratti di leasing in scadenza nel 2014 e non anche a quelli scaduti nel 2013 e che presentino la formalità al PRA nel 2014.

L’ACI, con nota del 31.12.2013, ritiene, al contrario, che “l’esenzione si applica a tutti i contratti di leasing finanziario, a prescindere dalla loro data di scadenza, per i quali la formalità di riscatto venga presentata successivamente all’entrata in vigore della legge fissata al 01.01.2014”.

COMMISSARIAMENTO PROVINCE

Nei casi in cui in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell’incarico di Commissario straordinario delle province o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, per la provvisoria gestione dell’Ente (comma 325).

I commissariamenti in essere nonché quelli disposti nel 2014 cessano il 30 giugno 2014 (comma 441)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L’obbligo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, di affidare obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, che decorre dal 1° gennaio 2014, non si applica alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro per i quali consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (comma 343).

I piccoli Comuni possono pertanto procedere direttamente per le acquisizioni in economia o di importo inferiore a quarantamila euro. Nulla vieta ovviamente che anche per tali procedure, i Comuni possono avvalersi della centrale unica di committenza.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate al trattamento accessorio sono decurtate in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. (comma 456)

PATTO DI STABILITÀ REGIONALE VERTICALE

Negli anni 2014 e 2015 le Regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile (comma 506).

A tale scopo, gli enti locali dichiarano all’ANCI, all’UPI e alle Regioni, entro il 1° marzo di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro il termine del 15 marzo, le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica (comma 543).

PATTO DI STABILITÀ

Per l’anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni.

Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell’anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui all’art. 31, comma 19, della Legge 183/2011 entro il termine perentorio ivi previsto (comma 535).

Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.(comma 546)

Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni pervenute, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l’azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità previste, ovvero non hanno effettuato, entro l’esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi.

Nei confronti dei soggetti per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

SOCIETÀ PARTECIPATE

Nel caso le partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, a decorrere dall’anno 2015, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

A decorrere dall’esercizio 2014 i soggetti a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza.

Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell’ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, utilizzando le informazioni disponibili.

Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

A decorrere dall’esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori, a meno che il risultato economico, benché’ negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall’ente controllante.

A decorrere dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Le società, nonché’ le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.

Per le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, non soggette all’applicazione diretta dei vincoli di cui al comma 557, l’ente locale controllante, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti.

Il comma 561 ha abrogato il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società nonché l’obbligo di mettere in liquidazione le società già costituite o di cederne le partecipazioni.

Il comma 562 ha inoltre abrogato l’obbligo per le regioni, le province e i comuni di sopprimere o accorpare o, in ogni caso, assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali o funzioni amministrative spettanti a comuni e province nonché il divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite.

IMPOSTA DI BOLLO

Per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi dell’Amministrazione tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili l’imposta è fissata in euro 16,00. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro centottanta giorni, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

LIMITI ALL’INDEBITAMENTO

L’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l’anno 2011, e l’8 per cento, a decorrere dall’anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.

MISURE PER I CENTRI PER L’IMPIEGO

Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, nonché’ l’avvio del Piano per l’attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell’Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

OBBLIGO DI ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PER I COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Il comma 530 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.

CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA

Il divieto di conferire in discarica rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg decorre dal 31 dicembre 2014.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, istituito ai sensi del D. L. 138/2011, abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

La mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LE PROVINCE

Limitatamente all’anno 2013 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con D. M. 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012.

Le riduzioni previste dal comma 7 dell’ art. 16 del D. L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 sono effettuate secondo gli importi indicati nell’allegato al D. L. 151/2013.

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