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Legge di bilancio 2019: sintesi delle disposizioni di interesse per le Province

di Carlo Rapicavoli –

La Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145), contiene numerose disposizioni di interesse per le Province.

Di seguito le principali:

ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE DI UN CONTRIBUTO DI 250 MILIONI ANNUI

I commi 889 e 890 disciplinano l’attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.

Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo i seguenti criteri:

• per il 50 per cento, da ripartire tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e scuole nell’anno 2017, rispetto alla spesa media riferita al triennio 2010-2012, da assegnare in proporzione alla suddetta diminuzione;

• per il 50 per cento, da ripartire tra le Province in proporzione all’incidenza determinata, al 31 dicembre 2018, dalla manovra di finanza pubblica rispetto al gettito 2017 dell’imposta Rc auto, dell’imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio.

La misura del concorso alla manovra di finanza pubblica delle Province, da considerare ai fini del calcolo della sua incidenza sulle entrate, è quella determinata dall’articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014 e dell’articolo 47 del D.L. n. 66/2014, tenuto conto delle riduzioni consentite ai sensi dell’articolo 1, commi 838 e 839, della legge n. 205/2017.

A garanzia del pieno utilizzo delle somme nell’anno di erogazione, la norma prevede che le spese finanziate con le risorse assegnate a valere sul fondo in esame, per ogni annualità, devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011.

ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLE PROVINCE

L’ultimo periodo del comma 889 prevede un’integrazione alla disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2018, che ha dato facoltà alle Province di procedere dal 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinare, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica (articolo 1, comma 845, legge n. 205/2017). L’integrazione è volta a precisare che tali assunzioni, relativamente alle attività di edilizia scolastica, sono riferite a figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice degli appalti.

Restano immutati i limiti assunzionali previsti dalla Legge 205/2017 secondo cui, a decorrere dall’anno 2018, le Province possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e per un contingente di personale complessivamente corrispondente:

a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti;

b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti.

PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE DA ENTI LOCALI DIVERSI DA QUELLI DI APPARTENENZA

Il comma 124 autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali.

A tal fine, occorre:
a) il consenso dei lavoratori interessati;
b) che tale utilizzo sia circoscritto a periodi predeterminati;
c) che riguardi una parte del tempo di lavoro d’obbligo;
d) che sia effettuato sulla base di una convenzione;
e) che sia disposto previo assenso dell’ente di appartenenza.

La finalità è quella di “soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali” dell’ente locale e di assicurare “una economica gestione delle risorse”.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad apposita convenzione fra gli enti interessati, chiamata a disciplinare gli aspetti utili per il corretto utilizzo del lavoratore.

Fra questi, la disposizione richiama esplicitamente la definizione del tempo di lavoro in assegnazione, il rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo e la ripartizione degli oneri finanziari.

Infine, il comma aggiuntivo dispone l’applicazione, ove compatibili, delle disposizioni di cui all’articolo 14 del (CCNL) 22 gennaio 2004 del comparto Regioni-autonomie locali.

DEROGHE ALLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI LAVORI

Il comma 912 introduce una deroga all’art 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), che disciplina tra l’altro l’applicazione di procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. contratti sottosoglia).

In sintesi, il Codice dei contratti pubblici disciplina attualmente gli affidamenti di lavori:

• per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);

• per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);
• per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).

Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori:

• di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;

• di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

La disposizione specifica che le suddette deroghe, introdotte nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, sono valide fino al 31 dicembre 2019.

Sebbene la deroga per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 non sia chiarissima nella formulazione, si ritiene, fatte salve diverse indicazioni da parte di ANAC, che possa farsi riferimento all’art. 32, comma 2, del Codice, applicando quanto disposto per l’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), indicando, nella determina a contrarre, le modalità di individuazione e di consultazione dei tre operatori economici o le ragioni che determinano l’impossibilità di consultazione (inesistenza/indisponibilità di più operatori)

La deroga non si applica agli appalti di forniture e servizi, ma solo a quelli per lavori.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO

L’articolo 1 comma 130 prevede l’innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al Mepa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro, modificando l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che nel testo vigente del 1° gennaio 2019 prevede “… le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (…)”.

In virtù di tale modifica è altresì da ritenere che, per tale tipologia di acquisti, non sussista l’obbligo di comunicazioni telematiche di cui all’art. 40, comma 2, del Codice.

STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE DI BENI ED EDIFICI PUBBLICI

I commi da 162 a 170 istituiscono una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali.

La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della pubblica amministrazione.

La Struttura svolge le proprie funzioni:

• su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

• previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti;

• nei termini indicati dal regolamento che disciplina la struttura, emanato con il D.P.C.M. previsto dal comma 162;

• con l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità:
– favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;
– contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici;
– contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria;
– contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Destinazione temporanea di 120 unità alle stazioni uniche appaltanti provinciali

Il comma 166 dispone l’assegnazione temporanea alle Province di 120 unità di personale (a valere sul contingente di personale destinato alla Struttura), per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 88 nell’ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

CONCORSI E GRADUATORIE

I commi 360-367 concernono le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni,

Si applicano a tutte le procedure concorsuali le modalità semplificate che verranno definite con il regolamento ministeriale che dovrebbe essere emanato entro il 28 febbraio anche in deroga alla disciplina oggi prevista dai D.P.R. 487/1994, 272/2004 e 70/2013.

Le graduatorie delle procedure concorsuali bandite dopo il 1° gennaio 2019, possono essere impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, senza, quindi, possibilità di assunzione di idonei, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie.

I termini di vigenza delle graduatorie sono modificati, in via transitoria, dal successivo comma 362, che pone termini di durata specifici a seconda dell’anno di approvazione della graduatoria, con riferimento agli anni 2010-2018, mentre viene confermato il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Viene inoltre esplicitamente confermata la possibilità, per le leggi regionali, di stabilire periodi di vigenza inferiori.

Il comma 399 pone un divieto temporaneo di assunzioni fino al 15 novembre 2019 per determinate amministrazioni, non applicabile per gli Enti Locali.

MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

I commi 721 e 723 intervengono sulle società a partecipazione pubblica.

Le amministrazioni pubbliche, che all’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, siano tenute alla loro liquidazione, sono autorizzate a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

I piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER.

EQUILIBRIO DI BILANCIO

I commi 819-826 innovano la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all’equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale.
Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio di bilancio.

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI

Misure di semplificazione degli adempimenti contabili sono introdotte dai commi 902-905, i quali prevedono, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’Interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al pe-riodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nel corso del 2019, gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l’esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti, ad un valore pari all’80 per cento dell’accantonamento quantificato nel relativo allegato al bilancio, se si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) con riferimento all’esercizio 2018, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali (di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 231/2002) e le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Tale facoltà può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui sopra, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l’indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 231/2002, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Non possono avvalersi della facoltà di riduzione prevista gli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo e che, con riferimento ai mesi precedenti all’avvio di SIOPE+, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’allegato n.4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Sono confermate stabilmente le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 2012.

ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEI CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA

Il comma 1133, lettera c) estende all’anno 2019 il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche e utilizzati a fini istituzionali.

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