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LEGGE 28 febbraio 2020, n. 7: Modifiche alla disciplina delle intercettazioni – conversione in legge.

LEGGE 28 febbraio 2020, n. 7

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. (20G00022)

(GU n.50 del 28-2-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

TESTO AGGIORNATO con Allegati – LEGGE 28 febbraio 2020, n. 7

Data a Roma, addi’ 28 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161

All’articolo 1, comma 1:
al numero 1), le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite
dalle seguenti: « 30 aprile 2020 »;
al numero 2), le parole: « 1° marzo 2020 » sono sostituite
dalle seguenti: « 1° maggio 2020 ».
All’articolo 2:
al comma 1, lettera a), le parole: « ai sensi degli articoli
268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli
articoli 268, 415-bis o 454 »;
al comma 1, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:
« b-bis) all’articolo 266, comma 1, dopo fa lettera f-quater)
e’ aggiunta la seguente:
“f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso
articolo” »;
al comma 1, lettera c), le parole: « e per i delitti dei
pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la
pubblica amministrazione per i quali e’ prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a
norma dell’articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « e, previa
indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei
luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti
dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro
la pubblica amministrazione per i quali e’ prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a
norma dell’articolo 4 »;
al comma 1, lettera e):
al numero 1), capoverso 2-bis, le parole: « salvo che si
tratti di intercettazioni » sono sostituite dalle seguenti: « salvo
che risultino »;
al numero 3), capoverso 6, le parole: « Ai difensori
dell’imputato e’ immediatamente dato avviso » sono sostituite dalle
seguenti: « Ai difensori delle parti e’ immediatamente dato avviso »;
al numero 3), capoverso 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: « Il giudice, con il consenso delle parti, puo’ disporre
l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle
indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di
cui al primo periodo »;
al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1, dopo il primo
periodo e’ inserito il seguente: «Non sono coperti da segreto solo i
verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni
acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5, o comunque
utilizzati nel corso delle indagini preliminari e, al secondo
periodo, le parole: « Al giudice per le indagini preliminari e ai
difensori dell’imputato per l’esercizio dei loro diritti e facolta’
e’ in ogni caso consentito l’accesso » sono sostituite dalle
seguenti: « Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori
delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli
articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall’articolo 454, comma
2-bis, per l’esercizio dei loro diritti e facolta’ e’ consentito
l’accesso »;
al comma 1, lettera g):
al numero 1) e’ premesso il seguente:
« 01) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. I risultati delle intercettazioni non possono essere
utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati
disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per
l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in
flagranza e dei reati di cui all’articolo 266, comma 1” »;
al numero 1), il capoverso 1-bis e’ sostituito dal seguente:
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i
risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore
informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere
utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i
quali e’ stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino
indispensabili per l’accertamento dei delitti indicati dall’articolo
266, comma 2-bis »;
al comma 1, la lettera h) e’ sostituita dalla seguente:
«h) all’articolo 291, comma 1, dopo le parole: “conversazioni
rilevanti,” sono inserite le seguenti: “e comunque conferiti
nell’archivio di cui all’articolo 269,” »;
al comma 1, la lettera i) e’ sostituita dalla seguente:
«i) all’articolo 293, comma 3, il terzo periodo e’ sostituito
dal seguente: “Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre
copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di
cui all’articolo 291, comma 1” »;
al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, dopo le parole: « per
via telematica gli atti » e’ inserita la seguente: « depositati »;
al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Il termine di cui al presente comma puo’ essere
prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore »;
al comma 2, lettera a), capoverso Art. 89:
al comma 2, le parole: « possono essere impiegati soltanto »
sono sostituite dalle seguenti: « , devono essere impiegati »;
al comma 3, le parole: « Nei casi previsti dal comma 2 le
comunicazioni intercettate sono trasferite » sono sostituite dalle
seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni
intercettate sono conferite » e le parole: « esclusivamente
nell’archivio digitale di cui all’articolo 269, comma 1, del codice »
sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente negli impianti della
procura della Repubblica »;
al comma 2, lettera b), capoverso Art. 89-bis, comma 4, le
parole: « articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti: «
articoli 268, 415-bis e 454 »;
al comma 5, le parole: « nonche’ di consultazione e richiesta di
copie, » sono soppresse;
al comma 8, le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « 30 aprile 2020 ».

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