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LEGGE 26 settembre 2023, n. 138: Omicidio nautico e lesioni personali nautiche – introduzione dei reati.

 

 

LEGGE 26 settembre 2023, n. 138 

Introduzione del reato di omicidio nautico e  del  reato  di  lesioni personali nautiche. (23G00146) 

(GU n.237 del 10-10-2023)

 
 Vigente dal: 25-10-2023

 

 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 589-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). -  Chiunque  cagioni
per colpa la morte di una persona con violazione  delle  norme  sulla
disciplina della circolazione stradale o della navigazione  marittima
o interna e' punito con la reclusione da due a sette anni. 
    Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore  o  di  una
delle unita' da diporto  di  cui  all'articolo  3  del  codice  della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, in stato di  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psicofisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e  187
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, nonche' degli articoli 53-bis, comma 2, lettera  c),  e
53-quater del codice della nautica da  diporto,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una
persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni. 
    La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unita' da diporto di  cui
all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma  2,  lettera  b),
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa  la
morte di una persona. 
    Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,  ponendosi  alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi  rispettivamente  degli  articoli
186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una  persona,  e'  punito
con la reclusione da cinque a dieci anni. 
  La pena di cui al quarto comma si applica altresi': 
    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella
consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 
    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando
contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 
    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in  corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente  di  guida  o,  ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di  patente  nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso  in
cui il veicolo a motore o  l'unita'  da  diporto  sia  di  proprieta'
dell'autore del  fatto  e  tale  veicolo  o  unita'  da  diporto  sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,  la
pena e' diminuita fino alla meta'. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell'unita' da diporto cagioni la morte  di  piu'  persone,
ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone,
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu'  grave  delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma  la  pena  non  puo'
superare gli anni diciotto ». 
  2. Alla  rubrica  dell'articolo  589-ter  del  codice  penale  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ». 
  3. L'articolo 590-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 590-bis (Lesioni personali  stradali  o  nautiche  gravi  o
gravissime). - Chiunque  cagioni  per  colpa  ad  altri  una  lesione
personale  con  violazione  delle  norme   sulla   disciplina   della
circolazione stradale o della  navigazione  marittima  o  interna  e'
punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e
da uno a tre anni per le lesioni gravissime. 
    Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore  o  di  una
delle unita' da diporto  di  cui  all'articolo  3  del  codice  della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, in stato di  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psicofisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e  187
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, nonche' degli articoli 53-bis, comma 2, lettera  c),  e
53-quater del codice della nautica da  diporto,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa  a  taluno  una
lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a  cinque  anni
per le lesioni gravi e  da  quattro  a  sette  anni  per  le  lesioni
gravissime. 
    La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unita' da diporto di  cui
all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma  2,  lettera  b),
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per  colpa  a
taluno lesioni personali gravi o gravissime. 
    Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,  ponendosi  alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi  rispettivamente  degli  articoli
186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a tre  anni  per  le  lesioni
gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. 
  Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi': 
    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella
consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a
quella  massima  consentita,  cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni
personali gravi o gravissime; 
    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando
contromano, cagioni per colpa a  taluno  lesioni  personali  gravi  o
gravissime; 
    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in  corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea
continua, cagioni per  colpa  a  taluno  lesioni  personali  gravi  o
gravissime. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente  di  guida  o,  ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di  patente  nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso  in
cui il veicolo a motore o  l'unita'  da  diporto  sia  di  proprieta'
dell'autore del  fatto  e  tale  veicolo  o  unita'  da  diporto  sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,  la
pena e' diminuita fino alla meta'. 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell'unita' da diporto cagioni lesioni a piu'  persone,  si
applica la pena che dovrebbe infliggersi  per  la  piu'  grave  delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma  la  pena  non  puo'
superare gli anni sette. 
  Il delitto e' punibile  a  querela  della  persona  offesa  se  non
ricorre alcuna delle circostanze  aggravanti  previste  dal  presente
articolo. 
  4. Alla  rubrica  dell'articolo  590-ter  del  codice  penale  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente della  Repubblica   28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 589-ter e  590-ter
          del Codice penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  589-ter.  (Fuga  del  conducente  in  caso  di
          omicidio  stradale  e  nautico).  -   Nel   caso   di   cui
          all'articolo 589-bis, se il conducente si da' alla fuga, la
          pena e' aumentata da un terzo a due terzi  e  comunque  non
          puo' essere inferiore a cinque anni.» 
                «Art.  590-ter.  (Fuga  del  conducente  in  caso  di
          lesioni personali stradali e nautiche). - Nel caso  di  cui
          all'articolo 590-bis, se il conducente si da' alla fuga, la
          pena e' aumentata da un terzo a due terzi  e  comunque  non
          puo' essere inferiore a tre anni.". 
                               Art. 2 
 
  1. All'articolo 380, comma 2, del codice di  procedura  penale,  la
lettera m-quater) e' sostituita dalla seguente: 
    «m-quater)  delitto  di  omicidio  colposo  stradale  o   nautico
previsto dall'articolo 589-bis, secondo e  terzo  comma,  del  codice
penale, salvo  che  il  conducente  si  sia  immediatamente  fermato,
adoperandosi per prestare o attivare  i  soccorsi,  e  si  sia  messo
immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria». 
  2. All'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), del  codice  di
procedura penale, dopo le parole:  «lesioni  colpose  stradali»  sono
inserite le seguenti: «o nautiche». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 26 settembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  380  e  381  del
          codice di procedura penale, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 380. (Arresto obbligatorio in flagranza). -  1.
          Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non colposo, consumato o tentato, per  il  quale  la  legge
          stabilisce la pena dell'ergastolo o  della  reclusione  non
          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massimo  a  venti
          anni. 
                2. Anche fuori dei casi previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
                  a)  delitti  contro  la  personalita'  dello  Stato
          previsti nel titolo I del libro II del codice penale per  i
          quali e' stabilita la pena della reclusione  non  inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
                  a-bis) delitto di violenza o minaccia ad  un  Corpo
          politico, amministrativo o giudiziario o  ai  suoi  singoli
          componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; 
                  b) delitto di devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
                  c) delitti contro l'incolumita'  pubblica  previsti
          nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
                  d) delitto  di  riduzione  in  schiavitu'  previsto
          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile
          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di
          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi
          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della
          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
          del codice penale; 
                    d.1)  delitti  di  intermediazione   illecita   e
          sfruttamento del  lavoro  previsti  dall'articolo  603-bis,
          secondo comma, del codice penale; 
                    d-bis)  delitto  di  violenza  sessuale  previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
                    d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne  di
          cui all'articolo 609-quater, primo  e  secondo  comma,  del
          codice penale; 
                  e) delitto di furto quando ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625 , primo comma, numeri 2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                    e-bis) delitti di  furto  previsti  dall'articolo
          624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                  f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
                    f-bis)  delitto  di  ricettazione,   nell'ipotesi
          aggravata di cui all'articolo 648 ,  primo  comma,  secondo
          periodo, del codice penale; 
                  g) delitti di illegale fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
                  h)  delitti  concernenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per
          i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
                  i) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o
          di eversione dell'ordine  costituzionale  per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
                  l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17  [della
          associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
          comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
          militare previste dall'articolo 1  della  legge  17  aprile
          1956, n. 561,  delle  associazioni,  dei  movimenti  o  dei
          gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
          1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
          o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della  L.  13  ottobre
          1975, n. 654; 
                    l-bis)  delitti  di  partecipazione,  promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
                    l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di
          allontanamento  dalla  casa  familiare  e  del  divieto  di
          avvicinamento ai luoghi frequentati dalla  persona  offesa,
          di maltrattamenti contro familiari e conviventi e  di  atti
          persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
          del codice penale; 
                  m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416  commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma; 
                    m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso
          di   documento   di    identificazione    falso    previsti
          dall'articolo 497-bis del codice penale; 
                    m-ter)   delitti   di   promozione,    direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
                    m-quater) delitto di omicidio colposo stradale  o
          nautico previsto dall'articolo  589-bis,  secondo  e  terzo
          comma, del codice penale, salvo che il  conducente  si  sia
          immediatamente  fermato,  adoperandosi   per   prestare   o
          attivare i  soccorsi,  e  si  sia  messo  immediatamente  a
          disposizione degli organi di polizia giudiziaria; 
                    m-quinquies) delitto di resistenza o di  violenza
          contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100  del
          codice della navigazione. 
              3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e  la
          querela non e' contestualmente proposta, quando la  persona
          offesa non  e'  prontamente  rintracciabile,  l'arresto  in
          flagranza, nei casi di cui ai commi  1  e  2,  e'  eseguito
          anche  in  mancanza   della   querela   che   puo'   ancora
          sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta
          nel termine  di  quarantotto  ore  dall'arresto  oppure  se
          l'avente diritto  dichiara  di  rinunciarvi  o  rimette  la
          querela proposta, l'arrestato e'  posto  immediatamente  in
          liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
          che hanno proceduto all'arresto effettuano  tempestivamente
          ogni utile ricerca della persona offesa. 
              Quando la persona offesa e' presente o e'  rintracciata
          ai sensi dei periodi precedenti,  la  querela  puo'  essere
          proposta   anche   con   dichiarazione    resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di  polizia  giudiziaria,  ferma
          restando la necessita'  di  rendere  alla  persona  offesa,
          anche  con  atto  successivo,  le   informazioni   di   cui
          all'articolo 90-bis.» 
              «Art. 381. (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria   hanno
          facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di  un
          delitto non colposo, consumato o tentato, per il  quale  la
          legge stabilisce la pena  della  reclusione  superiore  nel
          massimo a tre anni ovvero di  un  delitto  colposo  per  il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore nel massimo a cinque anni. 
              2. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e'  colto  in
          flagranza di uno dei seguenti delitti: 
                a)  peculato  mediante  profitto  dell'errore  altrui
          previsto dall'articolo 316 del codice penale; 
                b)  corruzione  per  un  atto  contrario  ai   doveri
          d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma  4  e  321  del
          codice penale; 
                c)  violenza  o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale
          prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; 
                d) commercio e somministrazione di medicinali  guasti
          e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
          e 444 del codice penale; 
                e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530
          del codice penale; 
                f) lesione personale prevista dall'articolo  582  del
          codice penale; 
                f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo
          614 , primo e secondo comma, del codice penale; 
                g)  furto  previsto  dall'articolo  624  del   codice
          penale; 
                h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635
          comma 2 del codice penale; 
                i)  truffa  prevista  dall'articolo  640  del  codice
          penale; 
                l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646
          del codice penale; 
                  l-bis) offerta, cessione o detenzione di  materiale
          pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
          e 600-quater  del  codice  penale,  anche  se  relative  al
          materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
          medesimo codice; 
                m) alterazione di armi e fabbricazione  di  esplosivi
          non riconosciuti previste dagli articoli 3  e  24  comma  1
          della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                  m-bis); 
                  m-ter) falsa  attestazione  o  dichiarazione  a  un
          pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita'  personali
          proprie o di altri, prevista dall'articolo 495  del  codice
          penale; 
                  m-quater)  fraudolente  alterazioni  per   impedire
          l'identificazione o l'accertamento di  qualita'  personali,
          previste dall'articolo 495-ter del codice penale; 
                  m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali  o
          nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis,
          secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se  la  querela
          viene proposta,  anche  con  dichiarazione  resa  oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo, ferma restando la  necessita'  di  rendere  alla
          persona offesa, anche con atto successivo, le  informazioni
          di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di
          rimettere la querela, l'arrestato e'  posto  immediatamente
          in liberta'. 
              4. Nelle ipotesi  previste  dal  presente  articolo  si
          procede all'arresto in flagranza soltanto se la  misura  e'
          giustificata  dalla  gravita'  del   fatto   ovvero   dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto. 
                4-bis. Non  e'  consentito  l'arresto  della  persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.». 
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