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Le principali disposizioni per gli Enti Locali nella Legge 114/2014

di Carlo Rapicavoli –

La Legge 114/2014 ha convertito in legge il D. L. 90/2014.

Di seguito le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali in vigore dal 19 agosto.

RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dal D. L. 201/2011 (anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti nell’anno 2012, aumentata di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014) possono risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi dell’art. 24 comma 10 del D. L. 201/2011 (62 anni di età).

La risoluzione del rapporto di lavoro va assunta decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Le nuove disposizioni prevedono che la percentuale di turn over per gli anni 2014 e 2015 sia pari al 60% (precedentemente era il 40%) delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Tale percentuale è incrementata nell’anno 2014 all’80% per gli enti in cui, il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente sia inferiore o pari al 25%, tale percentuale è pari al 100% nell’anno 2015 e seguenti. Non è chiaro se nel calcolo di tale rapporto debba rientrare o meno il consolidamento delle spese delle società partecipate, essendo stato abrogato l’art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
L’art. 3, comma 5, ribadisce il divieto di assunzioni a tempo indeterminato per le Province, confermando quanto disposto dall’art. 16, comma 9, del D. L. 95/2012: “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”.

Il comma 6 prevede un’eccezione per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

LA RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE

In fase di conversione in legge del decreto, è stato inserito il comma 557-quater il quale prevede ora che “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

L’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 consentiva alle province di prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

E’ consentito adesso di prorogare ulteriormente i contratti, alle medesime finalità e condizioni, fino all’insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

Le limitazioni di spesa per le assunzioni a tempo determinato (limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009; 60 per cento, per il 2014, per gli enti locali in sperimentazione) non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al commi 557 (riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile) della Legge Finanziaria 2007, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

I limiti di spesa per assunzioni a tempo determinato non si applicano altresì, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni sulle assunzioni da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente.

In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell’interno.

Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto della prescrizione che impone il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale dai soggetti assunti ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.

Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

Nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico in essere, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un’altra sede.

In sede di prima applicazione, nell’assegnazione delle risorse da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei processi di mobilità, vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

A detto fondo da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei processi di mobilità, confluiscono le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all’entrata dello Stato da parte dell’amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all’amministrazione cedente.

PREROGATIVE SINDACALI

A decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all’unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

ONORARI DELLE AVVOCATURE DEGLI ENTI PUBBLICI

E’ abrogata la vigente disciplina con efficacia dalle sentenze depositate dopo il 25 giugno 2014.

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni, nella misura e con le modalità stabilite dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva.

La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione.

I regolamenti devono prevedono criteri di riparto di tali somme in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali.

I regolamenti e i contratti collettivi devono definire altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.

I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall’adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi, da operare entro tre mesi.

In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse.

ABROGAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE E ABROGAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL PROVENTO ANNUALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

Viene abrogata la disposizione che prevedeva l’attribuzione al Segretario di una quota dei diritti riscossi dalla Provincia fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

Si tratta dei cosiddetti diritti di segreteria o di rogito derivanti dalla disposizione dell’articolo 97 del D. Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Segretario la funzione di “rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”.

I diritti di segreteria, in particolare, sono dovuti sugli atti rogati e per le autenticazioni effettuate dal segretario dell’Ente ai sensi dell’art. 21 d.p.r. n.465/97, (“sugli atti rogati ed autenticati dal Segretario Comunale e Provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 08 giugno 1962, n.604 e s.m.i.”).

Alla luce delle nuove disposizioni, i diritti dovuti devono essere ancora riscossi ed il provento annuale è attribuito integralmente alla Provincia.

Vanno riconosciuti al Segretario i diritti maturati per gli atti rogati fino al 24 giugno 2014.

La facoltà del Segretario di rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte, già prevista dall’articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, diventa una funzione obbligatoria connessa al ruolo.

Soltanto negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante all’ente è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DEGLI ENTI LOCALI

L’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina l’attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, è stato così riformulato: “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.

Per il periodo di durata degli incarichi di dirigente nonché dell’incarico di direttore generale di cui all’articolo 108 del TUEL, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

A valere sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro.

La percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare.

L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.

Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto.

A tal fine, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).

La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

E’ escluso dall’applicazione di tali disposizioni il personale con qualifica dirigenziale, cui non può essere corrisposto l’incentivo.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.

In considerazione dell’abrogazione delle vigenti disposizioni, con decorrenza dall’entrata in vigore della legge di conversione del D. L. 90/2014 (9 agosto 2014), possono essere liquidate ai dipendenti gli incentivi determinati secondo le disposizioni previgenti, purché le attività di cui trattasi siano state ultimate entro il 9 agosto 2014.

Per il futuro, si dovrà procedere alla modifica del regolamento vigente per adeguarlo alle nuove disposizioni.

In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono più essere corrisposte le somme previste dall’art. 92 del D. Lgs. 163/2006 per lavori e opere pubbliche, anche per le opere in corso di realizzazione e, comunque, per le quali non è stata liquidata la quota spettante al personale con qualifica dirigenziale alla data di entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2014).

Dal 25 giugno, i dirigenti concorreranno alla ripartizione della quota, in funzione del ruolo esercitato nell’esecuzione dell’opera, ma la somma ad essi spettante non verrà liquidata, ma costituirà economia per l’Ente.

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE

Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

I consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. E’ fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico,

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata della legge.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell’economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche.

L’acquisizione delle informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI RICHIEDERE DATI GIÀ PRESENTI NELL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RIFORMA DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

L’elezione del Presidente della Provincia e del consiglio provinciale, per le province i cui organi sono scaduti per fine mandato nel 2014 e per le province commissariate, è indetta e si svolge entro il 12 ottobre 2014.

Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio elettorale costituito dalla Provincia.

Per le autenticazione delle firme dei sottoscrittori per la presentazione delle liste si applicano le norme elettorali contenute nell’art. 14 della Legge 53/1990.

Ciascun elettore esprime un voto ponderato. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome.

L’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

Per le altre Province l’elezione del presidente della Provincia e del consiglio Provinciale è indetta e si svolge entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

Il consiglio Provinciale eletto svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l’assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio Provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014.

In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo

Il presidente della Provincia in carica, con il mandato scaduto nel 2014 o il commissario, a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio Provinciale, nonché la Giunta Provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della Provincia eletto secondo le nuove modalità.

Gli incarichi di presidente della Provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

Restano a carico della Provincia e della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e al rimborso delle spese di viaggio di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

In considerazione dell’anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, le procedure per l’entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:

a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;

b) la città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi centoventi giorni;

c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di centoventi giorni, si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo.

Dal 1° gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all’entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell’articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato dalla Legge 89/2014

“3-bis. I Comuni non capoluogo di Provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di Provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.

entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori.

Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE IN MATERIA DI CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE

Il termine per il versamento del contributo dovuto dalle Province, sulla base dei tagli previsti dal D. L. 66/2014, già fissato per il 31 luglio, è stato prorogato al 10 ottobre.

In caso di mancato versamento del contributo, l’Agenzia delle Entrate, provvede al recupero delle somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

Per la Provincia di Treviso, il taglio stimato per il 2014 è pari ad Euro 4.255.715,80 e per il 2015 ad Euro 6.383.573,70.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MODULI STANDARD

Entro il 15 febbraio 2015, le amministrazioni devono approvare un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese.

Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

Il piano deve prevedere una completa informatizzazione.

Il Governo, le regioni e gli enti locali concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive.

Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

SERVIZI IN RETE E BASI DI DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nel sito web, all’interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», deve essere pubblicato il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell’amministrazione ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo.

A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, le amministrazioni devono utilizzare esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

Vanno utilizzati esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi dalle stesse amministrazioni.

Nel sito web istituzionale va pubblicato l’elenco dei provvedimenti adottati nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata

A decorrere dal 15 febbraio 2015, le pubbliche amministrazioni che non rispettano gli obblighi sopra descritti sono soggette alla sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, applicata dall’Autorità nazionale anticorruzione

Entro il 18 settembre 2014, le amministrazioni comunicano all’Agenzia per l’Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l’elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

COMUNICAZIONI TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante il sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi (cooperazione applicativa).

L’Agenzia per l’Italia digitale definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono.

INFORMAZIONI ANTIMAFIA

Per le attività imprenditoriali di:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice antimafia, è obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.

L’elenco è istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede.

In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, l’amministrazione, per dette attività, procede all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

La stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

TRASMISSIONE AD ANAC DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del codice dei contratti, di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’ANAC entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132 del codice sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’ANAC.

In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI FORMALI NELLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

Nell’ambito delle procedure di affidamento indette dopo il 25 giugno 2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del Codice dei Contratti obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

MISURE PER L’ ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Per i ricorsi al TAR, depositati dopo il 25 giugno 2014, avverso le procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.

Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

Il collegio, quando dispone le misure cautelari, ne può subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore.

Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza.

Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall’udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.

Sono introdotte infine numerose disposizioni sull’attuazione del processo telematico.

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