22 minuti

di Carlo Rapicavoli –

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, che ha convertito in legge il D. L. 101/2013 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Di seguito le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali

DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELLE PROVINCE

L’art. 2, comma 8bis, prevede che “Nelle more del completamento del processo di riforma delle Province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell’esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell’efficacia del contratto vigente”.

La norma trova giustificazione, probabilmente, oltre che con riferimento all’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, espressamente richiamato (che prevede la durata triennale degli incarichi dirigenziali a tempo determinato), soprattutto sulla base dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000 e, in particolare, del comma 3, che prevede che i contratti per i dirigenti a tempo determinato non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.

Il riferimento espresso al processo di riforma delle Province e, in particolare, alla scadenza di gran parte delle Amministrazioni in carica e il probabile conseguente commissariamento, fa pensare che il legislatore voglia evitare che, nella fase di transizione, gli Enti si trovino senza dirigenti.

COMANDI DI PERSONALE

Sempre l’art. 2, comma 8-bis, prevede che nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga al limite triennale previsto dall’articolo 30, comma 2-sexies, decreto legislativo n. 165 del 2001.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire soltanto “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.

Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle norme sulle assunzioni a tempo determinato, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.

Alle assunzioni a tempo determinato si applicano le disposizioni del D. Lgs. 368/2001, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

I contratti di lavoro a tempo determinato, posti in essere in violazione delle diposizioni vigenti, sono nulli e determinano responsabilità erariale.

I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs. 165/2001.

Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

CONCORSI RISERVATI

Fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni possono bandire, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che ha conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore;

b) personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che ha conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore;

c) personale non dirigenziale che alla data del 1° settembre 2013 decreto ha maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando.

d) Sono esclusi dall’ambito di applicazione di queste disposizioni, i servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Le procedure selettive possono essere avviate solo a valere sulla programmazione delle assunzioni, relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento.

Le graduatorie definite in esito a dette procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse.

Possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.

Le amministrazioni pubbliche che, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale relativa al periodo 2013-2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali riservate, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data del 1° settembre 2013, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.

La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Le disposizioni sulle assunzioni a tempo determinato fissate dal D. Lgs. 368/2001 non si applicano al personale docente assunto dagli enti locali, nel rispetto comunque del patto di stabilità e dei vincoli finanziari.

Il personale non dirigenziale delle Province, in possesso dei requisiti, può partecipare ad una procedura selettiva indetta da un’amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’amministrazione che emana il bando.

Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari per le assunzioni a tempo determinato, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI O IMPIEGATI IN PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ

Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in progetti di lavori socialmente utili, e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, ed in lavori di pubblica utilità attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell’ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell’acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l’anzianità anagrafica, l’anzianità di servizio ed i carichi famigliari.

A decorrere dal 1°settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico per il personale da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, nel rispetto del loro fabbisogno e dei vincoli finanziari, procedono, in deroga alle disposizioni vigenti, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell’elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

VALIDITÀ GRADUATORIE

L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, ancora in essere, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica avvierà, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico sulle graduatorie vigenti, con obbligo, per le pubbliche amministrazioni di fornire le informazioni richieste.

ASSUNZIONI CATEGORIE PROTETTE

Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente.

All’esito della rideterminazione del numero delle assunzioni, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di
soprannumerarietà.

DISPOSIZIONI PER LE PROVINCE

Per quanto riguarda le Province, la Legge 125/2013 conferma espressamente che va applicato l’art. 16, comma 9, del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 che così prevede: “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”.

L’art. 4, comma 9, della Legge 125/2013 prevede infatti, come abbiamo visto, che la proroga dei contratti a tempo determinato per le Province può essere disposta “fermo restando il divieto previsto dall’art. 16 comma 9…”.

Inoltre, per le procedure di stabilizzazione, si stabilisce che il personale a tempo determinato delle Province, in possesso dei requisiti, può partecipare ad una procedura selettiva indetta da altra amministrazione avente sede nel territorio provinciale, proprio in quanto non possono essere svolte procedure di assunzione a tempo indeterminato presso le Province.

L’unica espressa deroga ai divieti di assunzione è prevista soltanto dall’art. 7, comma 6, con riferimento alle categorie protette (“La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente”).

OBBLIGHI PER SOCIETÀ PARTECIPATE

Dal 2014 le società partecipate sono tenute ad effettuare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato.

DICHIARAZIONI DI ECCEDENZA DI PERSONALE E NORME SU PENSIONAMENTI

In caso di dichiarazione di eccedenza di personale, per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione, è consentita l’applicazione, ai lavoratori, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico previgente al D. L. 201/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.

In questo caso l’Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi.

Ai dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa previgente all’entrata in vigore del D. L. 201/2011, si applica obbligatoriamente il regime di accesso al trattamento pensionistico e delle decorrenze previgenti.

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del D. L. 201/2011, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

PERMESSI PER MALATTIA

Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.

AUTO DI SERVIZIO

Fino al 31 dicembre 2015, non si possono acquistare autovetture né si possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Le spese di esercizio per l’anno 2013 delle auto di servizio non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011, calcolata al netto delle eventuali spese di acquisto.

Il limite di spesa non si applica per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per le attività di protezione civile.

A decorrere dall’anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all’obbligo di comunicazione, non possono effettuare, spese di ammontare superiore al 50 per cento del già ridotto limite di spesa previsto per l’anno 2013.

L’inadempimento degli obblighi di comunicazione costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Gli atti adottati in violazione delle disposizioni in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro salva l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

CONSULENZE

La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a incarichi conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore per l’anno 2014 all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 (non superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009) e per l’anno 2015 al 75 per cento dell’anno 2014.

Nel bilancio di previsione vanno previsti specifici capitoli per il conferimento di incarichi di studio e consulenza.

Gli atti adottati in violazione di tali disposizioni e i relativi contratti sono nulli. L’affidamento di incarichi in violazione costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, salva l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Entro il 31 dicembre 2013, vanno trasmessi al Ministero per la Pubblica Amministrazione i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché’ per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

In caso di mancata trasmissione si applica al responsabile del procedimento la sanzione da mille a cinquemila euro.

NORME IN MATERIA AMBIENTALE – SISTRI

L’art. 11 della Legge 125/2013 contiene ulteriori modifiche alla normativa sul SISTRI e sugli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali o artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque;

b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

Sono esclusi dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta.

Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita’ di trattamento

Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;

b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;

c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento;

d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione”.

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 102/2013

La Legge 28 ottobre 2013 n. 124, che ha convertito in Legge il D. L. 102/2013, “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” ha confermato le disposizioni sull’armonizzazione dei sistemi contabili e sulla sperimentazione che interessano direttamente la Provincia.

In particolare si prevede che

1) La durata della sperimentazione è fissata in tre esercizi finanziari, anziché due come originariamente previsto dall’art. 36 del D. Lgs. 118/2011;

2) E’, pertanto, prorogata al 2015 la decorrenza dell’applicazione a tutte le Regioni ed Enti Locali dei nuovi principi contabili;

3) Per il 2014, oltre alle disposizioni applicate per il 2013, la sperimentazione sarà estesa ai seguenti principi:

a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell’annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 – 2015 relative all’esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l’esercizio 2014;

c) all’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

4) Sono previste riduzioni del saldo obiettivo per l’anno 2014 per gli enti in sperimentazione;

5) Gli Enti in sperimentazione possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 50 per cento (anziché del 40 per cento come previsto dall’art. 76, comma 7 del D. L. 112/2008) della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente;

6) Gli Enti in sperimentazione, per l’anno 2014, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato, fermi restando i presupposti normativi previsti, nel limite del 60 per cento (anziché il 50 per cento applicabile a tutte le altre amministrazioni) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

7) La giunta o l’organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell’anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell’anno successivo

E’ inoltre sospesa l’applicazione per l’anno 2014 delle disposizioni relative ai parametri di virtuosità, cui rapportare premialità e penalizzazioni nella determinazione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuna amministrazione.

Lascia un commento