Site icon QUOTIDIANO LEGALE

Le novità della riforma forense (L. 31 dicembre 2012, n. 247)

Il 18 gennaio 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante: “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.  La riforma interviene su numerosi aspetti dell’attività professionale. Di seguito sono evidenziate le novità più rilevanti:

CONSULENZA LEGALE E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE – L’attività professionale di consulenza  legale  e  di assistenza  legale   stragiudiziale,   ove   connessa   all’attività giurisdizionale,  se  svolta  in  modo  continuativo,  sistematico  e organizzato, e’ di competenza degli avvocati.

ASSOCIAZIONI TRA AVVOCATI E SOCIETÀ TRA AVVOCATI – La professione forense può essere esercitata individualmente  o con  la  partecipazione  ad  associazioni  tra  avvocati.  L’incarico professionale  e’  tuttavia  sempre  conferito  all’avvocato  in  via personale.
Allo  scopo  di  assicurare  al  cliente  prestazioni  anche  a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni, oltre agli iscritti  all’albo  forense,  anche  altri liberi professionisti appartenenti  alle  categorie  individuate  con regolamento del Ministro della giustizia.
Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel  cui circondario hanno sede. La sede dell’associazione e’ fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli  affari.
Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi, un  decreto  legislativo  per disciplinare le società  tra  avvocati, ispirandosi ai seguenti principi:
a) prevedere che l’esercizio della professione forense  in  forma societaria sia  consentito  esclusivamente  a  società  di  persone, società di  capitali  o  società  cooperative,  i  cui  soci  siano avvocati iscritti all’albo;
b) prevedere che ciascun avvocato possa far  parte  di  una  sola società di cui alla lettera a);
c) prevedere che la  denominazione  o  ragione  sociale  contenga  l’indicazione: «società tra avvocati»;
d) disciplinare l’organo di gestione della società tra  avvocati prevedendo che i suoi componenti non  possano  essere  estranei  alla compagine sociale;
e)  stabilire  che  l’incarico  professionale,   conferito   alla società ed eseguito secondo il principio  della  personalità  della prestazione professionale,  possa  essere  svolto  soltanto  da  soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
f) prevedere che la responsabilità della società e  quella  dei soci non escludano  la  responsabilità  del  professionista  che  ha eseguito la prestazione;
g) prevedere che la società tra avvocati  sia  iscritta  in  una apposita sezione speciale dell’albo tenuto  dall’ordine  territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
h) regolare la responsabilità disciplinare  della  società  tra avvocati, stabilendo che  essa  e’  tenuta  al  rispetto  del  codice deontologico forense ed  e’  soggetta  alla  competenza  disciplinare dell’ordine di appartenenza;
i) stabilire che la sospensione, cancellazione o  radiazione  del socio dall’albo nel quale e’ iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
l) qualificare i redditi prodotti  dalla  società  tra  avvocati quali redditi di lavoro autonomo  anche  ai  fini  previdenziali,  ai sensi del capo V del titolo I  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
m) stabilire che l’esercizio della professione forense  in  forma societaria   non   costituisce    attività    d’impresa    e    che, conseguentemente,  la  società  tra  avvocati  non  e’  soggetta  al fallimento  e  alle  procedure  concorsuali  diverse  da  quelle   di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
n) prevedere che alla società tra  avvocati  si  applichino,  in quanto compatibili, le disposizioni sull’esercizio della  professione di avvocato in forma societaria  di  cui  al  decreto  legislativo  2 febbraio 2001, n. 96.

DOMICILIO – L’avvocato  deve  iscriversi  nell’albo  del  circondario   del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola  coincidente  con il luogo in cui svolge la professione in  modo  prevalente,  come  da attestazione scritta da inserire nel fascicolo  personale  e  da  cui deve anche risultare se sussistano rapporti di  parentela,  coniugio, affinità e convivenza  con  magistrati,  rilevanti  in  relazione  a quanto previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive  modificazioni.
Gli ordini professionali presso  cui  i  singoli  avvocati  sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle  pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati  dagli iscritti ai sensi dell’articolo 16, comma  7,  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di  atti  e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

SPECIALIZZAZIONE – E’ riconosciuta agli avvocati  la  possibilità  di  ottenere  e indicare  il  titolo  di  specialista  secondo  modalità  che   sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente  articolo,  con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo  parere  del CNF. Il titolo di specialista si può conseguire  all’esito  positivo di percorsi formativi almeno biennali , organizzati  presso le facoltà di giurisprudenza, o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.   Il  conseguimento  del  titolo  di  specialista  per  comprovata esperienza   professionale   maturata   nel   settore   oggetto    di specializzazione e’ riservato  agli  avvocati  che  abbiano  maturato un’anzianità    di    iscrizione    all’albo     degli     avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di  almeno  otto  anni  e  che dimostrino  di  avere  esercitato  in  modo  assiduo,  prevalente   e continuativo  attività  professionale  in   uno   dei   settori   di specializzazione negli ultimi cinque anni.

PUBBLICITÀ  – E’ consentita  all’avvocato  la  pubblicità  informativa  sulla propria  attività  professionale,  sull’organizzazione  e  struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli  scientifici e professionali posseduti.  La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque  mezzo,  anche  informatico,  debbono  essere  trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  comparative  con  altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
 
AGGIORNAMENTO – L’avvocato  ha  l’obbligo  di  curare  il  continuo  e  costante aggiornamento della  propria  competenza  professionale. Sono esentati dall’obbligo gli  avvocati sospesi dall’esercizio  professionale,  ai  sensi  dell’articolo  20,comma  1 (l’avvocato  eletto   Presidente   della   Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della  Camera  dei deputati; l’avvocato nominato Presidente del Consiglio dei  Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l’avvocato  eletto presidente di giunta regionale e presidente delle  province  autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro della Corte  costituzionale o del  Consiglio  superiore  della  magistratura;  l’avvocato  eletto presidente di provincia con piu’ di un milione di abitanti e  sindaco di comune con piu’ di 500.000 abitanti)  per  il  periodo  del  loro  mandato;  gli  avvocati  dopo venticinque anni di iscrizione all’albo  o  dopo  il  compimento  del sessantesimo anno di  età;  i  componenti  di  organi  con  funzioni legislative e i componenti del Parlamento  europeo;  i  docenti  e  i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

ASSICURAZIONE – L’avvocato, l’associazione  o  la  società  fra  professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali,  associazioni  ed  enti previdenziali  forensi:
–  polizza  assicurativa  a   copertura   della responsabilità civile derivante dall’esercizio  della  professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, i cui estremi sono resi noti al cliente;
polizza a copertura degli infortuni  derivanti  a  se’  e  ai  propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza  dell’attività
svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali  dello studio legale, anche in qualità  di  sostituto  o  di  collaboratore
esterno occasionale.
Degli  estremi  delle  polizze  assicurative  e  di  ogni  loro successiva variazione e’ data comunicazione al consiglio dell’ordine.

TARIFFE – Il professionista e’  tenuto,  nel  rispetto  del  principio  di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della  complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione dell’incarico; a richiesta e’ altresì tenuto a comunicare  in  forma scritta  a  colui  che   conferisce   l’incarico   professionale   la prevedibile misura del  costo  della  prestazione,  distinguendo  fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.  In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di  essi può rivolgersi  al  consiglio  dell’ordine  affinchè  esperisca  un tentativo di conciliazione. Se l’esito è negativo, il consiglio,  su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere  sulla  congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.
Oltre  al   compenso   per   la   prestazione   professionale, all’avvocato e’ dovuta, sia dal cliente  in  caso  di  determinazione
contrattuale, sia  in  sede  di  liquidazione  giudiziale,  oltre  al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri  e
contributi eventualmente anticipati nell’interesse del  cliente,  una somma per il rimborso delle spese forfetarie.

PATTO DI QUOTA LITE  – Tornano vietati i patti con  i  quali  l’avvocato  percepisca  come compenso in tutto o  in  parte  una  quota  del  bene  oggetto  della prestazione o della ragione litigiosa.

DISCIPLINA DELLA DIFESA D’UFFICIO  – Il Governo e’ delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il  riordino  della  materia  relativa alla difesa  d’ufficio,  in  base  ai  seguenti  principi  e  criteri direttivi:
a) previsione dei criteri e delle modalità  di  accesso  ad  una lista unica, mediante indicazione dei  requisiti  che  assicurino  la stabilità e la competenza della difesa tecnica d’ufficio;
b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

EFFETTIVITÀ DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE – La   permanenza   dell’iscrizione   all’albo   e’   subordinata all’esercizio della  professione  in  modo  effettivo,  continuativo, abituale  e  prevalente,  salve  le  eccezioni  previste   anche   in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento  dell’esercizio  effettivo,  continuativo,  abituale   e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le  modalità per la reiscrizione sono disciplinate  con  regolamento  adottato  ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite,  con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.   La  prova   dell’effettività,   continuità,   abitualità   e prevalenza non e’ richiesta:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di  adozione,  nei  successivi  due  anni  dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresi’,  agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere  affetti  o  di  essere stati  affetti  da  malattia  che  ne  ha  ridotto   grandemente   la
possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di  assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da  malattia qualora sia stato accertato che da essa  deriva  totale  mancanza  di autosufficienza.

TIROCINIO – Il  tirocinio   professionale è ridotto a 18 mesi;  non   determina   di   diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche  occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato e’  sempre  dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello  studio  presso  il quale svolge il tirocinio. Decorso il primo  semestre,  possono essere riconosciuti con apposito  contratto  al  praticante  avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta  per  conto  dello studio,  commisurati   all’effettivo   apporto   professionale   dato nell’esercizio   delle   prestazioni   e   tenuto   altresì    conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato.
Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso  uno  studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria  e  con
profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di  corsi  di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonchè dagli altri soggetti previsti dalla legge. Modalità, contenuti formativi, durata, modalità e condizioni di frequenza saranno disciplinati con decreto del Ministro della Giustizia.
Con apposito regolamento sarà disciplinata l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari.

ESAME DI STATO – L’esame di Stato si articola in tre  prove  scritte  ed  in  una prova orale.
Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio  dei  testi  di legge senza  commenti  e  citazioni  giurisprudenziali. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata  in  vigore della   legge,   l’accesso e la  all’esame   di   abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, e la sua disciplina, restano disciplinati  dalle disposizioni previgenti, fatta salva la riduzione del tirocinio a 18 mesi.

Exit mobile version