Le modifiche introdotte per la Valutazione ambientale strategica e la Valutazione di impatto ambientale dalla Legge regionale 17 del 25/02/2016.
La Legge Regionale della Toscana n. 17 del 25/02/2016 ha modificato la L.R. 10/2010 per dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione e per adeguare la normativa regionale in materia di VAS e VIA alle modifiche intervenute nel Dlgs 152/2006. Si elencano di seguito le principali novità in vigore dal 05/03/2016.
Valutazione ambientale strategica (VAS)
È stata introdotta la procedura di verifica di assoggettabilità semplificata nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS. In questi casi l’autorità procedente (PA che elabora il piano/programma ovvero che lo recepisce, adotta o approva) può chiedere all’autorità competente, cui spetta l’adozione del provvedimento di verifica e l’elaborazione del parere motivato, una procedura semplificata, per verificare che tali varianti non comportino impatti sull’ambiente, presentando una relazione motivata. L’autorità competente si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni.
Per quanto riguarda gli atti di governo del territorio soggetti a VAS, è stato previsto che non vengano sottoposti a VAS, né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi che non comportano variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca i seguenti elementi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste:
- assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,
- indici di edificabilità,
- usi ammessi,
- contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi.
Per quanto riguarda l’informazione sulla decisione, è stato previsto che sul BURT venga pubblicato solo l’avviso dell’avvenuta approvazione del piano o programma (in precedenza era prevista la pubblicazione sul BURT dell’intera decisione) e che la decisione finale – costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi – venga pubblicata sul sito istituzionale del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente, con l’indicazione di dove poter consultare il piano o programma approvato ed il rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.
Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra Enti locali, o comunque oggetto di copianificazione fra più enti, è previsto un unico procedimento di VAS coordinato mediante l’individuazione di un’unica autorità competente per la VAS, ovvero la definizione delle modalità di coordinamento fra le stesse autorità competenti. In precedenza era previsto che la VAS fosse effettuata d’intesa tra le autorità competenti.
Valutazione di impatto ambientale (VIA)
La legge regionale 17/2016 tende a razionalizzare ed allineare la LR 10/2010 alla normativa nazionale in materia di VIA (Titolo III Parte seconda D.Lgs 152/06), rimandando a questa per tutti gli aspetti riguardanti le definizioni, gli aspetti operativi delle procedure, i contenuti degli studi e la documentazione da presentare.
Vengono abrogati gli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 della LR 10/2010 in cui erano elencati i progetti interessati dalle procedure di VIA. Con la nuova normativa, per la definizione dei progetti da sottoporre a VIA e verifica di assoggettabilità, si rimanda rispettivamente agli allegati III e IV del D.Lgs. 152/06.
La competenza dei procedimenti viene adesso attribuita alla Regione Toscana ad eccezione di alcuni progetti di competenza comunale, riportati nella tabella di sintesi sottostante o agli Enti parco regionali quando ricadenti integralmente nell’area del parco e nelle aree contigue. Rimangono in ogni caso di competenza regionale con estrazione superiore a 30.000 m3/anno. Nel caso in cui il progetto interessi solo parzialmente l’area del parco, la Regione richiede un parere all’Ente Parco sugli impatti limitatamente al territorio di competenza. In caso di più comuni coinvolti, la competenza spetta a quello maggiormente interessato per territorio.
Allegato III lettera b) | Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee limitatamente alle acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo |
Allegato III lettera u) | Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’ art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443; limitatamente alle acque minerali e termali |
Allegato IV 1 Agricoltura – lettera b) | Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari |
Allegato IV 1 Agricoltura – lettera e) | Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari |
Allegato IV 1 Agricoltura – lettera f) |
Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari |
Allegato IV 2 Industria energetica ed estrattiva – lettera b | Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, incluse le relative attività minerarie, limitatamente alle acque minerali e termali |
Allegato IV 3 Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali – lettera g) | Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume |
Allegato IV 3 Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali – lettera h) | Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari |
Allegato IV 7 Progetti di infrastrutture – lettera a) | Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari |
Allegato IV 7 Progetti di infrastrutture – lettera b) | Progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’ articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 “; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto |
Allegato IV 7 Progetti di infrastrutture – lettera c) | Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone |
Allegato IV 7 Progetti di infrastrutture – lettera e) | Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali** |
Allegato IV 7 Progetti di infrastrutture – lettera g) | Strade extraurbane secondarie, limitatamente alle strade comunali |
Allegato IV 7 Progetti di infrastrutture – lettera h) | Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri limitatamente alle strade comunali |
Allegato IV 7 Progetti di infrastrutture – lettera i) | Linee ferroviarie a carattere locale |
Allegato IV 7 Progetti di infrastrutture – lettera l) | Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri |
Allegato IV 7 Progetti di infrastrutture – lettera m) |
Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km |
Allegato IV 7 Progetti di infrastrutture – lettera p) |
Aeroporti* |
Allegato IV 8 Altri progetti – lettera a) | Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno di centri abitati |
Allegato IV 8 Altri progetti – lettera b) | Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore |
Allegato IV 8 Altri progetti – lettera c) | Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro |
Allegato IV 8 Altri progetti – lettera d) | Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area impegnata supera i 500 m2 |
Allegato IV 8 Altri progetti – lettera i) | Torbiere e cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 m3 |
Allegato IV 8 Altri progetti – lettera q) | Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari |
Allegato IV 8 Altri progetti – lettera r) | Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari |
* con pista <1.500 m; gli altri sono di competenza statale
** sono di competenza statale quando soddisfano i criteri di cui al punto 15, All. 2, parte II del Dlgs. 152/2006.
Viene definita in modo più dettagliato la modalità di esecuzione dell’inchiesta pubblica, già prevista per progetti di interesse rilevante, indicando la composizione del comitato, le fasi e le modalità di svolgimento delle audizioni.
Vengono inoltre introdotti nuovi articoli alla LR 10/2010:
- l’art. 55 chiarisce che la verifica delle eventuali prescrizioni di VIA/Verifica spetta al soggetto che provvede all’autorizzazione dell’opera;
- l’art. 58 prevede un’apposita procedura per verificare la sostanzialità dell’eventuale modifica apportata ad un progetto già autorizzato (realizzato o in fase di realizzazione); con apposita istruttoria deve essere valutato se vi è un incremento significativo delle dimensioni, dei fattori di impatto e/o delle tecnologie impiegate; in caso affermativo la modifica è ritenuta sostanziale ed il progetto dovrà essere sottoposto alle procedure di VIA;
- l’art. 56 prevede la possibilità che il proponente di un progetto possa richiedere la modifica di una prescrizione del provvedimento conclusivo; l’autorità competente valuta se l’eventuale modifica del quadro prescrittivo assicura comunque un analogo livello di tutela ambientale;
- l’art. 57 disciplina la procedura di proroga dei tempi stabiliti nel provvedimento conclusivo di VIA nel caso in cui, per motivate ragioni, il proponente non sia riuscito a portare a completamento l’opera in detti tempi; l’autorità competente verifica la fondatezza della richiesta e concede la proroga per il tempo necessario al completamento dell’opera.
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