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Le istruzioni per l’istanza di mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace soppressi

Giudice di Pace

Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 4 del 28 febbraio 2013 (reperibile all’indirizzo: http://www.bv.ipzs.it/include/Pubblicazioni.jsp?TP=notRuoli&ricerca=ministero&emettitore=Ministero%20della%20Giustizia&codEmett=3&codPubbl=1) sono state pubblicate le istruzioni per la presentazione della domanda di mantenimento degli uffici del Giudice di Pace, da parte degli enti locali interessati, anche consorziati tra di loro.
La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 29 aprile 2013, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo gdp.uff3.capodipartimento.dog@giustiziacert.it, oppure per plico cartaceo spedito tramite raccomandata A/R, all’indirizzo:
Ministero della Giustizia
Ufficio III del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Piante Organiche
Via Arenula, n. 70
00186 ROMA
L’istanza dovrà essere formulata dall’organo che ha la rappresentanza legale dell’ente e dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l’assunzione dell’impegno degli enti locali interessati, espressa dall’organo che ne ha il corrispondente potere decisorio.
Nel caso di enti consorziati, gli atti di impegno dovranno essere corredati dall’indicazione della quota di partecipazione agli oneri  a carico di ciascun ente.
Le istanze che fossero già state presentate, in data anteriore alla pubblicazione della Nota sul Bollettino Ufficiale n. 4, saranno considerate irricevibili in quanto irritualmente formulate e dovranno pertanto essere riproposte, osservando le modalità indicate nelle istruzioni.
E’ possibile indicare, nelle istanze di mantenimento, l’eventuale accorpamento di uffici del giudice di pace limitrofi, che rientrino nello stesso circondario di Tribunale. In tal caso, nella domanda, dovrà essere indicata la sede dell’Ufficio accorpante, ferma restando la valutazione del Ministero della Giustizia sull’individuazione, consistenza e definitiva localizzazione della sede consorziata.
Gli oneri che dovranno essere espressamente assunti dagli enti locali sono i seguenti:
Oneri economici: restano a carico dell’amministrazione della Giustizia i soli compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo fornito dall’ente locale. Le ulteriori spese per il funzionamento del servizio sono interamente a carico dell’ente locale. La nota precisa, a tale proposito, che gli introiti del contributi unificato saranno comunque riscossi dal Ministero.
Pianta Organica: La pianta organica del personale amministrativo deve essere coperta con personale dell’ente locale, appartenente a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l’amministrazione giudiziaria. La dotazione organica dell’ufficio soppresso dovrà essere considerata come dotazione organica minimale.
 Individuazione del personale da mettere a disposizione: l’ente locale individua il personale da mettere a disposizione tra coloro in possesso dei requisiti propri del personale dell’amministrazione giudiziaria (con particolare riferimento alle qualità morali e di condotta), che non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del  Testo unico sul pubblico impiego. Può essere riconosciuta priorità ai soggetti eventualmente già in servizio presso l’ufficio soppresso.
L’idoneità del personale amministrativo individuato dagli enti locali sarà comunque vagliata dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
L’ente locale, a fronte della individuazione, emetterà un provvedimento di formale di assegnazione all’ufficio del giudice di pace, indicando espressamente che:
a) permane il rapporto di lavoro con l’ente locale e che pertanto nessun onere, anche indiretto, graverà sul bilancio del Ministero della Giustizia.
b) il potere direttivo e disciplinare è attribuito al giudice di pace coordinatore o suo facente funzioni
c) su segnalazione del presidente del tribunale competente per territorio, l’assegnazione può essere revocata ove vengano meno i requisiti di idoneità o emerga una situazione di incompatibilità.

All’atto della formale immissione nelle funzioni presso l’ufficio del giudice di pace, il dipendente si impegnerà ad osservare le direttive impartite dal capo dell’ufficio per l’organizzazione e l’esecuzione del lavoro con particolare riguardo alla riservatezza degli atti  e dei documenti trattati e al rispetto della privacy delle persone coinvolte.

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