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Le energie rinnovabili: Il conflitto d’interessi tra proprietà privata e tutela paesaggistica. Proprietà, impresa e fiscalità.

Le energie rinnovabili

ALESSANDRA DE MESTRIA

SOMMARIO: 1. Le fonti.   2. Il conflitto d’interessi tra proprietà privata e tutela paesaggistica.   3. Proprietà, impresa e fiscalità.

1.    Il nostro pianeta vive ormai da anni un allarmante aumento di concentrazione di Co2 nell’atmosfera, causa di grandi e gravi problemi per l’ambiente. 
Il clima sulla Terra è rappresentato dal punto di equilibrio tra il flusso di energia termica entrante ed uscente nella biosfera1.
Gli importanti cambiamenti climatici, ormai sempre piú preoccupanti, sono essenzialmente causati dalle emissioni di gas ad effetto serra.
Un rimedio a tale catastrofica realtà è rinvenibile nell’espansione delle energie da fonti rinnovabili (FR).
La questione delle fonti rinnovabili compare nel nostro ordinamento con la legge 9 gennaio 1991, n. 10: “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia2  che qualifica le energie prodotte da fonti rinnovabili quali energie di «pubblico interesse e di pubblica utilità»3.
Sebbene questo primo approccio alle FR, il primo momento ufficiale in cui si è prestata attenzione alle problematiche dell’inquinamento atmosferico si è avuto con la sottoscrizione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, effettuata a Rio de Janeiro nel 1992.
Tale convenzione prevedeva la collaborazione dei Paesi sottoscrittori al fine di raggiungere quanto prima un certo livello di concentrazione di gas serra nell’atmosfera al fine di prevenire «dannose interferenze antropiche con il sistema climatico»4.
Soltanto con il Protocollo di Kyoto, ivi predisposto l’11 dicembre 1997, adottato in occasione della III Conferenza delle Parti della Convenzione di Rio, ratificato dall’Italia con la legge 1 giugno 2002, n. 120 ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005, si è cercato di concretizzare quelli che sino ad allora erano rimasti solo ideali, ponendo a carico dei Paesi degli obbiettivi vincolanti per il contenimento e la riduzione delle emissioni di gas serra nell’atmosfera.
Il Protocollo prevede una riduzione di almeno il 5% dei gas serra nel periodo 2008-2012 prendendo come indice di riferimento le emissioni registrate nel 1990. Il raggiungimento di tale obbiettivo viene differenziato tra gli Stati: l’Unione Europea, ad esempio, deve ridurre le emissioni dell’8% e all’interno dell’Unione la ripartizione è differenziata tra gli stati per effetto dei c.d. burden sharing (condivisione degli oneri). L’Italia, che ha un obbiettivo di riduzione del 6,5%, potrebbe riuscire nel perseguimento dello stesso anche attraverso la realizzazione di centrali energetiche, non prima però di aver effettuato un’opportuna pianificazione dello sviluppo dell’energia rinnovabile.
Il Protocollo di Kyoto prevede tre “meccanismi flessibili” utili al suo funzionamento:
1.    Joint Implementation, che consente di acquistare crediti di emissioni o ERU (Emission Reductions Units) che sono validi per l’osservanza degli impegni assunti verso il Protocollo di Kyoto;
2.    Clean Development Mechanism: meccanismo di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o di nuova industrializzazione, che comprende investimenti in tecnologie pulite in tali Paesi;
3.    International Emission Trading, che consiste nel commercio internazionale di quote di emissione di gas serra.
Un’ulteriore evoluzione rispetto all’approccio sancito a Kyoto si è avuta con la firma del Protocollo “multi inquinanti – multi effetti” sottoscritta nel dicembre del 1999 a Göteborg. Infatti, grazie all’analisi ed allo studio applicato sugli effetti dell’inquinamento, si è giunti a trattare in modo integrato anche i fenomeni dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e della formazione di ozono nell’atmosfera5.
Importante, sul punto, è la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, in materia di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Nelle premesse di detta direttiva si afferma che:
–    la Comunità Europea: «riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile» (1° considerando);
–    «la promozione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obbiettivo altamente prioritario a livello della Comunità» (2° considerando);
–    «il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici» (3° considerando).
Tale direttiva, che ha trovato attuazione nel diritto interno con il d.lg. 29 dicembre 2003, n. 387, di cui si parlerà nel capitolo seguente, prevedeva che sul consumo lordo di elettricità, entro il 2010, il 25% doveva essere prodotta da fonti rinnovabili6.
Nel 2007 la legge finanziaria del nostro Paese ha cambiato il regime delle fonti rinnovabili escludendo dal regime di incentivazione i rifiuti non biodegradabili e le fonti assimilate. In particolare, con tale normativa si definiscono “fonti rinnovabili energetiche” unicamente quelle individuate dall’art. 2 del d.lg. n. 387 del 20037.
Sulla scorta della previsione di Kyoto, di recente, il Parlamento Europeo, con la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 (c.d. direttiva RES)8, detta anche direttiva 20/20/20, ha imposto agli Stati membri «target obbligatori da raggiungere a livello nazionale»9  stabilendo che entro il 2020 dovrà aversi un aumento del 20% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili con conseguente riduzione del 20% delle emissioni di Co2 e che a ciò conseguirà un miglioramento del 20% dell’efficienza energetica10.
I punti cardine della direttiva sono cosí individuati11:
–    definizione di obbiettivi nazionali vincolanti per una quota complessiva del 20% di EFR rispetto al consumo complessivo;
–    arrivare al 10% di EFR per il settore dei trasporti;
–    obbligo per gli Stati membri di presentare piani di azione nazionali per le energie rinnovabili (NREAP) indicanti il percorso che intendevano seguire per raggiungere gli obbiettivi stabiliti;
–    ottimizzazione e snellimento degli iter amministrativi;
–    adozione di criteri di sostenibilità;
–    meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri e i Paesi terzi. Tale cooperazione può avvenire nei seguenti modi:
–    attraverso «trasferimenti statici» (art. 6, direttiva RES) che permettono a uno Stato membro che dispone di un’eccedenza di energie rinnovabili di venderle a un altro Stato membro nel quale la produzione di EFR ha costi piú elevati. Questo sistema di compravendita di EFR permette allo Stato che vende di ottenere una rendita che va ad ammortizzare i costi di produzione delle stesse, e allo Stato che acquista, di raggiungere comunque gli obbiettivi stabiliti, ma a costi piú vantaggiosi;
–    con la pianificazione di «progetti comuni» (art. 7, direttiva RES), che prevedevano la possibilità per uno Stato terzo di co-finanziare il progetto di uno Stato membro con conseguente divisione tra i due Stati dell’energia prodotta. Anche tale sistema comportava mutui vantaggi.
–    Infine, è previsto il sistema dei «regimi di sostegno comuni» (art. 11, direttiva RES), per i quali due o piú Stati membri acconsentono ad armonizzare i loro regimi di sostegno per lo sviluppo delle energie rinnovabili, al fine di integrare l’energia nel mercato comune e ripartire la produzione secondo una norma basata sulla provenienza del sostegno finanziario.
Tale direttiva, recepita nel nostro ordinamento con il d.lg. 3 marzo 2011, n. 28, c.d. decreto Romani, reca modifiche sia alla direttiva 2001/77/CE, sia alla direttiva 2003/30/CE dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, attuata in Italia con d.lg. 30 maggio 2005, n. 128.
In Italia, tra le prime normative di riferimento si annovera la legge 9 gennaio 1991, n. 10: “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” la quale, all’articolo 1, predispone degli incentivi per la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, Analoga politica di incentivazione si rinviene nell’articolo 11 del d.lg. 16 marzo 1999, n. 79 che attua la direttiva comunitaria del 19 dicembre 1996, n. 92 concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Al decreto è seguita, in data 3 luglio 1999, la stipula di un Accordo di programma tra il Ministro dell’industria, il Ministro dell’Interno e i rappresentanti degli enti locali, al fine di emarginare l’inquinamento ambientale finalizzato a produrre energia non inquinante a costi sostenibili.
Sebbene la qualità dell’aria, la salute umana e il processo di surriscaldamento con i conseguenti cambiamenti climatici siano strettamente collegati al tipo di energia maggiormente sfruttata12, la realizzazione e la localizzazione delle infrastrutture energetiche suscita un gran dire tra l’opinione pubblica in ragione della difficoltà di trovare «un’adeguata e soddisfacente composizione degli interessi in gioco, tutti di rilevanza costituzionale e sostanzialmente in conflitto tra loro» quali, la tutela della salute e dell’ambiente da un lato, e le ragioni dell’economia dall’altro13.
Tale limite è collegato anche alle problematiche che caratterizzano il rapporto tra proprietà privata e produzione di EFR.

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