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LE DIMISSIONI “IRREVOCABILI” DEL SINDACO.

Equilibrismi

VELOCITA’, ORGANIZZAZIONE E COMPETENZA A MOTIVAZIONE DELLA REVOCA DELLE DIMISSIONI DEL SINDACO DI MONTEFALCONE NEL SANNIO

(NOTE A MARGINE DELLE DIMISSIONI “IRREVOCABILI”)

di ANTONIO MITROTTI

 

Caro Sindaco di Montefalcone nel Sannio,

sono un suo affezionato concittadino ed amministrato: per il vero residente in Montefalcone nel Sannio da poco più di un anno (quasi in coincidenza della Sua elezione).

Le scrivo, in qualità di dottorando di ricerca in Diritto Pubblico Comparato, affinché poter evidenziare, spero me lo concederà, qualche piccola sbavatura amministrativa verificatasi in occasione delle Sue ultime dimissioni, rassegnate lo scorso 21 luglio e poi revocate, in limine, in data 10 agosto 2018.

Si è trattato di una revoca alquanto discutibile, il che sia sul piano squisitamente politico che soprattutto sotto il profilo delle argomentazioni giuridiche.

In primo luogo, dalle Sue dimissioni del 21 luglio risulta agli atti, a Sua firma, la volontà di dimettersi dall’incarico in maniera irrevocabile.

Eppure a norma dell’art. 53 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) è  disposto che:« le dimissioni presentate dal Sindaco […] diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio […]».

Dunque – e lo dico perché è fondamentale in termini di competenza – le Sue dimissioni non avrebbero potuto mai dirsi tecnicamente irrevocabili sino al momento in cui non fosse trascorso il termine dei 20 giorni.

Caro Sindaco, al di là dell’onestà intellettuale, i termini sono davvero molto importanti sotto il profilo della competenza: primo perché “irrevocabile”, dizionario alla mano, vuol dire non revocabile; secondo, e ancora più significativo, perché giuridicamente le Sue dimissioni sarebbero davvero divenute irrevocabili allorché fossero trascorsi 20 giorni dalla loro rassegnazione al Consiglio.

Da qui mi collego al profilo della competenza, organizzazione e velocità che – sono le Sue parole, risultanti dagli atti – hanno contraddistinto la Sua recente attività di governo.

Si perché a motivo della revoca delle dimissioni irrevocabili figura, agli atti, l’esercizio di encomiabili facoltà di velocità, organizzazione e competenza.

Mi permetta, a tal proposito, una debita puntualizzazione: esiste – a norma dell’art. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – nel diritto amministrativo una fondamentale distinzione fra politica ed amministrazione; tanto è vero che gli organi di Governo esercitano funzioni di indirizzo politico mentre spetta ai dirigenti (e non al Sindaco) i compiti di concreta gestione, organizzazione e controllo amministrativo.

Sono, infatti, i dirigenti (ovvero i funzionari facenti funzione) i responsabili, in via esclusiva, dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati dinanzi all’organo di Governo.

Pertanto, la revoca delle Sue dimissioni “irrevocabili” non ha, assolutamente, un valido fondamento giuridico se basata, unicamente, sul richiamo al metodo della velocità, organizzazione e competenza: si tratta di attribuzioni, invero, proprie di un dirigente più che di un Sindaco ma, del resto, che ci fosse una qualche confusione – in termini di attribuzioni e di competenza – era già ravvisabile sin dalla stessa presentazione delle dimissioni “irrevocabili”.

In ogni caso, con il serio augurio per il bene di Montefalcone nel Sannio, porgo, con viva cordialità, i miei migliori saluti e felicitazioni per il futuro del Suo mandato; con l’auspicio di una migliore e più chiara distinzione dei compiti, delle attribuzioni e delle funzioni proprie dell’organo di Governo.

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