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Le condotte compiute con finalità di terrorismo: l’impatto intimidatorio come elemento costitutivo di fattispecie. Nota a Cass., Sez. I, 18 novembre 2024, n. 42323

Conducts committed with the aim of terrorism: the intimidating impact as a constitutive element of the crime. Note to Cass., 18 November 2024, n. 42323

Filippo Marco Maria Bisanti

Abstract [It]: La nota si sofferma sul concetto di “finalità di terrorismo” e sul principio di offensività correlato ad alcune disposizioni codicistiche correlate.

Abstract [En]: The essay focuses on the concept of “terrorist purpose” and on the harm principle related to some criminal code provisions.

Parole chiave: finalità di terrorismo – principio di offensività

Keywords: terrorism purpose – harm principle

Sommario: 1. Il caso. – 2. Il ricorso per cassazione. – 3. La condotta con finalità di terrorismo e il principio di offensività. – 4. La soluzione sposata dalla Corte.

La nota a sentenza è consultabile al seguente link: Bisanti 270 sexies(1)