Site icon QUOTIDIANO LEGALE

LAVORO RIMBORSI: Trasferte di lavoro, Car Sharing come taxi e mezzi pubblici.

ecodriving

 

 

Il rimborso non concorre alla formazione del reddito. Le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di Car Sharing non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta all’interno dello stesso Comune  in  cui  si  trova  la  sede  di  lavoro, sia  se la  fattura  emessa  dalla  società  di Car Sharing è  intestata  direttamente  al  lavoratore,  sia  se è  intestata  al  datore  di  lavoro, in quanto equiparabili  a  quelle  per  taxi  e  mezzi  pubblici.

Lo  chiarisce  la  risoluzione n. 83/E,  con  la  quale  l’Agenzia  delle  Entrate spiega che  il Car  Sharing va considerato come un’evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità.

Esenzione valida anche in caso di “utilizzo incrociato”– Fuori dal reddito i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai dipendenti   che utilizzano il servizio di Car Sharing per trasferte all’interno dello stesso Comune.

Ciò vale a prescindere dal fatto che la fattura emessa dal Car Sharing sia intestata direttamente al dipendente  o  alla società datore di lavoro. Il meccanismo di “Utilizzo incrociato”, infatti, consente ad un datore di lavoro, cliente della società di Car Sharing, di essere intestatario delle fatture relative alle spese di trasporto sostenute dai propri dipendenti in occasione delle loro trasferte autorizzate.

Anche in questo caso, quindi,  la spesa rimborsata al lavoratore per l’utilizzo del veicolo non concorre alla formazione del reddito. Fattura  analoga  a quella  predisposta  per i  taxi-La  fattura  emessa  dalle  società  di Car  Sharing nei  confronti  del  dipendente  individua  il  destinatario  della  prestazione,  il percorso  effettuato,  con  indicazione  del  luogo  di  partenza  e  di  arrivo,  la  distanza percorsa, la durata  e l’importo dovuto. Un insieme di informazioni idoneo ad attestare l’effettivo  spostamento  dalla  sede  di  lavoro  e  l’utilizzo  del  servizio  da  parte  del dipendente analogamente ai documenti emessi dai conducenti di taxi. I rimborsi da Car Sharing, così come quelli previsti per i taxi, non concorrono quindi a formare il reddito del lavoratore (art.51, comma 5 del TUIR).

Exit mobile version