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LAVORO: licenziamento collettivo.

CORTE COSTITUZIONALE 24 maggio – 14 luglio 2022 SENTENZA N. 176

 

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Lavoro - Licenziamento collettivo - Lavoratori assunti,  a  decorrere
  dal 1° marzo 2020, alle dipendenze del  Ministero  dell'istruzione,
  per lo svolgimento di servizi  di  pulizia  presso  le  istituzioni
  scolastiche ed  educative  statali  -  Esclusione  per  essi  della
  disciplina   sui   licenziamenti   collettivi   nonche'   possibile
  risoluzione di  diritto  del  contratto  di  lavoro  con  l'impresa
  contestualmente all'assunzione alle dipendenze dello Stato - Omessa
  previsione - Denunciata irragionevolezza e lesione  della  liberta'
  di impresa - Inammissibilita' delle questioni. 
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
  nella legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 58,  commi  5-bis,  5-ter  e
  5-quater; legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 5,  comma  3,  e  24;
  legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, primo comma. 
- Costituzione, artt. 3 e 41. 

(GU n.29 del 20-7-2022 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale   del   combinato
disposto  dell'art.  58,  commi  5-bis,   5-ter   e   5-quater,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9
agosto 2013, n. 98, degli artt. 24 e  5,  comma  3,  della  legge  23
luglio  1991,  n.  223  (Norme  in  materia  di  cassa  integrazione,
mobilita', trattamenti di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed  altre  disposizioni
in materia di mercato del lavoro) e dell'art. 18, primo comma,  della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla  tutela  della  liberta'  e
dignita' dei lavoratori, della liberta'  sindacale  e  dell'attivita'
sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul  collocamento),  promosso
dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice del  lavoro,
nel procedimento instaurato da V.S. E. contro Dussmann  Service  srl,
con ordinanza del 16 febbraio 2021, iscritta al n.  53  del  registro
ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti gli atti di costituzione di Dussmann Service srl e di  V.S.
E., nonche' l'atto di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  24  maggio  2022  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi gli avvocati Elisabetta Lamarque e Fulvio  Antonio  Carmine
Moizo per Dussmann Service srl,  Cosimo  Finiguerra  e  Salvatore  P.
Serafino per V.S. E. e l'avvocato dello Stato Federico  Basilica  per
il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 maggio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 16 febbraio 2021, iscritta  al  n.  53  del
registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Lecce, in funzione
di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41
della Costituzione,  questioni  di  legittimita'  costituzionale  del
«combinato disposto» dell'art. 58, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9
agosto 2013, n. 98, degli artt. 24 e  5,  comma  3,  della  legge  23
luglio  1991,  n.  223  (Norme  in  materia  di  cassa  integrazione,
mobilita', trattamenti di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed  altre  disposizioni
in materia di mercato del lavoro) e dell'art. 18, primo comma,  della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla  tutela  della  liberta'  e
dignita' dei lavoratori, della liberta'  sindacale  e  dell'attivita'
sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). 
    Le disposizioni in esame sono censurate, anzitutto,  nella  parte
in  cui  non  prevedono  che  i  «lavoratori  assunti  dal  Ministero
dell'istruzione», in seguito alla selezione di cui all'art. 58, comma
5-ter, del d.l. n. 69  del  2013,  come  convertito,  siano  «esclusi
dall'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi». 
    Le  censure,  in  secondo  luogo,  si  appuntano  sulla   mancata
previsione della risoluzione  di  diritto  del  contratto  di  lavoro
stipulato con la societa' che svolgeva i servizi di cui all'art.  58,
comma 5-bis, del d.l. n. 69 del 2013,  come  convertito,  al  momento
dell'assunzione   del   lavoratore    da    parte    del    Ministero
dell'istruzione. 
    1.1.- In punto di  rilevanza,  il  rimettente  espone  di  dovere
decidere sul ricorso proposto da un dipendente, assunto il  1°  marzo
2015 dalla societa' resistente in qualita' di addetto alle pulizie  e
poi assunto alle dipendenze del Ministero dell'istruzione in  seguito
alla  selezione  prevista  dalla  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). 
    Il rapporto di lavoro con l'imprenditore sarebbe  cessato  a  far
data dal 25 marzo 2020 in virtu' di  dimissioni  volontarie,  che  il
lavoratore  nega  invece  di  avere  mai   rassegnato.   Secondo   il
ricorrente, l'estromissione dal posto di lavoro sarebbe qualificabile
come  licenziamento  (individuale  o,  in  alternativa,  collettivo),
impugnato in quanto illegittimo sotto molteplici profili. 
    Nel motivare  sulla  rilevanza  delle  questioni,  il  rimettente
riconosce, in via preliminare, la propria competenza  e  osserva  che
non si  configurerebbero  dimissioni  volontarie  o  una  risoluzione
consensuale o tacita  del  rapporto  di  lavoro  o  un  licenziamento
individuale, disciplinare o per giustificato motivo oggettivo. 
    Inoltre, il passaggio  del  lavoratore  dalle  dipendenze  da  un
soggetto  privato  a  un  ente  pubblico  non  sarebbe  regolato  ne'
dall'art. 2112 del codice civile, fattispecie neppure  dedotta  dalle
parti, ne' dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche). 
    La vicenda controversa sarebbe riconducibile a  un  licenziamento
collettivo. Il datore di lavoro - specifica il rimettente  -  avrebbe
manifestato l'intenzione di licenziare piu' di cinque  dipendenti  in
centoventi giorni in concomitanza con  il  «medesimo  fatto  storico»
dell'internalizzazione del servizio di pulizia. 
    Ne' il passaggio del  lavoratore  alle  dipendenze  di  un  altro
datore di lavoro si potrebbe interpretare come rinuncia  a  impugnare
il recesso intimato dall'originario datore di lavoro. 
    Il rimettente afferma di dover dunque applicare la normativa «che
sanziona il licenziamento collettivo non effettuato per iscritto», in
mancanza di  una  previsione  specifica  che  regoli  le  «sorti  dei
rapporti di lavoro con la societa' appaltante una volta  verificatasi
l'assunzione alle dipendenze del Ministero». 
    L'applicazione  delle  disposizioni   censurate,   che   non   si
presterebbero  a   una   interpretazione   adeguatrice,   condurrebbe
all'accoglimento del ricorso. 
    1.2.- In punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
reputa  «irragionevole»   e   dunque   lesiva   dell'art.   3   Cost.
l'applicazione della normativa sui licenziamenti collettivi, volta  a
«tutelare la  partecipazione  e  l'informazione  dei  lavoratori»,  a
beneficio dei dipendenti che hanno partecipato volontariamente a  una
selezione e sono stati quindi assunti alle dipendenze  del  Ministero
dell'istruzione,  con  l'instaurazione  di  un  rapporto  di   lavoro
assistito da garanzie piu' incisive di stabilita'. 
    Sarebbe violato anche l'art. 41 Cost., evocato in connessione con
l'art.  3  Cost.  La  necessita'  di  «attivare  una   procedura   di
licenziamento  collettivo   anche   per   coloro   che   sono   stati
internalizzati  dall'Amministrazione»  sarebbe  frutto  di  «un   non
bilanciato sacrificio rispetto alla tutela dell'attivita' di impresa»
e imporrebbe al  datore  di  lavoro  «oneri  irragionevoli»,  pur  in
mancanza di un esubero effettivo. 
    Il rimettente ritiene che la tutela riconosciuta dal  legislatore
sia «irragionevolmente onerosa alla luce di un corretto bilanciamento
tra il diritto effettivo al  mantenimento  del  lavoro  e  la  tutela
dell'iniziativa di impresa economica». La Costituzione imporrebbe una
«tutela effettiva del lavoratore» soltanto nella diversa  ipotesi  di
un rapporto di lavoro «ingiustamente risolto» oppure  «in  pericolo».
Sarebbe, per contro, «irragionevole e sproporzionato rispetto ai fini
della  normativa»  un  sistema  che  equipara  a   un   licenziamento
l'assunzione presso  il  Ministero  dell'istruzione,  in  conseguenza
dell'internalizzazione dei servizi. 
    Poste tali premesse, il giudice  a  quo  ravvisa  una  «omissione
normativa» e invoca «una pronuncia additiva»  di  questa  Corte,  che
escluda l'applicazione della disciplina dei licenziamenti  collettivi
ai lavoratori transitati al Ministero dell'istruzione  e  preveda  la
risoluzione di  diritto  del  contratto  di  lavoro  alle  dipendenze
dell'impresa appaltatrice. 
    L'esclusione dell'operativita' della disciplina sui licenziamenti
collettivi sarebbe imposta dal principio  di  eguaglianza,  che  puo'
anche  condurre  a  «rimuovere  l'ingiustificato  privilegio  di  una
disciplina   piu'   favorevole   rispetto   a   quella   indicata   a
comparazione». 
    Quanto all'introduzione di un'ipotesi di risoluzione di  diritto,
essa rappresenterebbe «una soluzione a rime obbligate». 
    Solo  la  soluzione  indicata  consentirebbe  di  bilanciare  «il
diritto di iniziativa economica datoriale» con il diritto al  lavoro,
che  reclama   peculiare   tutela   soprattutto   per   «coloro   che
effettivamente corrono un rischio di perdita del posto di lavoro». 
    2.- Si e' costituita in giudizio Dussmann  Service  srl,  che  ha
chiesto di accogliere le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate  dal  Tribunale  di  Lecce  e   di   dichiarare,   in   via
consequenziale, l'illegittimita' costituzionale dell'art.  58,  comma
5-sexies, del d.l. n. 69 del 2013, come  convertito,  introdotto  dal
decreto-legge 29  ottobre  2019,  n.  126  (Misure  di  straordinaria
necessita' ed  urgenza  in  materia  di  reclutamento  del  personale
scolastico e degli enti di ricerca e di  abilitazione  dei  docenti),
convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159. 
    2.1.- In punto di  fatto,  la  societa'  ha  argomentato  che  il
rapporto di lavoro del ricorrente nel giudizio principale e'  cessato
«per dimissioni per comportamento concludente». 
    2.2.- La societa' censura il «vuoto  normativo»  in  ordine  alla
«sorte dei contratti di lavoro di coloro  che  volontariamente  hanno
deciso di partecipare alla selezione pubblica». 
    La mancata previsione della risoluzione automatica  del  rapporto
di lavoro di coloro che siano passati  alle  dipendenze  dello  Stato
determinerebbe  un  ingiustificato  sacrificio  della   liberta'   di
iniziativa economica di un'impresa che gia' sarebbe stata privata  di
«appalti   importanti».   L'applicazione    della    normativa    sui
licenziamenti sarebbe «palesemente incongrua» e non risponderebbe «ad
alcuna ragione di utilita' sociale». 
    2.3.- Ad avviso della parte,  ricorrerebbero  i  presupposti  per
dichiarare l'illegittimita' costituzionale anche dell'art. 58,  comma
5-sexies, del d.l. n. 69 del  2013,  come  convertito,  che  consente
nuove assunzioni,  a  decorrere  dal  1°  marzo  2021,  a  favore  di
lavoratori  con   una   minore   anzianita'   di   servizio   (almeno
quinquennale). 
    3.- Si e' costituito in giudizio anche V.S.  E.,  ricorrente  nel
giudizio principale, e  ha  chiesto  di  dichiarare  inammissibili  o
comunque non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce. 
    3.1.- La parte espone di avere sottoscritto con l'amministrazione
pubblica, dopo il licenziamento intimato verbalmente dall'impresa, un
contratto di lavoro a tempo determinato in regime di part time al  50
per cento, con la facolta' di svolgere altre  prestazioni  lavorative
compatibili con le attivita' dell'istituto. 
    3.2.-   La   parte   ha   eccepito,   in    linea    preliminare,
l'inammissibilita' delle questioni. 
    3.2.1.- In primo luogo, sarebbe precluso un  intervento  additivo
di questa Corte che  implichi  l'adozione  di  scelte  discrezionali,
riservate al legislatore. 
    3.2.2.-  Le  questioni  sarebbero  inammissibili,  inoltre,   per
difetto di rilevanza. Difatti, sull'impugnativa del licenziamento, in
quanto  intimato  in  forma  soltanto  verbale,  non  avrebbe  alcuna
incidenza la disciplina censurata. 
    3.3.- Le questioni di legittimita' costituzionale  sollevate  dal
Tribunale di Lecce non sarebbero comunque fondate. 
    Sarebbe  irrazionale  la   previsione   indiscriminata   di   una
risoluzione di diritto di tutti i rapporti di lavoro, anche nei  casi
in cui il Ministero dell'istruzione abbia concluso con gli addetti al
servizio delle pulizie un contratto di lavoro a condizioni deteriori. 
    4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, e ha chiesto di dichiarare non fondate le questioni  sollevate
dal Tribunale di Lecce. 
    Il  rimettente  prenderebbe  le  mosse  dall'erroneo  presupposto
interpretativo che permanga il rapporto di  lavoro  con  l'originario
datore, anche dopo l'assunzione alle dipendenze  dell'amministrazione
pubblica. 
    La scelta del lavoratore di accettare un incarico alle dipendenze
del Ministero dell'istruzione denoterebbe  l'univoca  intenzione  «di
risolvere il precedente rapporto».  Con  la  stipulazione  del  nuovo
contratto  con  l'amministrazione  dello  Stato,  verrebbe  meno  «il
precedente rapporto», in quanto incompatibile con  il  nuovo  lavoro,
caratterizzato da «un vincolo di esclusivita'» derogabile solo  entro
limiti circoscritti. Non sarebbe pertanto necessario  avviare  alcuna
procedura di licenziamento. 
    5.- In vista dell'udienza, hanno depositato memorie  illustrative
Dussmann Service srl e V.S. E.,  per  ribadire  le  conclusioni  gia'
rassegnate. 
    5.1.- Dussmann Service srl osserva che  sarebbe  preferibile  una
«sentenza di accoglimento manipolativo», in quanto dotata di  effetti
erga omnes. L'interpretazione dell'Avvocatura generale  dello  Stato,
che configura una cessazione automatica del  precedente  rapporto  di
lavoro,  potrebbe  non  essere  condivisa  dai  giudici  chiamati   a
occuparsi di un contenzioso oramai cospicuo. 
    La parte replica che il lavoratore ha gia'  ricevuto  sufficiente
tutela, a seguito dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con  il
Ministero. 
    5.2.- V.S. E. ha eccepito  anche  il  difetto  di  incidentalita'
della  questione.  Il  petitum  del   giudizio   principale   sarebbe
integralmente   sovrapponibile   all'oggetto   della   questione   di
legittimita' costituzionale. 
    Le  ipotesi  di  esclusione  dalla  procedura  sui  licenziamenti
collettivi  dovrebbero  essere  determinate   dal   legislatore,   in
considerazione della peculiarita' delle diverse  situazioni.  Proprio
nella  procedura  di  licenziamento  collettivo,   peraltro   avviata
dall'imprenditore,  avrebbe  dovuto  essere  regolata  la  sorte  dei
rapporti di lavoro. 
    6.- All'udienza le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate
negli scritti difensivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza di cui al  reg.  ord.  n.  53  del  2021,  il
Tribunale ordinario di Lecce, in  funzione  di  giudice  del  lavoro,
dubita, in riferimento agli artt. 3 e 41  della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale del «combinato  disposto»  dell'art.  58,
commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),  convertito,
con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, degli artt. 24 e
5, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in  materia  di
cassa  integrazione,  mobilita',   trattamenti   di   disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro)  e  dell'art.
18, primo comma, della legge 20 maggio  1970,  n.  300  (Norme  sulla
tutela della liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di  lavoro  e  norme
sul collocamento). 
    Le disposizioni in esame sono censurate, anzitutto,  nella  parte
in  cui  non  escludono  «dall'applicazione  della   disciplina   sui
licenziamenti  collettivi»  i  «lavoratori  assunti   dal   Ministero
dell'istruzione», in seguito alla selezione di cui all'art. 58, comma
5-ter, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito. 
    E' poi censurata  la  mancata  previsione  della  risoluzione  di
diritto del  contratto  di  lavoro  stipulato  con  la  societa'  che
svolgeva i servizi di cui all'art. 58, comma 5-bis, del  d.l.  n.  69
del 2013, come convertito, risoluzione che si  dovrebbe  produrre  al
momento  dell'assunzione  del  lavoratore  da  parte   del   predetto
Ministero. 
    La disciplina censurata sarebbe lesiva, in primo luogo, dell'art.
3 Cost. Il rimettente reputa irragionevole  e  sproporzionata,  oltre
che foriera di un «ingiustificato privilegio», la scelta di applicare
la disciplina dei licenziamenti collettivi. Di tale normativa,  volta
a «tutelare la partecipazione e l'informazione  dei  lavoratori»,  si
troverebbero a beneficiare  lavoratori  gia'  dipendenti  di  imprese
private che «hanno partecipato volontariamente alla selezione» e sono
stati assunti da un datore di lavoro pubblico, con la garanzia di una
«stabilita' maggiore» del rapporto di lavoro. 
    Il giudice a quo  denuncia,  inoltre,  la  lesione  dell'art.  41
Cost.,  in  connessione  con  l'art.  3  Cost.  L'applicazione  della
disciplina dei licenziamenti  collettivi  sarebbe  «irragionevolmente
onerosa» per il datore di lavoro, gravato  da  «un  onere  gestionale
eccessivo rispetto ad esuberi fittizi», e  non  rappresenterebbe  «un
corretto bilanciamento tra il diritto effettivo al  mantenimento  del
lavoro» di chi corra il concreto rischio di perderlo e «il diritto di
iniziativa economica datoriale». 
    2.-  Le  questioni  sottoposte  al  vaglio  di  questa  Corte  si
inquadrano nel travagliato processo che ha condotto l'amministrazione
pubblica a riappropriarsi della gestione dei servizi di pulizia e dei
servizi ausiliari nelle  scuole,  per  porre  rimedio  alle  numerose
criticita' emerse nel periodo di apertura al mercato. 
    Allo scopo di assicurare in tempi celeri l'efficiente svolgimento
del servizio e di salvaguardare i lavoratori dipendenti dalle imprese
che si sono aggiudicate gli appalti, il legislatore  ne  ha  previsto
l'assunzione mediante una procedura selettiva, aperta a chi  possiede
determinati requisiti culturali e vanta  un'esperienza  professionale
specifica. 
    3.- Le questioni, nei termini in cui sono  state  proposte,  sono
inammissibili. 
    4.- La parte ricorrente nel giudizio principale ha  eccepito,  in
linea   preliminare,   l'inammissibilita'    delle    questioni    in
considerazione dell'elevato coefficiente manipolativo  dell'addizione
richiesta, che sconfinerebbe nell'ambito delle scelte riservate  alla
discrezionalita' del legislatore. 
    L'eccezione,  ribadita  anche  nella  memoria  illustrativa,   e'
fondata. 
    5.- L'ordinanza di rimessione censura il «vuoto  normativo»,  che
imporrebbe  di  applicare  la  normativa  in  tema  di  licenziamenti
collettivi. 
    Il dubbio di legittimita'  costituzionale  trarrebbe  origine  da
un'omissione del legislatore che, nel  promuovere  il  passaggio  dei
lavoratori delle imprese appaltatrici nei ruoli  dell'amministrazione
pubblica, ha trascurato di disciplinare la  sorte  dei  contratti  di
lavoro gia' stipulati. 
    Il giudice a quo reputa necessaria «una  pronuncia  additiva»  di
questa  Corte,  che  dichiari  costituzionalmente   illegittimo   «il
combinato disposto delle norme indicate in dispositivo nella parte in
cui non prevede  che  -  per  coloro  che  abbiano  partecipato  alla
selezione indetta ex l. 145/18, art. 1 c. 760 e siano  stati  assunti
dal  Ministero  dell'Istruzione   (gia'   MIUR)   -   resta   esclusa
l'applicabilita' della disciplina  sui  licenziamenti  collettivi  e,
parimenti, si realizza la risoluzione di  diritto  del  contratto  di
lavoro alle dipendenze  dell'impresa  appaltatrice  gia'  datrice  di
lavoro al momento  della  stipula  del  contratto  con  il  Ministero
stesso». 
    Nella  prospettiva   del   rimettente,   i   due   profili   sono
inscindibilmente connessi. 
    Quanto alla risoluzione di diritto dell'originario  contratto  di
lavoro, essa si configurerebbe come «una soluzione a rime  obbligate,
non  essendo  possibile  dare   alcuna   lettura   costituzionalmente
orientata e ragionevole del sistema». 
    Al novero delle soluzioni  costituzionalmente  obbligate  sarebbe
riconducibile anche la deroga alla normativa in tema di licenziamenti
collettivi. L'applicazione di tale disciplina a una  fattispecie  che
e' solo «la logica conseguenza della procedura di  internalizzazione»
sarebbe incongrua e rappresenterebbe «una ridondanza  normativa».  Ad
avviso del rimettente,  questa  Corte,  investita  delle  censure  di
violazione dell'art. 3 Cost., ben potrebbe rimuovere l'ingiustificato
privilegio  di  una  disciplina  piu'  favorevole.  Nessun   ostacolo
preliminare  si  frapporrebbe,   pertanto,   all'accoglimento   delle
questioni sollevate. 
    6.-   I   rilievi    svolti    dal    rimettente    a    sostegno
dell'ammissibilita' delle questioni non possono essere condivisi. Ne'
questa  Corte  intende  verificare  la  correttezza  del  presupposto
interpretativo che il rimettente  adotta,  nel  ritenere  ineludibile
l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, profilo
che attiene al merito. 
    Il carattere spiccatamente manipolativo dell'addizione  richiesta
traspare dalle stesse considerazioni del giudice a quo,  che  lamenta
il «vuoto normativo» e auspica che questa Corte colmi tale  lacuna  e
cosi' supplisca all'omissione del legislatore. 
    L'intervento additivo, nella sua latitudine,  si  ripercuoterebbe
su  aspetti  qualificanti  della  disciplina  e  si  risolverebbe  in
un'innovazione di considerevole portata sistematica, come conferma la
pluralita' delle  previsioni  sottoposte  allo  scrutinio  di  questa
Corte, relative alla disciplina speciale del d.l.  n.  69  del  2013,
come convertito, e, in pari tempo, a quella  generale  dettata  dalla
legge n. 223 del 1991 e dallo statuto dei lavoratori,  in  ordine  ai
rimedi applicabili. 
    L'intervento in esame si  esplicherebbe  dunque  in  una  duplice
direzione, che attiene, per un verso, alla deroga alla  normativa  in
tema di licenziamenti collettivi e, per altro verso, alla risoluzione
ipso iure dell'originario contratto di lavoro. 
    7.- A diverse conclusioni non puo' condurre la lettura  riduttiva
propugnata dalla difesa della  societa'  Dussmann  Service  srl,  che
reputa sufficiente l'introduzione di una fattispecie  di  risoluzione
di diritto del contratto. 
    Il petitum, neppure cosi' circoscritto,  e'  immune  dai  profili
problematici segnalati a sostegno dell'eccezione di inammissibilita'. 
    La risoluzione di diritto dell'originario contratto di lavoro, in
primo luogo, non e' coerente ne' con  la  risoluzione  consensuale  o
tacita che la  societa'  stessa  ipotizza,  sul  presupposto  di  una
volonta' negoziale concludente, ne' con  l'estromissione  unilaterale
allegata dal lavoratore. 
    L'indicata  risoluzione  di  diritto,  quindi,  non  appare   una
soluzione vincolata, nei termini adombrati dal  rimettente  senza  il
supporto  di  argomentazioni  puntuali,  e  neanche   una   soluzione
costituzionalmente adeguata, incardinata su un punto  di  riferimento
plausibile, gia' presente nel sistema. 
    Questa Corte dovrebbe delineare - in maniera meno  approssimativa
di quanto faccia il rimettente - i presupposti della  risoluzione  di
diritto, alla luce dell'ampia  gamma  di  variabili  che  si  possono
profilare nella realta' e che non  sempre  contemplano  una  radicale
incompatibilita'   tra    il    nuovo    lavoro    alle    dipendenze
dell'amministrazione pubblica, eventualmente  prestato  a  condizioni
piu'   sfavorevoli,   e   la   prosecuzione   dell'attivita'   presso
l'originaria impresa appaltatrice. 
    8.- L'addizione che il rimettente sollecita, anche se  delimitata
entro  confini  rigorosi,  comunque  si  ripercuoterebbe  sull'ambito
applicativo  della  disciplina   dei   licenziamenti   collettivi   e
concorrerebbe  a  limitarne  la  portata  tendenzialmente   generale,
mediante  una  deroga  calibrata  sulle  -   peraltro   peculiari   -
specificita' del caso concreto. 
    Questa Corte ha gia'  evidenziato  che,  in  tale  materia,  solo
parzialmente armonizzata, e' ampio l'apprezzamento discrezionale  del
legislatore (sentenza n. 254 del 2020), chiamato a  conformarsi  alle
prescrizioni del diritto dell'Unione europea (direttiva 98/59 CE  del
Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  in   materia   di   licenziamenti
collettivi). 
    9.- La deroga  auspicata  dal  rimettente  incide  su  una  sfera
riservata  alla  discrezionalita'   legislativa   e   contraddistinta
dall'assenza nell'ordinamento di soluzioni univoche, atte a orientare
l'intervento correttivo  di  questa  Corte.  Essa,  infatti,  neppure
collima con altre soluzioni che il legislatore ha  individuato,  allo
scopo di escludere l'applicazione della disciplina dei  licenziamenti
collettivi in ipotesi tassative e secondo un prudente contemperamento
tra i contrapposti interessi. 
    Nel contesto delle imprese che svolgono attivita' di  servizi  in
appalto, la procedura dei licenziamenti collettivi, di  cui  all'art.
24 della legge n. 223 del 1991, non si applica  -fino  alla  completa
attuazione della normativa di tutela - soltanto quando al lavoratore,
assunto dal nuovo appaltatore che subentra, sia garantita parita'  di
condizioni  economiche  e  normative  (art.  7,  comma   4-bis,   del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga  di  termini
previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in
materia finanziaria», convertito, con modificazioni, nella  legge  28
febbraio 2008, n. 31). 
    Nelle questioni devolute all'esame di questa  Corte,  invece,  il
rimettente prefigura una deroga  indiscriminata  alla  normativa  sui
licenziamenti collettivi, senza alcun carattere di  provvisorieta'  e
senza alcun riferimento a quella parita' delle  condizioni  applicate
dal nuovo datore di lavoro che la disciplina  del  d.l.  n.  248  del
2007, come convertito, menzionata dallo stesso rimettente,  considera
imprescindibile. 
    10.- Il descritto profilo  di  inammissibilita'  e'  dirimente  e
dispensa  questa  Corte  dalla  disamina  delle  ulteriori  eccezioni
preliminari formulate dalla parte o rilevabili d'ufficio. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale del combinato  disposto  dell'art.  58,  commi  5-bis,
5-ter  e  5-quater,  del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, degli artt. 24 e  5,
comma 3, della legge 23 luglio 1991, n.  223  (Norme  in  materia  di
cassa  integrazione,  mobilita',   trattamenti   di   disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro)  e  dell'art.
18, primo comma, della legge 20 maggio  1970,  n.  300  (Norme  sulla
tutela della liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di  lavoro  e  norme
sul collocamento), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41  della
Costituzione, dal  Tribunale  ordinario  di  Lecce,  in  funzione  di
giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA