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Lavoratore tenuto a eseguire le mansioni assegnate anche se non rispondenti alla qualifica

 

Massima Giurisprudenziale

L’eventuale adibizione del lavoratore a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare l’art. 1460 del c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte.

 

Decisione: Sentenza n. 21036/2018 Cassazione Civile – Sezione Lavoro

Classificazione: Civile, Lavoro

 

Massima:

L’eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod.civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l’art. 1460 del cod.civ., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte.

 

Osservazioni.

La Cassazione ribadisce il principio l’inapplicabilità della eccezione di inadempimento ex art. 1460 da parte del lavoratore al quale venga richiesta una prestazione lavorativa non rispondente alla qualifica rivestita, fatto salvo il caso che il datore di lavoro sia totalmente inadempiente.

Il lavoratore può richiedere giudizialmente che le sue prestazioni vengano ricondotte alla sua qualifica, ma nel frattempo è tenuto a seguire le direttive impartite dal datore di lavoro.

 

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 834/2018
Cass. 12696/2012
Cass. 29832/2008
Cass. 25313/2007

 

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Art. 1460 – Eccezione d’inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Art. 2086 – Direzione e gerarchia nell’impresa

L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Art. 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

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