di Carlo Luca Coppini. Il differimento della operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti è una notizia oramai certa visto che è stata ufficializzata attraverso la pubblicazione, in data 26 giugno 2012, del D. L. 83/2012 recante “misure urgenti per la crescita del Paese”.
In particolare, l’art. 52 sancisce la relativa sospensione sino al compimento delle verifiche amministrative e tecniche del nuovo sistema che, già in sede di discussione, si rendevano necessarie al fine di assicurare una concreta compatibilità del suddetto sistema con le diverse realtà aziendali. La norma definisce i termini concessi per effettuare tali verifiche, che dovranno giungere entro e non oltre il 30 giugno 2013. Un altro anno, quindi, che il dicastero mette a disposizione dei progettisti per evitare possibili errori nel funzionamento e nella conoscenza delle apparecchiature tecniche ideate in sostituzione dei tradizionali FIR.
Proprio dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193 e dei registri di carico e scarico, quindi, dovranno continuare a fare uso tutti i soggetti e gli enti obbligati al’utilizzo del SISTRI a norma dell’art. 188ter del D. Lgs 152/2006 e ciò, quanto meno, fintantoché il Ministro dell’Ambiente non pervenga a nuova regolamentazione dell’operatività del SISTRI ed a fissare il nuovo termine di entrata in vigore. Novità essenziale che interessa ogni operatore vessato dai precedenti obblighi di prestare l’apposito contributo, è la relativa dispensa per tutto l’anno 2012.
Carlo Luca Coppini
D.L. 22 giugno 2012, n° 83 – Estratto
Art. 52 Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti
1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema Sistri, già fissato dall’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l’articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l’articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al Sistri da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l’entrata in di operatività del Sistema Sistri e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Selex — SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.