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L’applicazione di una novella non può mai integrare un errore scusabile ai fini della rimessione in termini.

L’applicazione di una novella non può mai integrare un errore scusabile ai fini della rimessione in termini

Massima Giurisprudenziale 

In tema di estinzione del giudizio per mancata prosecuzione o riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi, è esclusa la necessità che il provvedimento che dichiara l’estinzione debba essere preceduto dalla riattivazione del contraddittorio nei confronti del successore della parte colpita dall’evento interruttivo, rilevando unicamente l’inerzia delle parti protrattasi oltre il termine di legge.

L’applicazione di una novella non può mai integrare un errore scusabile ai fini della rimessione in termini.

Decisione: Ordinanza n. 1240/2019 Cassazione Civile – Sezione VI

Classificazione: Civile

 

Massima:

In tema di estinzione del giudizio per mancata prosecuzione o riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi, è la stessa previsione della dichiarazione d’ufficio dell’estinzione, in caso di mancata riassunzione nel termine, ad escludere la necessità che tale provvedimento debba essere preceduto dalla riattivazione del contraddittorio nei confronti del successore della parte colpita dall’evento interruttivo, rilevando unicamente l’inerzia delle parti protrattasi oltre il termine di legge.

Osservazioni.

Nel caso oggetto di pronuncia, a seguito di dichiarazione in udienza del difensore dell’appellante deceduto, era stata dichiarata l’interruzione del processo.

Decorsi i tre mesi dall’udienza in cui era stata dichiarata l’interruzione, la parte appellata presentava istanza per richiedere la declaratoria di estinzione del giudizio per la mancata prosecuzione nei termini, e la Corte di Appello fissava la comparizione delle parti per la successiva udienza.

All’udienza, la Corte di Appello prendeva atto della mancata notificazione del decreto agli eredi dell’appellante; riservava la causa in decisione, e con sentenza dichiarava l’estinzione del giudizio.

Gli eredi dell’appellante proponevano ricorso per cassazione, sostenendo che la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini (a far data dal 2015) non poteva trovare applicazione per i processi già pendenti alla data della sua entrata in vigore; conseguentemente, poiché l’istanza (irrituale) della parte appellata era stata presentata prima della scadenza dei tre mesi (conteggiando i 46 gg. di sospensione feriale dei termini, anziché i 31 gg. dopo la novella), a tale istanza andava attribuito valore di ato idoneo a consentire la riattivazione del processo interrotto.

La Cassazione, però, precisa che «indipendentemente dalla possibilità di attribuire all’istanza di parte appellata del 19 settembre 2016 la valenza di atto di riassunzione ovvero di prosecuzione del giudizio interrotto (contrastando peraltro tale assunto con il tenore dell’atto stesso finalizzato unicamente a sollecitare l’esercizio del dovere, ormai officioso, del giudice di dichiarare l’estinzione del processo una volta decorso il termine previsto per la riassunzione ex art. 305 c.p.c.), a tale data era ormai maturato il termine di legge senza che nessuna delle parti si fosse tempestivamente attivata».

La Suprema Corte ricorda che – in attuazione del principio “tempus regit actum” – la riduzine della durata del periodo di sospensione feriale è immediatamente applicabile a null arilevando la data di introduzione del giudizio; richiamandosi a una precedente pronuncia relativa alla tardiva proposizione del ricorso per cassazione, ribadisce anche che «l’applicazione di una novella non può mai integrare un errore scusabile».

Il ricorso viene quindi rigettato.

 

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 20866/2017
Cass. 11758/2017
Cass. 21674/2017

 

Disposizioni rilevanti.

REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443
Codice di procedura civile

Art. 300 – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente.

Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.

Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292.

Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione.

AGGIORNAMENTO:

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 – 16 ottobre 1986, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1986, n. 50), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perchè promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l’attore riassumere il giudizio”.

Art. 301 – Morte o impedimento del procuratore

Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299.

Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

Art. 302 – Prosecuzione del processo

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante.

Art. 303 – Riassunzione del processo

Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto.

Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contumacia.

Art. 304 – Effetti dell’interruzione
In caso d’interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.

Art. 305 – Mancata prosecuzione o riassunzione

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.

AGGIORNAMENTI:

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 – 15 dicembre 1967, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 del Codice di procedura civile per la parte in cui fa decorrere dalla data dell’interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione e la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301”.

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 159 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1971, n. 177), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 del codice di procedura civile nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi dell’art. 299 dello stesso codice decorre dall’interruzione anzichè dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza”.

Con la medesima sentenza ha inoltre dichiarato, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, “l’illegittimità costituzionale del detto art. 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi del precedente art. 300, comma terzo, decorre dall’interruzione anzichè dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza”.
REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368
Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 125 – Riassunzione della causa

Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:

1) l’indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;

2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;

3) il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio;

4) l’indicazione dell’udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall’articolo 163-bis del Codice;

5) l’invito a costituirsi nei termini stabiliti dall’articolo 166 del Codice;

6) l’indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell’art. 307 primo comma del Codice, l’indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l’udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d’istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la Parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.

La comparsa è notificata a norma dell’art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.

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