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di Daniela Di Paola. La disposizione contenuta nell’ 11 d.lgs. n. 157 del 1995 (sostanzialmente replicata dall’art. 37, c. 2 d.lgs. n. 163/2006) secondo cui, nel caso di forniture o servizi, nell’offerta devono essere specificate le parti che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, è applicabile indistintamente a tutte le forme di a.t.i., sia orizzontali che verticali.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato, riunito in Adunanza Plenaria, con la decisione n. 22 del 13 giugno 2012, superando così l’orientamento che, facendo leva sulla responsabilità solidale delle imprese associate in forma orizzontale nei confronti della stazione appaltante, riteneva la norma riferibile alle sole a.t.i. di tipo verticale.

Tale conclusione, si argomenta, non si fonda soltanto sul dato letterale della norma – che non contiene alcuna distinzione tra a.t.i. verticali e orizzontali – ma anche su argomenti di natura sistematica e teleologica:

a) l’indicazione della parte del servizio che sarà svolta da ciascuna impresa consente alla stazione appaltante la verifica della coerenza dell’offerta con i requisiti di qualificazione; l’aggregazione economica che si realizza nell’a.t.i. non dà infatti luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, sicché grava su ciascuna impresa l’onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l’affidamento dell’appalto;

b) Nel settore dei servizi, a differenza che nel settore dei lavori pubblici, manca una predeterminazione normativa o regolamentare dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria che devono essere posseduti da ciascuna impresa, cosicchè spetta al potere discrezionale della stazione appaltante la definizione dei requisiti da richiedere alle imprese componenti il raggruppamento.

c) Le rilevate esigenze di controllo si pongono con più evidenza proprio nei raggruppamenti a struttura orizzontale, dove tutti gli operatori eseguono il medesimo tipo di prestazioni, a differenza di quanto avviene nelle a.t.i. di tipo verticale, in cui l’impresa mandataria esegue le prestazioni indicate nel bando come principali e le imprese mandanti eseguono le prestazioni secondarie; di conseguenza, “l’indicazione delle ‹‹parti ›› di servizio imputabili alle singole imprese costituisce presupposto indefettibile per poter operare le menzionate verifiche, onde evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti, la cui previsione (nel settore dei lavori con disposizioni legislative e regolamentari, nel settore dei servizi con la lex specialis; v. supra) risponde all’imprescindibile esigenza, a sua volta imposta dal principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un determinato ed atteso livello, riferita all’esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento.

L’obbligo in esame può considerarsi assolto sia nel caso di indicazione in termini descrittivi, sia di indicazione in termini percentuali delle quote di riparto tra le singole imprese delle prestazioni che saranno eseguite, tenendo conto, di volta in volta, dell’idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta.

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