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L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non può essere disposta nei confronti del proprietario rimasto estraneo agli abusi edilizi.

di Daniela Di Paola. La sentenza in rassegna (TAR Campania, Napoli, n. 3879 del 17 settembre 2012) conduce una puntuale analisi sui provvedimenti sanzionatori che, a fronte di abusi edilizi, possono essere adottati dal Comune nei confronti del proprietario degli immobili, rimasto estraneo alla commissione degli interventi abusivi (nella fattispecie, commessi – come accertato con sentenza penale passata in giudicato –  dal fratello del ricorrente, usufruttuario dei beni).
In particolare, il ricorso su cui il TAR si è pronunciato, riguardava il provvedimento con cui il comune, a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del compendio immobiliare e della relativa area di sedime.

La soluzione offerta dal giudice amministrativo si articola in tre argomenti, singolarmente enucleabili:

a) Il proprietario deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall’essere o meno estraneo alla realizzazione dell’ abuso, ai sensi dell’art. 31, cc. 2 e 3 del Testo Unico dell’edilizia.

b) L’estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica, pertanto, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l’inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene. L’acquisizione gratuita dell’area non è infatti una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione. Ne discende che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso, non potendo operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento.

c) Dal punto di vista della responsabilità del proprietario, infine, la sentenza, richiamando un precedente della Corte di Cassazione, precisa che al fine di configurare la responsabilità del proprietario di un’area per la realizzazione di una costruzione abusiva è necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che questi abbia concorso, anche solo moralmente, con il committente o l’esecutore dei lavori, tenendo conto della piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, così come dei rapporti di parentela o affinità tra responsabile e proprietario, della sua eventuale presenza in loco, dello svolgimento di attività di vigilanza dell’esecuzione dei lavori, del regime patrimoniale dei coniugi, ovvero di tutte quelle situazioni e comportamenti positivi o negativi dai quali possano trarsi elementi integrativi della colpa.

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