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La Valutazione dell’impatto ambientale per progetti pubblici e privati.

Natura fiume

Aree protette

La direttiva VIA (85/337 / CEE) è in vigore dal 1985 e si applica a una vasta gamma di progetti pubblici e privati definiti , definiti negli allegati I e II:

La direttiva VIA del 1985 è stata modificata tre volte , nel 1997 , nel 2003 e nel 2009 :

La direttiva iniziale del 1985 e le sue tre modifiche sono state codificate dalla DIRETTIVA 2011/92 / UE del 13 dicembre 2011. La direttiva 2011/92 / UE è stata modificata nel 2014 dalla DIRETTIVA 2014/52 / UE (per informazioni dettagliate consultare la revisione della direttiva VIA )

La procedura VIA può essere sintetizzata come segue: lo sviluppatore può chiedere all’autorità competente di dire quali dovrebbero essere coperte dalle informazioni sulla VIA da fornire dallo sviluppatore (fase di scoping); lo sviluppatore deve fornire informazioni sull’impatto ambientale (rapporto VIA – allegato IV); le autorità ambientali e il pubblico (e gli Stati membri interessati) devono essere informati e consultati; l’autorità competente decide, tenuto conto dei risultati delle consultazioni. Il pubblico è informato successivamente della decisione e può contestare la decisione dinanzi ai tribunali.

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