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La soft law all’interno degli Uffici del processo, tra normativa regionale, protocolli d’intesa e provvedimenti organizzativi interni.

Maria Rosaria De Lucia

Abstract [It]: Breve excursus della nascita e dello sviluppo degli istituti di soft law e la loro attuale applicazione nell’ambito dell’implementazione degli UPP.

Abstract [En]: Brief overview of the birth and development of soft law institutions and their current application in the implementation of UPPs.

Parole chiave: Soft law; nuova Governace dell’amministrazione giudiziaria; Best practice; Protocolli d’intesa.

Keywords: Soft law; new governance of the judicial administration; Best practices; Memoranda of understanding

SOMMARIO: 1. Breve storia della soft law. 2. Forme della soft law. 3. La nuova Governance nell’Amministrazione Giudiziaria. 4. I protocolli d’intesa e gli UPP.

BIBLIOGRAFIA.

  1. Breve storia della soft law.

A livello internazionale, non c’è Stato che possa emanare leggi valevoli erga omnes fuori dai suoi limiti territoriali perciò, laddove sia necessario promuovere convergenze di azioni tra diversi paesi su argomenti ritenuti meritevoli di disciplina uniforme, disposizioni di diritto internazionale possono concretizzarsi solo in consuetudini internazionali o nei trattati1.

Ma anche questi richiedono tempi lunghi rispetto alla rapidità con cui mutano le istanze globali, o anche solo comunitarie.

Ad un certo punto della nostra storia, la necessità di una più rapida tutela di taluni diritti in posti diversi del globo, o della regolazione degli scambi nei mercati comunitario o globale, la necessità di garantire gli investimenti allo steso modo in parti diverse del mondo, o anche solo del vecchio continente, hanno preso il sopravvento rispetto alla granitica prerogativa della sovranità statale nella produzione normativa: i tempi nei paesi di hard law non consentono adattamenti rapidi.

Com’è stato acutamente osservato « … Soft law allude ad un certo superamento del ruolo dell’hard law, ossia del diritto proveniente dalle istituzioni politiche, e [il termine] governance [allude] al superamento delle procedure con cui quelle istituzioni decidono. Ma perché è necessario superarli? La risposta è: perché in questa direzione spingono la globalizzazione e il mercato. La globalizzazione è il trionfo del mercato e il mercato, come aveva intuito già Adam Smith2, è concorrente della politica, produce regole di comportamento che contestano quelle poste dal legislatore politico quando questi non si arrenda e si limiti a seguirle, emularle, eseguirle. Il mercato impone le regole alla politica: e contesta il modo con cui la politica produce quelle regole»3.

Il concetto di governance nella realtà europea è stato utilizzato per identificare i poteri dei suoi organi rispetto alle loro funzioni, ossia la regolazione del funzionamento del mercato comune e la tutela degli interessi coinvolti.

Oggi questo concetto è stato traslato sul piano giuridico ad indicare lo strumento di gestione della Comunità [rectius oggi dell’Unione], «come un rimedio al c.d. deficit democratico che la Comunità non è[era] mai riuscita a colmare»4. «Ma il deficit la Comunità lo deriva[va] dal fatto di essere stata creata come un organismo rivolto al mercato, impronta genetica di cui non si è mai liberata. Questo deficit non è[era] affatto un incidente di percorso, un difetto destinato a trovare presto un rimedio; è[era], invece, un “elemento progettuale”, senza il quale il progetto – il mercato globale – non sarebbe [stato] realizzabile, non funzionerebbe. L’idea è che il mercato possa produrre da sé le proprie regole, indipendentemente dalla politica e dagli “interessi estranei” che alla politica potrebbe venire in mente di perseguire»5.

Le nostrane Autorità amministrative indipendenti sono conformate allo stesso modo: l’idea è quella di affidare la regolazione di determinati aspetti del mercato a soggetti regolatori “esterni” al sistema politico-rappresentativo, ma che sempre in una disposizione di hard law trovano la loro legittimazione e che nella loro attività si avvalgono anche del contributo dei soggetti da regolare.

  1. Forme di soft law.

Quando si parla, quindi, di soft law si parla di una serie di obblighi o impegni non accompagnati da sanzione giuridica in senso proprio e che, nonostante ciò, sono in grado di produrre effetti pratici: possono essere dichiarazioni, raccomandazioni o indicazioni su determinati comportamenti qualificati come auspicabili, indirizzati ad attori pubblici o privati; la mancata adesione ad essi da parte dei destinatari pur non generando una sanzione giuridica in senso tecnico, però, non può dirsi priva di conseguenze.

È il successo del requisito “dell’efficacia” della prescrizione contenuta nella regola “dolce”, in contrasto con il requisito fondamentale della norma giuridica per Kelsen, cioè la «validità giuridica della norma»6.

Se l’Illuminismo è stato il padre dello Stato di diritto, il Secolo breve è stato il padre dell’ordine piramidale delle fonti del diritto, nel quale era possibile trovare sempre e comunque una risposta alla domanda di “regole”, direttamente o indirettamente attraverso l’esercizio dell’attività di interpretazione.

Questa oasi di certezza è entrata in crisi con l’apertura progressiva alle realtà sovranazionali, sia comunitarie che internazionali.

È stato osservato come «l’inadeguatezza delle fonti giuridiche tradizionali di fronte alla gestione della realtà multiforme ed eterogenea (dipendente da fattori economici, storici e giuridici) ha posto la base per la creazione di tecniche di disciplina diverse da quelle preesistenti; lo Stato non ha saputo rispondere tempestivamente, ma soprattutto efficacemente, ai cambiamenti»7.

Cambia quindi la prospettiva: dal diritto come imposizione, da parte del potere costituito, di un comando per regolare la vita dei consociati, ad autoregolamentazione volontaria di questi ultimi in vista di un bene comune.

Ed in questa osservanza volontaria del precetto in quanto “necessaria” per il raggiungimento degli effetti desiderati, e non nella convinzione che essa sia “dovuta” giuridicamente, che emerge la diversa forza delle “norme dolci”.

Vista la molteplicità di forme degli atti o fatti che si fanno rientrare nel genus della soft law, è solo attraverso la verifica della ricorrenza degli elementi comuni che essi si qualificano atti o fatti di soft law. Tali elementi sono: «la flessibilità delle procedure di adozione degli atti, la vaghezza dell’orizzonte giustificativo, l’eterogeneità delle forme»8.

Taluni studiosi hanno più precisamente parlato di pre-law, post-law e para-law, a seconda che la soft law preceda l’adozione di fonti formali di hard law (libri bianchi, libri verdi, programmi), si limiti ad interpretarle ed integrarle (direttive interpretative, circolari) o ne rappresenti una alternativa (raccomandazioni, comunicazioni, pareri)9.

Ciò che, comunque, emerge è la riduzione dello spazio delle fonti del diritto, per come finora conosciuto, a favore di questo diritto morbido, che «nelle prime due ipotesi, in realtà, tentano di influenzare la produzione dell’hard law attraverso l’interpretazione, l’indirizzo e l’orientamento»10.

Unico punto di convergenza della dottrina è nel riconoscimento della efficacia che tali atti producono perché, pur non avendo il crisma della giuridicità e quindi dell’obbligatorietà dell’osservanza e la conseguente sanzione in caso d’inosservanza, la loro osservanza o meno incide sui risultati che essa è destinata a dispiegare, e a cui possono seguire conseguenze “diverse” dalla sanzione11.

Cambia l’elemento legittimante l’obbligatorietà della regola: nella concezione formale del diritto essa discende dal fatto che l’autorità costituita ha posto la regola e prevede delle conseguenze in caso d’inosservanza, mentre nella soft law il carattere giuridico si fa discendere dalla effettività dell’applicazione della regola – tanto da ritenere che una territorialmente diffusa inosservanza farebbe venire totalmente meno la sua vincolatività –.

Anche se ciò può accadere altresì per le fonti “formali” è, però, sempre necessaria una espressa dichiarazione che ne faccia cessare o ne modifichi la vincolatività.

«Per limitarsi a qualche esempio, all’alveo della soft law sono generalmente ricondotte le dichiarazioni di principi e le risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, gli accordi non-binding, così come, più ampiamente, raccomandazioni, dichiarazioni, pareri, comunicazioni, orientamenti, codici di condotta, adottati da organizzazioni internazionali e sovranazionali, ma anche da istituzioni nazionali, come le autorità amministrative indipendenti o i comitati etici, registrando non di rado una commistione fra pubblico e privato»12.

  1. La nuova Governance nell’Amministrazione giudiziaria.

Non molto tempo prima del periodo pandemico, con l’introduzione di nuovi sistemi di governance e di politiche di trasparenza, e anche grazie anche ai risultati dati dall’introduzione del Bilancio di Responsabilità Sociale, è stato avviato un processo di “apertura” verso l’esterno dell’Amministrazione giudiziaria, con una vera pianificazione e controllo degli uffici giudiziari.

Il nuovo approccio a fronte della necessità di una concreta attuazione dei valori costituzionali di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), del giusto processo e sua ragionevole durata (art. 111 Cost.), della tutela delle garanzie difensive attraverso il raggiungimento di soluzioni comuni e qualitativamente in grado di fornire la decisione giusta e rapida (art. 24 Cost.), ha aperto la strada ad una moderna “governance” degli uffici giudiziari: intervento coordinato multilivello (tecnico, manageriale, istituzionale); adesione ai valori costituzionali fondanti; condivisione; ibridazione dei saperi; cultura dell’apertura all’esterno.

Ciò è stato possibile attraverso il ricorso alla disseminazione tra gli uffici delle “best practice” (le prassi virtuose) e dei “protocolli d’intesa” con i soggetti che a vario titolo intervengono nella erogazione del “servizio giustizia”13.

In sede comunitaria, la diffusione delle buone prassi è stato oggetto di osservazione della Commissione per l’efficienza della Giustizia, la quale è stata istituita in seno al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa al fine di migliorare la risposta giudiziaria nei paesi dell’Unione e di rendere più visibile e trasparente il risultato di efficienza del sistema rispetto alla considerazione dell’utenza14.

Per “prassi virtuose” si intendono le esperienze più significative, o comunque quelle che ottengono i migliori risultati; si tratta di positive esperienze degli uffici locali, nate dal produttivo confronto tra i diversi attori convolti e nelle quali ciascuno è spinto da una comune cultura e necessità di cambiamento e di progresso nella qualità del servizio giustizia.

Ad esempio, migliori collaborazioni tra, magistrati, avvocati e cancellieri, allo scopo di migliorare l’efficienza del sistema e la qualità della tutela dei diritti hanno riguardato:

  • l’organizzazione e la gestione delle udienze;

  • le modalità di partecipazione dei professionisti all’attività giudiziaria;

  • accoglienza dell’utenza privata (testimoni, parti e minori);

  • l’interpretazione delle norme processuali.

Si sono poi avute più intense forme di collaborazione con altri attori istituzionali:

  • con regioni ed enti locali si sono avuti protocolli d’intesa, anche con l’applicazione temporanea di personale specializzato presso gli uffici giudiziari, al fine di una migliore tutela di interessi locali;

  • con soggetti privati qualificati – ordini professionali, incaricati dei pubblici servizi di pubblicità legale – creando un circuito virtuoso che ha portato a ottenere un solido consenso nelle categorie interessate.

  1. I protocolli d’intesa e gli UPP.

I protocolli d’intesa sono solo una delle tante forme di soft law che possiamo trovare nell’ambito degli uffici giudiziari; «diversi possono essere i destinatari – ordini professionali, enti locali, altre amministrazioni pubbliche, authorities, etc… -, così come diversi possono esserne gli oggetti: affermazioni simboliche di valori, accordi di collaborazione scientifica, stage formativi, modalità di redazione di atti giudiziari o di gestione di adempimenti procedimentali, messa a disposizione di personale munito di specifiche competenze professionali, accesso a banche dati, scambio di dati sensibili, conduzione condivisa di attività»15.

La fonte normativa della possibilità di concludere protocolli d’intesa è nell’art. 15 comma 1 della Legge 241/1990 che consente alle pubbliche amministrazioni di «concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune», anche al di fuori delle ipotesi in cui è prevista l’istituzione della conferenza di servizi e precisa i casi ai quali questo istituto è applicabile.

L’ANAC16 è intervenuta su questa materia con un parere non vincolante, ma di enorme pregio: dopo un’approfondita ricognizione dei principi emersi sul punto, sia nella giurisprudenza nazionale che sovranazionale, ha fissato alcuni tratti essenziali dei protocolli d’intesa; in particolare, possono essere conclusi nell’interesse pubblico comune ai partecipanti e devono prevedere una reale divisione di compiti e responsabilità, in forma di reciproca collaborazione17.

Gli uffici giudiziari possono essere annoverati tra pubbliche amministrazioni18, ma solo limitatamente all’esercizio delle loro attività di tipo amministrativo e, quindi, non possono ammettersi protocolli d’intesa che in qualche modo limitassero l’esercizio delle prerogative derivanti dalla funzione giudiziaria.

Con l’attivazione degli uffici per il processo sono state necessarie disposizioni di raccordo e implementazione tra gli uffici sia dello stesso Ministero della Giustizia, sia con altri enti attraverso protocolli d’intesa.

Così in vista dell’entrata in servizio dei nuovi funzionari UPP sono state emesse dal Ministero della giustizia una serie di circolari19 e note aventi ad oggetto, non solo, la rapida selezione dei nuovi funzionari da assumere ma, soprattutto, il loro accoglimento, la loro formazione per la successiva allocazione20

Una modifica, in senso più efficentista, delle procedure di selezione del personale, una più adeguata formazione e nel contempo la digitalizzazione del lavoro, per un’offerta di servizi migliori, erano alcuni dei punti del PNRR in tema di giustizia da realizzare e, per altro, non tutti necessariamente mediante investimenti di somme ma, più semplicemente, ripensando all’organizzazione del lavoro e alle modalità di erogazione dei servizi. E quest’obiettivo può dirsi sicuramente già raggiunto.

In questo contesto di soft law sono da inserirsi anche: i protocolli d’intesa conclusi tra uffici giudiziari al fine del potenziamento di alcuni canali di trasmissione telematica degli atti, così da migliorare i tempi di erogazione dei servizi21; i protocolli d’intesa conclusi tra uffici giudiziari ed università per il completamento della formazione degli studenti22.

Presso il Tribunale di Cassino, dal sito web del tribunale, risultano attivi, a partire dal 2021, 4 protocolli d’intesa e collaborazione: Protocollo di collaborazione con Unicas per il presente progetto sulla “Giustizia giusta”; Protocollo ministeriale Coa per le modalità operative per la sospensione della pena e la messa alla prova; Protocollo Coa per l’istituzione dell’elenco dei curatori speciali dei minori in materia civile e penale; Protocollo Coa sui trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio.

Presso la Corte di appello di Roma, invece, nell’arco di pochi mesi è stata resa operativa, in collaborazione con la società Aste Giudiziarie, una piattaforma informatica sul sito web della Corte che consente l’accesso dell’utenza (professionale, ma anche privata) a un sistema di prenotazione on line che ha razionalizzato e accelerato tempi e modi della fruizione dei servizi, determinando il venir meno di file lunghissime e ad ore impensabili.

A livello organizzativo interno, invece, ogni ufficio ha proceduto, con proprie disposizioni e secondo quelle che erano le proprie priorità; così qualcuno ha predisposto un mansionario interno, finanche completo di procedure materiali da seguire, per la trasmissione dei fascicoli al giudice del gravame23, ciò al fine di rendere i nuovi funzionari UPP immediatamente operativi a fronte dell’elevato numero di fascicoli da trasmettere.

Allo stesso modo, nei progetti preliminari alla costituzione degli UPP negli uffici giudiziari di Firenze, Pistoia e Prato compare una dettagliata elencazione di attività, ripresa per altro da una circolare ministeriale, finalizzate al più efficiente funzionamento dell’UPP e in tempi brevi24.

Dai report messi a disposizione dagli uffici della Macoarea3 non si rinvengono indagini specifiche circa l’esistenza e l’incidenza di eventuali disposizioni di soft law interne, che in qualche modo stiano contribuendo alla realizzazione degli obiettivi prefissi nei vari progetti.

Occorre, invece, dare atto della sigla in data 30 agosto 2022 del “Protocollo di intesa fra la Corte di Appello di Firenze, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e la Regione Toscana”.

Gli uffici giudiziari sono stati spinti dall’esigenza di “attuare una proficua collaborazione nella condivisione di obiettivi di servizio, che riguardano in particolare l’amministrazione della giustizia, al fine di perseguire l’efficienza, l’efficacia e la semplificazione dell’azione giudiziaria, con particolare attenzione agli utenti qualificati del settore (avvocati e altri professionisti), ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali, nell’ambito della programmazione delle azioni relative all’agenda digitale toscana, della trasformazione digitale della PA e dello sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza” 25.

Mentre la Regione Toscana ha inteso contribuire, in base al principio di leale collaborazione, al miglioramento dell’organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari del proprio territorio, prevedendo iniziative e protocolli di collaborazione secondo i principi e le finalità della normativa vigente, e altresì, rafforzare la diffusione dei servizi digitali della PA nell’ambito di una sempre più stretta collaborazione tra amministrazioni dello Stato, amministrazioni regionali ed enti locali secondo un modello di erogazione di servizi telematici.

Le predette amministrazioni hanno, quindi, stipulato tale protocollo per conseguire i seguenti obiettivi:

regolamentare i rapporti tra le Parti nell’ambito allo sviluppo dei servizi in materia di giustizia civile e penale citati in premessa, in particolare inerenti i seguenti ambiti di interesse:
innovazione tecnologica, intesa anche come reingegnerizzazione, dei seguenti applicativi

  • Raccolta sentenze penali

  • Giustizia in Toscana

  • Cancelleria distrettuale

  • Tribunale per i minorenni

Comunicazione istituzionale. I siti web sono ormai diventati portali pubblici, e sportelli virtuali, per non parlare dei social network che ormai sono divenuti uno strumento irrinunciabile per il dialogo e il confronto tra i cittadini e la Pubblica amministrazione in un’ottica di multicanalità. In quest’ambito si si propone di realizzare iniziative comuni:
realizzare iniziative comuni per la diffusione del Progetto Uffici di prossimità sul territorio regionale;
realizzare iniziative comuni nel settore della giustizia, sul territorio regionale e nazionale nei confronti di iniziative finalizzati a cittadini e imprese;
rendere ancora più efficace ed efficiente l’azione della pubblica amministrazione, sia attraverso le innovazioni tecnologiche che attraverso la formazione e l’affiancamento agli utenti degli uffici giudiziari del territorio toscano;

Inoltre, ci si prefigge di:
concludere accordi relativi alle iniziative e agli strumenti oggetto del presente Protocollo
concludere accordi relativi alle iniziative e agli strumenti oggetto del presente Protocollo anche con altri soggetti pubblici coinvolti nel sistema giustizia;
sviluppare ulteriori forme di collaborazione sia nella condivisione di infrastrutture che di dati e di servizi telematici, nel rispetto della normativa vigente;
promuovere, a scopo preventivo, la migliore conoscenza delle informazioni relative alla situazione delle infiltrazioni mafiose e dei fenomeni corruttivi che interessano la regione, attraverso iniziative di studio e ricerca.

La durata è fissata fino al 31 dicembre 2025, ma è rinnovabile per un analogo periodo di tempo al permanere delle comuni esigenze, mediante nuova stipula di protocollo.

Di particolare rilievo è la condivisione delle informazioni, nel rispetto della vigente normativa in tema di trattamento dei dati, al fine di un più efficace contrasto della criminalità mafiosa ovvero delle fattispecie corruttive, e ciò mediante l’utilizzazione delle competenze della Regione Toscana nel settore dell’innovazione tecnologica e le proprie infrastrutture telematiche e di sicurezza.

Il nuovo orizzonte aperto dalla “legge morbida” ha ancora molto da offrire.

BIBLIOGRAFIA

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BIN R., Soft law, no law, in A. SOMMA (a cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne, Giappichelli, Torino, 2009.

CERRINA FERONI G., Organismi sovranazionali e legittimazione democratica. Spunti per una riflessione, in Federalismi.it, n. 20/2016.

GIGLIO V., Protocolli di intesa degli uffici giudiziari e i loro effetti in ambito penale, in http//www.Diritto.it, 2018-04-04.

GRECO R. (Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari), Le best practices nel sistema giudiziario, in “Etica, legalità ed efficienza nella Pubblica Amministrazione”, a cura di Nunzio Angiola – Giuseppe Mongelli – Enzo Varricchio, Edizioni Aracne, Roma, 2018.

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1 Fabio PACINI, Ai confini della normatività. Hard law e soft law in “tempi difficili”, Relazione al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle fonti nelle crisi Economica e pandemica. Emergenza e persistenza Firenze, 17 e 18 giugno 2022.

2 Cfr. P. ROSANVALLON, Le libéralisme économique – Histoire de l’idée de marché, Paris 1989.

3 Roberto BIN, Soft law, no law, in in A. SOMMA (a cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne,

Giappichelli, Torino, 2009.

4 A. WARLEIGH, Informal governance: improving EU democracy?, in Informal governance in the Euopean Union, T. Christensen – S. Piattoni edts., Cheltenham – Northampton, Mass., 2004, 22 ss.

5 Roberto BIN, Soft law, no law, in in A. SOMMA (a cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne, cit.

Sempre ivi, in nota 3 e 4 per una ricostruzione del carattere antidemocratico delle istituzioni comunitarie, sottratte

ai principi della rappresentanza politica, così come anche per gli organismi di regolazione internazionale dei mercati:

G. MAJONE, Deficit democratico, istituzioni non-maggioritarie ed il paradosso dell’integrazione europea, in “Stato e mercato”, 2003, 3 ss., e F. ZAKARIA, Democrazia senza libertà in America e nel resto del mondo, Milano 2003,317 ss.

6 Per M.R. FERRARESE, Soft law: funzioni e definizioni, in A. SOMMA, Soft law e hard law nelle società postmoderne, cit., p. 72, “il fatto che diritto morbido si presenti come una forma di diritto che implica degli impegni, ma che contestualmente non preveda delle sanzioni per il loro inadempimento, porterebbe a far sì che più che far riferimento alla tradizionale categoria dell’efficacia giuridica, ci si riferisca a quella del “successo” che è categoria del tutto estranea al linguaggio giuridico, ma che evidenzia la capacità di produrre effetti pratici.”.

7 Salvatore MAGRA, Il soft law, in CamminoDiritto.it, 02/12, ISSN 2532-9871.

8 L’eterogeneità è sicuramente un elemento caratterizzante la soft law. In questo senso, B. PASTORE, Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lavoro e diritto, n. 1/2003, p. 9: «il diritto può essere soft con riguardo alla sua autorità, al suo contenuto, alla sua efficacia. Può esserlo, inoltre, in quanto espressione di una giuridicità allo stato incoativo. L’eterogeneità appare, pertanto, un suo tratto peculiare» (si veda anche ID., Il soft law nella teoria delle fonti, in A. SOMMA (a cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne, Giappichelli, Torino, 2009, p. 123)

9 Sulla classificazione della soft law con riferimento alle tre funzioni indicate, cfr. L. SENDEN, Soft Law in European Community Law, Hart Publishing, 2004, p. 120; e Roberto BIN, Soft law, no law, cit., pp. 37-38.

10 A. AGOSTINO, La soft law comunitaria e il diritto statale: conflitto tra ordinamenti o fine del conflitto democratico? in Costituzionalismo.it Fascicolo n. 3/2016 285.

11 «Rules of conduct which, in principle, have no legally binding force but which nevertheless may have practical effects», in F. SNYDER, The Effectiveness of European Community Law: Institutions, Processes, Tools and Techniques, in The Modern Law Review, 1993, vol. 56, n. 1, p. 32; nella dottrina italiana, recentemente, con un’ampia ricostruzione sul punto, si veda E. MOSTACCI, La soft law nel sistema delle fonti, cit., pp. 3 ss.

Emblematica sul punto è la famosa e discussa “Lettera della BCE al Presidente del Consiglio Mario Monti”: Lettera della Banca Centrale Europea al Governo italiano del 5 agosto 2011, a firma di J. C. TRICHET e M. DRAGHI, consultabile sul sito del Il Sole 24 ore, 29 settembre 2011 (www.ilsole24ore.com).

Per una disamina critica cfr. G. CERRINA FERONI, Organismi sovranazionali e legittimazione democratica. Spunti per una riflessione, in Federalismi.it, n. 20/2016, p. 6.

12 A. AGOSTINO, La soft law comunitaria e il diritto statale: conflitto tra ordinamenti o fine del conflitto democratico? in Costituzionalismo.it Fascicolo n. 3/2016, p. 285, cit.

13 Il contributo del CSM all’elaborazione e alla diffusione delle best practices, in CSM, Lavori del Consiglio, in https://www.csm.it/web/csm-internet/lavori-del-consiglio/focus-e-approfondimenti/buone.

14 Riccardo GRECO (Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari), Le best practices nel sistema giudiziario, in “Etica, legalità ed efficienza nella Pubblica Amministrazione”, a cura di Nunzio Angiola – Giuseppe Mongelli – Enzo Varricchio, Edizioni Aracne, Roma, 2018.

15 Vincenzo GIGLIO, Protocolli di intesa degli uffici giudiziari e i loro effetti in ambito penale, in http//www.Diritto.it, 2018-04-04.

16 ANAC, Parere AG/07/15/AP del 18 febbraio 2015.

17 Vincenzo GIGLIO, Protocolli di intesa degli uffici giudiziari e i loro effetti in ambito penale, in http//www.Diritto.it, 2018-04-04, cit.

18 Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego) sono pubbliche amministrazioni tutte le amministrazioni dello Stato.

19 Circolare 10 marzo 2022 – Supporto alle attività di immissione degli addetti all’ufficio per il processo – Riepilogo delle informazioni principali.

Circolare 17 febbraio 2022 – Inserimento, accoglienza e formazione del personale con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo. Formazione di ingresso sui servizi di cancelleria e gli applicativi informatici in uso negli Uffici giudiziari. Indicazioni operative.

Circolare 11 febbraio 2022 – Formazione del personale con la qualifica di addetto all’ufficio per il processo

Nota 31 gennaio 2022 – Diffusione del Sistema Unitario del Personale del Ministero della Giustizia (SUP) e dell’applicazione Onboarding Personale per la gestione delle nuove assunzioni.

Circolare 22 dicembre 2021 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approfondimenti: avvio del sistema monitoraggio continuo obiettivo PNRR.

Circolare 21 dicembre 2021 – Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021.

Circolare 2 dicembre 2021 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approfondimenti: adozione dei progetti organizzativi ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 – Linee guida e schema relativo.

Circolare 12 novembre 2021 – Indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

20 Circolare 3 novembre 2021 – Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Avvio progetto Ufficio per il processo – Informazione e linee guida di primo indirizzo sulle attività organizzative necessarie per l’attuazione.

21 Tribunale di Pisa – 22/03/2022 – PROTOCOLLO AGGIORNATO PER L’UTILIZZO DELLA CONSOLLE DEL PM NEGLI AFFARI CIVILI. Il Tribunale assieme alla Procura della Repubblica di Pisa hanno stipulato un protocollo aggiornato volto ad affinare le metodologie di comunicazione in materia di affari civili nonché ad implementare i flussi suscettibili di trasmissione telematica.

22 23/10/2020 – Tribunale di Pisa- PROTOCOLLO DI INTESA TRA TRIBUNALE E UNIVERSITA’ DI PISA finalizzato, tra le altre cose, ad accogliere presso le strutture del Tribunale soggetti in tirocinio o stage curriculare di formazione e di orientamento su proposta dell’Università.

23 Sez. VII e X del Tribunale di Roma.

24 Come dall’allegato II della circolare Min. Giust. 3.11.2021: “studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l’accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all’esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all’interno dell’ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie”.

25 M_DG. Procura Generale della Repubblica di FIRENZE – Prot. 30/08/2022.0009490.E