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LA SELEZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

 

Matteo Boscolo Anzoletti

1. I fondamenti costituzionali.

La disciplina delle società partecipate trae la sua matrice costituzionale nell’articolo 43 della Costituzione con riferimento a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia con carattere di preminente interesse generale1 e dalla sua relazione con l’articolo 41. Quest’ultimo collegato con il disposto dell’articolo 117, comma 2, in materia di tutela della concorrenza e, più in generale, con il disposto dell’articolo 114 nel quadro del Titolo V, quale novellato a seguito della revisione costituzionale intervenuta nel 2001.

L’articolo 43 della Costituzione deriva dall’articolo 40 del Progetto di Costituzione, e configura l’esito finale dei lavori dell’Assemblea Costituente in subiecta materia. In base ad esso, il ruolo che ne deriva per lo Stato non era tanto quello di regolare meramente il mercato, ma bensì di avere un ruolo da protagonista. I parametri di riferimento sono quelli della solidarietà, delle pari opportunità e dell’eguaglianza, principi cardine della Costituzione.

All’epoca l’utilità generale si identificava con la protezione diretta dei principi generali di cui all’articolo 3, comma 2, della Costituzione. Che consisteva nel dovere di garantire a tutti i cittadini le prestazioni essenziali a condizioni favorevoli garantendo settori protetti, che traeva le sue origini dal monopolio dei servizi postali risalente al 1936, l’introduzione della ricerca e della coltivazione di idrocarburi nella pianura Padana da parte dell’Eni2, la nazionalizzazione dell’energia elettrica3 e la norma che stabiliva il monopolio radiotelevisivo4.

Con il recepimento della normativa comunitaria, l’approccio all’articolo 43 della Costituzione è sensibilmente mutato. E ciò è palmare per mezzo del superamento del monopolio radio televisivo, avvenuto con la sentenza della Corte costituzionale n. 148/1981. Fu l’inizio di un processo di liberalizzazione5.

Durante la fase della costruzione europea i servizi pubblici erano poco considerati. Se ne occupavano soltanto l’articolo 77 (politica comune dei trasporti) e 86 TCE (servizi di interesse economico generale). A partire dell’Atto Unico Europeo6 si è avuto un percorso pragmatico segnato dalla giurisprudenza7, secondo la quale a certe condizioni la regola della concorrenza non sarebbe stata applicabile. Con il Trattato di Amsterdam8 è stata riconosciuta la rilevanza dei servizi di interesse economico-generali nel quadro dei valori comuni dell’Unione europea. E ciò in applicazione dell’articolo 16 TCE9.

Con riferimento alla tutela della concorrenza la Corte costituzionale ha affermato, in primo luogo, che la potestà legislativa dello Stato comprende gli aspetti che ineriscono a rapporti di natura privatistica, per i quali sussista un’esigenza di uniformità a livello nazionale; che essa non è esclusa dalla presenza di aspetti di specialità rispetto alle previsioni codicistiche; che essa comprende la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato; che in essa sono inclusi istituti caratterizzati da elementi di matrice pubblicistica, ma che conservano natura privatistica. Dal secondo punto di vista, la Corte ha così delimitato la «tutela della concorrenza»: la titolarità della relativa potestà legislativa consente allo Stato di adottare misure di garanzia del mantenimento di mercati già concorrenziali e misure di liberalizzazione dei mercati stessi; queste misure possono anche essere volte a evitare che un operatore estenda la propria posizione dominante in altri mercati; l’intervento statale può consistere nell’emanazione di una disciplina analitica, la quale può influire su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni; spetta alla Corte effettuare un rigoroso scrutinio delle relative norme statali, volto ad accertare se l’intervento normativo sia coerente con i principi della concorrenza, e se esso sia proporzionato rispetto a questo fine (sentenze n. 63 e 51 del 2008 e n. 421, 401, 303 e 38 del 2007) 10.

Sempre con riferimento alla tutela della concorrenza la Consulta ha, inoltre, avuto modo di affermare che la creazione di enti e società per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblica è e rimane uno strumento utilissimo per perseguire maggiore efficienza a vantaggio della collettività (sentenza n. 326 del 2008) 11. Sul punto, si consideri anche quanto sostenuto dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato12.

Conseguenza ne è che i servizi di interesse economico generale (esclusi quelli naturalmente non orientati al mercato, quali l’educazione e la salute) sfuggono alle regole sulla concorrenza13. Il che comporta la rivalutazione della funzione sociale del servizio pubblico, riconosciuta anche in sede europea14, funzionale a favorire la coesione sociale che è il punto di arrivo dell’articolo 43 della Costituzione.

Per pervenire all’attuale normativa, di peculiare importanza sono, pertanto, i trattati europei e, con riferimento ad essi, la direttiva 2014/23/UE.

2. La competenza decisionale.

Per la costituzione di società a partecipazione pubblica, la deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;

b) provvedimento del competente organo della Regione, in caso di partecipazioni regionali;

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali. Con riferimento alle partecipazioni dei Comuni, Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo e , con riferimento alle società partecipate esercita le seguenti competenze:

1) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione15;

2) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza16;

3) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge17.

Lo statuto del Comune prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite18.

d) delibera dell’organo amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

L’atto deliberativo, pubblicato sui siti istituzionali dell’amministrazione pubblica partecipante, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

L’atto deliberativo contiene altresì l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all’atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 201619.

Nelle partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale. Nelle partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla Regione titolare delle partecipazioni. Nelle partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall’organo amministrativo dell’ente.

Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell’atto di nomina o di revoca. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 2400, secondo comma, del codice civile20.

3. Requisiti sostanziali.

Le società, costituite da amministrazioni pubbliche in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata anche in forma di cooperativa sono partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.

Le società partecipate hanno alcune caratteristiche comuni:

  1. hanno un valore economico molto rilevante, che può arrivare a molti miliardi di euro;

  2. generano molti posti di lavoro;

  3. riguardano materie (come, ad esempio, l’acqua, i rifiuti, il trasporto pubblico locale, e l’energia) importanti e, a volte, strategiche nella vita del popolo.

Si evince, pertanto, che in materia sono necessari amministratori pubblici capaci, e organi amministrativi e di controllo delle società partecipate caratterizzati da onorabilità, professionalità e autonomia, ex articolo 11 D. Lgs. 19 agosto 2016 n, 175.21

Ciò in quanto le società a partecipazione pubblica rivestono un ruolo molto importante nel quadro dell’amministrazione. Di particolare rilevanza è l’articolo 11 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sopraccitato, il quale prevede criteri privatistici e manageriali nella selezione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico.

Tali criteri hanno un background nella norma civile che, sia nel sistema monistico che in quello dualistico, prevede che gli statuti possano subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza22. I quali si trasfondono nei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, che, invece, devono essere posseduti dagli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate, ex D. Lgs. 175/2016. E le ragioni di questo dovere diventano di palmare evidenza quando si ponga mente alle caratteristiche comuni delle società partecipate, nell’ottica della loro funzione “politica”.

In subiecta materia si considerino, poiché particolarmente esemplari, gli statuti di società partecipate quali Veritas S.pA.23, Actv S.p.A.24, Aps Holding S.p.A.25, Atac S.p.A.26, Acea S.p.A.27 e Ama S.p.A.28, che svolgono la propria attività nei territori, sino ad estenderla in Italia e in Europa, come Hera S.p.A.29; e società partecipate quali Leonardo S.p.A.30 e Eni S.p.A.31, che la svolgono anche a livello internazionale. Dagli statuti si evince in modo palmare e luminoso la relazione che sussiste tra le società partecipate e i territori a favore dei quali sono state costituite ed esistono32.

Ed è interessante una recente sentenza della Corte costituzionale con riferimento alle società partecipate afferenti il trasporto pubblico locale33.

Ultimo, ma non in ordine di importanza, il fatto che in base all’articolo 2449, primo comma, del Codice civile, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societa’ per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto puo’ ad essi conferire la facolta’ di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Alle societa’ che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell’articolo 2346 c.c.

E ciò incide sulla natura degli atti di nomina degli organi amministrativi e di controllo. Che, ad avviso dei giudici del Consiglio di Stato34, “è un vero e proprio atto amministrativo mediante il quale e` stato dato luogo ad un organo deputato a porre in essere un’attività di rilievo amministrativo”, e come tale rientrante nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo35. Quattro sono i pilastri che sostengono le considerazioni del Consiglio di Stato: i criteri di scelta degli amministratori, la possibilità di impartire direttive più o meno dettagliate agli amministratori da parte del socio pubblico, la configurazione del potere di revoca degli amministratori e il relativo sindacato, con un costante potere di influire del soggetto pubblico per garantire il buon andamento dell’attività amministrativa36 nel raggiungimento degli obiettivi che costituiscono oggetto dell’attività della società partecipata al fine dello sviluppo economico e sociale, di cui all’articolo 3, comma 2, della Costituzione. Peraltro, il rapporto tra l’amministrazione partecipante e la società partecipata può venire meno quando non ci sia rapporto fiduciario. E in questo senso non si intende tanto la fiducia politica, quanto la fiducia tecnica, fondata su una valutazione personale dell’amministratore e delle sue qualità.

Interessanti sono le considerazioni in merito di Sciullo37, il quale afferma che le società partecipate si possono talora sostanziare in attività strumentali così come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera d) della norma de qua. Le quali saranno doppiamente strumentali: rispetto alla funzione e, per il tramite di questa, rispetto agli scopi e obiettivi che, nell’ordinamento italiano, la Costituzione prefigura come riferiti alla società o collettività generale. E ciò nelle forme prevista dall’articolo 3, comma 1 (società per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa). Oggi la loro costituzione è ammessa solo per stretta necessità, ed è comunque esclusa nel caso di risultati economici negativi protrattisi nel tempo. Con il dovere di attuare piani di razionalizzazione in presenza di determinate circostanze previste dalla legge38.

Ed è indispensabile che coloro i quali sono nominati amministratori abbiano la consapevolezza di essere responsabili (redde rationem!) del proprio operato di fronte ai responsabili delle amministrazioni pubbliche partecipanti, nella loro attività di partem-capere delle società partecipate. Tale consapevolezza assume un’efficacia pari a quella che ha un robusto albero nella funzione di contrasto ai fenomeni idrogeologici: frena le frane.

3.1. Onorabilità.

L’onorabilità è il primo requisito che la norma in materia richiede agli amministratori, e non è un caso. Infatti, se gli amministratori non possedessero prima di tutto questo requisito, possedere gli altri sarebbe del tutto inutile. L’onorabilità è, infatti, la trasparenza dell’amministratore e la consapevolezza, priva di ottimismo adolescenziale, ma ricolma di realismo, che quella che svolge è un’attività che contribuisce giorno dopo giorno alla costruzione della città a partire dalla società che contribuisce ad amministrare.

Il concetto di onorabilità trae la propria origine in quello di onore, previsto dall’articolo 54 della Costituzione. Esso consiste nella consapevolezza della propria dignità e volontà di mantenerla comportandosi come si conviene, e consapevolezza del valore altrui e rispetto39. L’onore costituisce un elemento distintivo della posizione assunta, che esige il rispetto degli usuali canoni di dignità e probità, sì da non intaccare il prestigio di cui l’Istituzione deve godere presso la collettività dei consociati40. Con una responsabilità che può essere diretta o indiretta senza, peraltro, un’antinomia fra responsabilità diretta (cioè ricollegata a fatto proprio) e responsabilità indiretta (scaturente, cioè, da fatto altrui)41. Né, d’altro canto, eventuali norme volte a limitare la responsabilità patrimoniale degli amministratori ai soli casi di dolo o colpa grave producono l’effetto di esonerare i medesimi dall’obbligo di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore; sicché, in tal senso, esse non violano l’articolo 54, comma 2, della Costituzione42. L’onorabilità è un requisito richiesto anche in altri modelli societari, oltre a quelli previsti in sede civile. E mutuandolo da quei modelli è possibile comprenderne ulteriormente il contenuto anche con riferimento alle società partecipate e, in primo luogo, l’articolo 13, comma 1, TUF43 e l’articolo 26, comma 1, TUB44.

Posto quanto sopra in positivo, si arguisce, pertanto che in negativo da un lato sono carenti di onorabilità coloro i quali si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.; dall’altro quanti siano stati condannati per reati la cui commissione sia ostativa all’esercizio delle funzioni di amministratore di una società partecipata. L’onorabilità, la professionalità e l’indipendenza assurgono a un ruolo così importante che la loro assenza comporta la decadenza dalla carica45.

3.2 Professionalità.

Premesso che i decreti in materia bancaria costituiscono anche gli antesignani dell’attuale concezione della professionalità in materia di società partecipate, la norma civile è nel senso della possibilità che gli statuti prevedano che gli amministratori siano in possesso del requisito della professionalità (articolo 2387, comma 1 c.c.), tenuto conto che, ex articolo 41 della Costituzione, il titolare è il soggetto sul quale ricade il rischio d’impresa.

Ben diversa è la situazione di una società partecipata, la quale è improntata sulla doverosità di avere amministratori professionali, e questo per almeno due motivi. Da un lato vi è un motivo soggettivo, in quanto l’operato della società è eminentemente “politico”, dal momento che essa ha ripercussioni dirette sull’intera polis cui è riferita. Dall’altro, proprio per questa caratteristica delle società partecipate, la legge prevede come motivo soggettivo un’alta formazione in coloro i quali sono amministratori, che devono disporre per l’esercizio delle loro funzioni della laurea e della formazione che permetta di svolgere il loro operato proficuamente e adeguatamente (articolo 11, primo comma, D. Lgs. 175/2016). Devono, inoltre, avere la capacità di affrontare tempestivamente le questioni che si parano innanzi nel corso del tempo per il migliore svolgimento dell’amministrazione (capacità di problem solving). Sono queste le skills, o abilità teoriche e pratiche, indispensabili e ineludibili per l’esercizio delle funzioni di amministratore.

Interessante è notare che anche gli statuti fanno riferimento al requisito dell’indipendenza. Si consideri, ad esempio, lo statuto di Hera S.p.A.46.

Si citano due esempi tra i molti possibili. L’italia ha avuto uomini come Ernesto Nathan, che negli anni in cui fu sindaco di Roma (1907-1913) fondò le società partecipate Atac e Acea. In anni in cui la fotografia e il cinema cominciavano a essere nuove forme per rappresentare la realtà, che al loro massimo livello divengono forme d’arte, a seguito dell’esposizione universale di Parigi tenuta nel 1900 il sindaco di Roma, cui il pittore torinese Giacomo Balla fece il ritratto, con una mentalità carica di un presente intriso di futuro intuì per la sua città la necessità di società che si occupassero come ragione statutaria di beni che sono di primaria importanza per tutti, sia per il loro valore economico sia per la qualità della vita che scaturisce dalla loro esistenza e condivisione. Segnatamente il manager Enrico Mattei, che come imprenditore fu un protagonista del suo tempo attraverso il suo impegno nel settore dell’energia. Egli guidò con pragmatismo e lungimiranza il gruppo Eni, riuscendo a contenere le spese finali per l’energia ai consumatori, e avendo come punti strutturali della propria azione la meritocrazia, la ricerca tecnologica e l’innovazione. Grandi abilità manageriali unite a un vero impegno per il progresso economico e sociale lo rendono uno dei principali manager che l’Italia abbia avuto.

3.3. Autonomia

Il concetto di autonomia delle società partecipate gravita attorno all’articolo 95 o, altrimenti, all’articolo 114 della Costituzione. Gli amministratori delle società partecipate non sono indipendenti (come nella versione civilistica), ma autonomi dall’amministrazione pubblica. Ciò in quanto la società partecipata è intimamente legata all’amministrazione pubblica cui si riferisce. E la sua partecipazione trova ragione nel fatto che per suo mezzo l’amministrazione partecipante persegue e permette un servizio pubblico essenziale nella vita del popolo.

L’autonomia è il potere degli amministratori della società partecipata di determinarne le modalità operative nel quadro del suo oggetto sociale. E di raggiungerne gli obiettivi, disciplinandosi in concreto in modo utile al loro raggiungimento, in linea con l’amministrazione pubblica partecipante. Ciò avviene mediante il raggiungimento degli indirizzi che sono stati definiti da quest’ultima.

Affinchè gli amministratori possano amministrare la società partecipata autonomamente, ci deve essere assenza di situazioni di conflitto di interessi. Le quali possono insorgere da situazioni previste in taluni casi dalla norma che disciplina le società partecipate, in altri da norme speciali, in altri ancora dalla disciplina di diritto civile.

Con riferimento alla prima ipotesi, va considerato in primo luogo che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti47.

Per altro verso, nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento48.

Peraltro, la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco. In ultima analisi, lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Inoltre, coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori49.

A sua volta, l’articolo 2475 ter c.c. afferma che i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della societa’ in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della societa’, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Da ultimo, devono essere annoverate le cause d’ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 c.c. e l’incompatibilità di incarichi prevista dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 3950.

1 CASSESE, Legge di riserva e articolo 43 della Costituzione, in Giurisprudenza costituzionale, 1960, p. 1332 e ss., ID, La trasformazione dei servizi pubblici in Italia, in Economia pubblica, 1996, p. 5 e ss., NAPOLITANO, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova 2001, TRIMARCHI BANFI, Considerazioni sui nuovi servizi pubblici, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2000, p. 949.
2 Legge 136/1953.
3 Legge 1463/1962.
4 D.P.R. 156/1973.
5 Corte costituzionale, sentenza n. 272/2004.
6 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 169 del 29 giugno 1987.
7 CGCE 10 dicembre 1991, C179-90, Merci convenzionali c. Porto di Genova. In base a questa sentenza, in determinate condizioni è possibile l’esenzione della regola della concorrenza.
8 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 340 del 10/11/1997.
9 Rilevante, sul punto, è la sentenza della Corte costituzionale n. 199/2014 (Cassese, Mattarella). Si veda anche la sentenza 326/2008 (Flick, Cassese).
10 Corte costituzionale, sentenza n. 326/2008.
11 Corte costituzionale, sentenze n. 148/2009 e 16/2021.
12 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 3 giugno 2011 n.10.
13 Tra gli altri esempi, la gestione del servizio postale e la distribuzione di elettricità sono state considerate servizi di interesse economico generale con le sentenze CGCE, 19 maggio 1993, C-320/91, Poste belghe c. Corbeau e CGCE 27 aprile 1994, C-393/92, Comune di Almelo e Altri c. NV Energiebedrijf Ijsselmij.
14 Comunicazione della Commissione Europea 2001/C, 17/04, punto 14.
15 Articolo 42 lettera e) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in G.U. n. 227 del 28 settembre 2000 –Supplemento Ordinario n. 162.
16 Articolo 42 lettera g) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
17 Articolo 42 lettera m) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
18 Articolo 44 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
19 Articolo 7 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in G.U., Serie generale n. 210 dell’8 settembre 2016.
20 Articolo 9 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
21 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 210 dell’8 settembre 2016.
22 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18904/2013, ha stabilito che la disciplina di questo articolo è inapplicabile alle s.r.l.
23 Articolo 2 dello statuto di Veritas S.p.A.
24 Articolo 5 dello statuto di Actv S.p.A.
25 Articolo 3 dello statuto di Aps Holding S.p.A.
26 Articolo 4 dello statuto di Atac S.p.A.
27 Articolo 4 dello statuto di Acea S.p.A.
28 Articolo 5 dello statuto di Ama S.p.A.
29 Articoli 3-4 dello statuto di Hera S.p.A.
30 Articolo 4 dello statuto di Leonardo S.p.A.
31 Articolo 4 dello statuto di Eni S.p.A.
32 Articolo 113 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
33 Corte costituzionale, sentenza n. 163/2021.
34 Consiglio di Stato, sentenza 11 gennaio 2013, n. 122.
35 S. DEL GATTO, La natura degli atti di nomina degli amministratori di società partecipate dallo Stato, in Giornale di diritto amministrativo, n. 6/2013, p. 615.
36 Articolo 97 della Costituzione.
37 G. SCIULLO, A proposito di società pubbliche strumentali.
38 Articoli 20-24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
39 G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano 1967.
40 N. DURANTE, I doveri di fedeltà alla Repubblica, disciplina e onore, in www.federalismi.it
41 Sulla responsabilità diretta e indiretta del pubblico ufficiale si vedano: Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 24 febbraio 1992; Corte di Cassazione, sentenza n. 9741 del 10 maggio 2005.
42 Corte costituzionale, sentenza n. 164 del 22 ottobre 1982.
43 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 71 del 26 marzo 1998.
44 D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 230 del 30 settembre 1993.
45 Articolo 26, comma 2 TUB; e, inoltre, articolo 13, comma 2, TUF.
46 Articolo 17, comma 3, di Hera S.p.A.
47Articolo 11, comma 8, D. Lgs. n. 175/2016.
48 Articolo 11 comma 11, D. Lgs. n. 175/2016.
49 Articolo 11, comma 12, D. Lgs. n. 175/2016.
50Articolo 12 Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.