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LA RELAZIONE TRA IL PROCEDIMENTO ELETTORALE E LE NUOVE TECNOLOGIE.

Gianluca Trenta*

Abstract [It]: Il lavoro si propone di analizzare la relazione esistente tra il procedimento elettorale e le nuove tecnologie auspicando che sia giunto il momento di utilizzare le tecnologie informatiche per cercare di trovare soluzioni, ponendosi nella prospettiva della democrazia al tempo del digitale.

Abstract [En]: The work aims to analyze the existing relationship between the electoral process and new technologies, hoping that the time has come to use information technologies to try to find solutions, placing ourselves in the perspective of democracy in the digital age.

Parole chiave: procedimento elettorale, tecnologie digitali, scrutinio elettorale, voto digitale, democrazia.

Keywords: electoral process, digital technologies, electoral counting, digital voting, democracy.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il supporto elettronico per l’identificazione degli elettori. – 3. Luci e ombre del voto elettronico. – 4. La digitalizzazione dello scrutinio finale. – 5. Note conclusive.

  1. Premessa.

Il progresso tecnologico ha raggiunto oggi un notevole sviluppo, apportando un notevole miglioramento nella vita quotidiana di ogni uomo. Tale avanzamento, però, è percepito da una larga parte dell’opinione pubblica quale una sensazione di ineluttabilità e di timore verso il cambiamento. Non è un caso, difatti, che tale eventi vengano spesso identificati con il termine rivoluzione: si pensi ad esempio alla rivoluzione industriale o alla rivoluzione scientifica e in tempi più recenti alla rivoluzione digitale.

A tal proposito, un tema da prendere in esame è quello che riguardante l’astensionismo, che negli ultimi anni domina il dibattito politico. Se si analizzano i dati storici delle votazioni per le elezioni politiche ed europee, i referendum abrogativi e confermativi, i rinnovi dei Presidenti di giunta e dei Consigli regionali, dei Sindaci e dei Consigli comunali, compresi eventuali turni di ballottaggio, ci si accorge che elezione dopo elezione e tornata dopo tornata vi è stata una sostanziale crescita dell’astensionismo elettorale1.

Al di là delle cause che provocano l’astensionismo dei cittadini, è possibile ridurre tale trend negativo ricorrendo a nuove e più sicure forme di voto a distanza.

Le elezioni rappresentano lo strumento con il quale il popolo di un territorio esercita il potere sovrano2 tramite il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. La scelta dei propri rappresentanti, infatti, avviene da parte del popolo tramite la manifestazione del voto e, quegli stessi rappresentanti, esercitano il potere sovrano gravati da responsabilità politica e sotto il controllo degli elettori. Tale meccanismo realizza il principio della rappresentanza politica3.

Le elezioni, quindi, rappresentano un momento imprescindibile nello svolgimento della vita democratica di un Paese, con cui si assicura la democrazia rappresentativa, quale sistema in cui l’operato dei governanti è espressione della volontà dei governati da cui traggono la loro legittimazione proprio mediante il voto4.

La dottrina5, sul tema, si è sempre occupata di analizzare la legislazione elettorale trascurando, però, lo studio del procedimento elettorale, soprattutto quello relativo alle fasi finali riguardanti la votazione e lo scrutinio6, probabilmente dovuto al loro carattere pragmatico e materiale.

Tale ultimo ambito, invece, meriterebbe maggiore analisi, dal momento che le «modalità con cui il voto può essere espresso e le problematiche relative alla sua interpretazione rappresentano il presupposto logico e cronologico per la successiva applicazione delle norme sull’assegnazione dei seggi, ed appaiono strettamente correlate e funzionali alla garanzia dell’effettiva possibilità di esercizio del diritto di voto»7.

Si ricorda, inoltre, che l’esercizio al voto realizza quei principi costituzionali di libertà, eguaglianza, personalità e segretezza sanciti dall’art. 48 Cost.8 nonché ulteriori interessi costituzionali, come l’imparzialità ed il buon andamento nel procedimento elettorale9.

Sul punto, infatti, parte della dottrina ritiene che le modalità di voto «rappresentano un aspetto tecnico della funzione elettorale e contribuiscono a garantire al meglio la genuinità del voto […]. Genuinità che si risolve nella capacità di riflettere con esattezza la volontà espressa dagli elettori, in assenza di violazioni dell’eguaglianza, della personalità, della libertà e della segretezza del voto, così da rendere effettivo il fondamento dell’esercizio del potere pubblico sulla sovranità popolare»10.

Ciò premesso, merita una particolare riflessione l’attuale disciplina elettorale vigente per l’elezione della Camera dei deputati. La normativa in questione, occupandosi di rinvii espliciti da parte di altre leggi elettorali, non appare del tutto idonea ai tempi moderni in quanto, per giocoforza, ignora le possibili opportunità delle nuove tecnologie11.

Inoltre, l’art. 9 del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), approvato con il D.lgs. n. 82/2005, già prevede che debba essere favorita «ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili»12.

Peraltro, in ambito societario, sono già previste modalità elettroniche di votazioni dell’Assemblea e, quindi, «se i mercati si accorgono dei vantaggi della tecnologia forse anche la politica dovrà tenerne conto»13, assicurando tutte le cautele necessarie per assicurare la segretezza del voto a salvaguardia della democrazia elettorale14.

Dunque, alla luce di quanto evidenziato, questo saggio avrà il fine di evidenziare taluni punti critici dell’attuale normativa per tentare di suggerire nuove soluzioni alternative al procedimento elettorale.

2. Il supporto elettronico per l’identificazione degli elettori.

Per poter esercitare il diritto di voto è necessario che l’elettore venga identificato attraverso l’esibizione della tessera elettorale nella quale è riportato il corrispondente numero identificativo, annotato nell’apposito registro.

All’atto dell’accesso al seggio elettorale è previsto il riconoscimento dell’elettore attraverso presentazione di un documento di identità, i cui estremi devono essere riportati nella lista elettorale della sezione di riferimento, firmata da un componente dell’ufficio preposto attestante la votazione.

Sul punto, una prima semplificazione potrebbe essere attuata con l’inserimento di una nuova colonna nella lista elettorale per l’annotazione del numero di tessera, così da avere un unico documento cartaceo, supportato da un’informatica e da un codice a barre predisposte ad hoc. Attraverso la lettura ottica di uno scanner si potrebbe collegare univocamente la tessera dell’elettore alla corrispondente lista elettorale prevista dall’anagrafe comunale15. Tale nuovo adempimento potrebbe sostituire una parte del procedimento elettorale rendendolo più snello e veloce16.

Peraltro, l’art. 8 del D.P.R. n. 299/2000 già prevede la possibilità del rilascio della tessera elettorale su supporto informatico, incorporandola nella carta di identità elettronica17. In tale prospettiva si potrebbero proteggere maggiormente i dati personali dell’elettorale in quanto verrebbe soppressa la tessera cartacea e gli addetti al seggio non sarebbero in grado di risalire a determinate informazioni. Tra l’altro, con detta procedura, si eviterebbero tentativi di voto plurimo18.

Con l’attuazione di tale procedura, rimarrebbero, però, dei dubbi riguardanti talune casistiche: l’accompagnatore dell’elettore disabile, il quale accompagnando una pluralità di disabili potrebbe disporre della possibilità di far esprimere un pluralità di voti, cosa che con l’attuale normativa non sarebbe possibile in quanto gli addetti al seggio lo individuerebbero attraverso la tessera elettorale cartacea in cui è indicata in una delle apposite caselle; se venissero inserite nella carta d’identità elettronica anche i dati elettorali occorrerebbe o che gli uffici di sezione operino in rete oppure rinunciare alla limitazione ad un solo accompagnamento; per gli elettori ammessi a votare in sezione diversa sarebbe opportuno o che gli uffici siano collegati a livello nazionale oppure prevedere una forma cartacea da rilevare manualmente.

3. Luci e ombre del voto elettronico.

Altro tema che merita di essere affrontato riguarda le modalità di espressione del voto con la possibilità di utilizzare un sistema di voto elettronico con l’installazione di un software in sostituzione della scheda elettorale cartacea da contrassegnare con la matita copiativa19.

In tale contesto, il voto elettronico off line e presidiato non pone alcun problema di legittimità costituzionale, diversamente di quanto può avvenire per il voto a distanza20. Bisogna, peraltro, sottolineare che una nuova procedura elettronica di voto potrebbe portare a seri problemi di compatibilità con il testo costituzionale21, senza contare il rivoluzionario cambio di prospettiva che questo implicherebbe22.

Con la nuova procedura di voto elettronico, comunque, rispetto a quanto già avviene oggi, muterebbe il solo mezzo da utilizzare per «l’espressione del suffragio, la cui personalità (che permette il soddisfacimento anche del requisito della eguaglianza) continuerebbe ad essere garantita dalla previa identificazione dell’elettore da parte del pubblico ufficiale (a prescindere dall’uso delle modalità elettroniche come sopra suggerite o meno), così come la segretezza (funzionale a difendere anche la libertà) sarebbe assicurata dall’espressione del voto nella cabina all’uopo protetta ed alla quale l’elettore continuerebbe ad accedere da solo (salve le deroghe già attualmente previste)»23.

Gli elementi a vantaggio di una transizione ad un voto elettronico sono molteplici24. Innanzitutto agevola l’esercizio di voto a determinate categorie, quali quelle con disabilità che necessitano di un accompagnatore25, attraverso l’uso di una tecnologia touch26. In tal caso, come sottolineato da autorevole dottrina, l’eguaglianza del voto presume la rimozione di «ingiustificati ostacoli a un’agevole espressione del suffragio da parte di tutti gli aventi diritto»27.

In secondo luogo, l’elettore dirigendosi nella cabina elettorale si ritroverebbe facilitato nel votare essendo i sistemi elettorali diversi per elezioni (comunali, regionali, parlamentari europee, ecc.). In tal caso il sistema elettronico agevolerebbe notevolmente il voto secondo il sistema previsto, riducendo notevolmente il rischio di errore e, quindi, di annullabilità del voto espresso28.

Tra l’altro, con tale procedura elettronica, si eviterebbero voti espressi con modalità differenti da quelle previste dalla normativa, in particolare si eviterebbero i voti nulli, interpretazioni sulla volontà espressa dall’elettore, scritte varie anche in forma di protesta o ancora di segni di riconoscimento29.

Inoltre, istituendo le liste elettorali su base nazionale si consentirebbe di esprimere il voto personale in un qualsiasi seggio sul territorio dello Stato e ciò potrebbe portare ad un aumento dei votanti riducendo (forse) l’astensione30.

Infine, un siffatto sistema, sotto l ‘aspetto politico-istituzionale, porterebbe all’immediatezza dei risultati conseguiti dallo scrutinio finale riducendo, sicuramente, dubbi e perplessità sulla validità del voto. Da non trascurare, poi, l’aspetto economico che ridurrebbe notevolmente la spesa da sostenere per un’elezione sia essa di carattere locale che di carattere nazionale31.

Inoltre, attuando un sistema di voto elettorale elettronico, vengono coinvolti altri interessi di tutela costituzionali quali ad esempio quello ambientale; difatti, non soltanto verrebbero ridotti i costi riconducibili al consumo della carta ma anche attuata una politica di tutela ambientale32.

Nell’attuazione di una legislazione volta all’attuazione del voto elettronico, occorre però prendere in considerazione anche i lati negativi. Una delle questioni da tenere in considerazione è il tema della sicurezza sotto diversi profili: dal punto di vista privato, inteso come garanzia della segretezza del voto; sotto l’aspetto pubblico, come reale e concreta possibilità di escludere il rischio di manipolazione dei risultati e, anche, sotto l’aspetto della verificabilità degli esiti dello scrutinio come il controllo a posteriori del regolare funzionamento del procedimento elettorale33. Sarebbe, quindi, necessario che le postazioni digitali fossero in grado di assicurare continuità di funzionamento anche in caso di mancanza di energia elettrica e l’esclusione del collegamento in rete in modo da non ricevere attacchi hacker dall’esterno34.

In tale contesto, si potrebbe fare ricorso alla blockchain che garantisce ampia sicurezza attraverso una concatenazione di “blocchi” sui singoli voti, «impossibile da manomettere by design, ma anche al fatto che essa è interamente ospitata su più dispositivi contemporaneamente. È vero che la necessità di mantenere anonimo il voto e di non influire sul risultato elettorale costringerebbe a rendere pubblica la blockchain solo al termine delle operazioni, il che renderebbe impossibile al singolo elettore controllare la presenza del proprio voto a posteriori, sacrificando la verificabilità», che in parte già avviene35.

Per ciò che attiene alla sicurezza intesa come verificabilità della regolarità delle operazioni, una misura potrebbe essere quella dell’utilizzo di programmi open source, in modo che non vi siano problematiche di diritto industriale impeditive di una effettiva verifica delle procedure elettorali36.

Ciò che sarebbe veramente necessario, nell’ambito dei processi partecipativi, è l’utilizzo di procedure informatiche di facile utilizzo37 come la tecnologia touch, al fine di evitare problemi di tipo digital divide38.

3. La digitalizzazione dello scrutinio finale.

Un altro aspetto che potrebbe ricavare avvantaggi tramite con l’uso della tecnologia è la verbalizzazione dello scrutinio finale al termine delle operazioni di voto.

L’attuale normativa39 prevede che il segretario redige in duplice copia il verbale di tutte le operazioni svolte comprese le proteste e i reclami ricevuti all’ufficio di sezione. Il documento finale, predisposto dal Ministero dell’Interno, è sottoscritto da tutti i membri del seggio e dai rappresentanti di lista in ogni sua parte, ed ha valore di atto pubblico40.

La compilazione di detto manuale in ogni sua parte può dare luogo a difficoltà materiali di interpretazione del contenuto dello stesso, in caso di contenzioso. Pertanto può verificarsi non soltanto un dispendio di tempo dovuto essenzialmente alla corretta compilazione, ma anche ad uno spreco sia in senso economico che ambientale41.

Inoltre, con tale procedura, si potrebbero prevedere identificazioni digitali degli elettori e registrazione informatica di quelle operazioni e di quei casi che possono verificarsi durante la votazione e di cui la legge richiede la specifica verbalizzazione in maniera tale da precompilare in automatico il verbale finale. Il supporto informatico aiuterebbe anche l’invio di tutta la documentazione e dei risultai finali al termine delle operazioni di voto anche con l’ausilio di memoria esterna crittografata42.

5. Note conclusive.

Da quanto è emerso da questa breve analisi, i procedimenti elettorali risentono del periodo storico in cui sono stati normati in assenza totale di strumenti tecnologici.

Oggi, invece, si dispone di importanti tecnologie informatiche che possono modificare radicalmente tutte le operazioni del voto. Il legislatore dovrebbe, quindi, adottare una nuova disciplina elettorale capace di modificare sostanzialmente le modalità del voto. Per far ciò, sarebbe opportuno valutare tutti i vantaggi che una riforma potrebbe apportare in termini di opportunità di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori ma anche di semplificazione di tutte le fasi procedurali43.

Il voto elettronico, nonostante se ne parli oramai da tempo, non ha ancora raggiunto risultati sperati44. Appare, quindi, «ingiustificato e miope non avvalersi di quanto l’elettronica può portare in dote agli attuali meccanismi democratici per migliorarli in termini partecipativi, di efficienza e di trasparenza»45, anche perché la normativa attuale non offre garanzie certe di correttezza e trasparenza delle operazioni elettorali46.

Sul punto è stato osservato da autorevole dottrina come «nessuna tecnologia è neutra ma va esaminata con riferimento al contesto economico, sociale e politico nel quale viene utilizzata e si diffonde», di modo che bisogna «guardarsi dalla diffusa ed erronea tendenza ad attribuire alle tecnologie digitali […] delle proprietà e dei caratteri fissi ed immutabili»47.

È ricorrente ad ogni competizione elettorale la «constatazione dell’inefficienza e della farraginosità, oltre che dei costi, che l’attuale organizzazione della macchina elettorale comporta: è dunque giunto il momento di utilizzare le tecnologie informatiche per cercare di trovare soluzioni, ponendosi nella prospettiva […] della «democrazia al tempo del digitale»48.

E’ auspicabile, quindi, che si possa proseguire nella strada della informatizzazione delle procedure elettorali che potrebbe portare ad un superamento di quelle attuali con una normativa anacronistica che impedisce di cogliere numerosi vantaggi49.

Note:

1* Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche e Politiche.

Per la consultazione dell’archivio storico delle elezioni contenente i risultati delle consultazioni elettorali, partendo dagli aggregati complessivi fino al dettaglio dei singoli comuni e, per l’estero, dei singoli consolati, cfr. https://elezionistorico.interno.gov.it/.

2 Nella maggior parte delle Costituzioni contemporanee si afferma il principio che la sovranità appartiene al popolo.

3 M. VOLPI, La rappresentanza politica, in G. MORBIDELLI, L. PEGORATO, A. REPOSO, M. VOLPI (a cura di), Diritto costituzionale italiano e comparato, Bologna, Monduzzi, 1997, pp. 568 ss.

4 M. OLIVIERO, I sistemi elettorali, M. OLIVIERO, M. VOLPI (a cura di), Sistemi elettorali e democrazie, Torino, Giappichelli, 2007, p. 3.

5 G. TARLI BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 2018. L. TRUCCO, Democrazie elettorali e Stato costituzionale, Torino, Giappichelli, 2011.

6 M. SPANU, Il procedimento elettorale: nodi problematici, in A. AGOSTA, F. LANCHESTER, A. SPREAFICO (a cura di), Elezioni e automazione. Tutela della regolarità del voto e prospettive di innovazione tecnologica, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 35 ss.

7 S. SCAGLIARINI, Tecnologie informatiche e procedimento elettorale: un matrimonio che s’ha da fare, in Consulta online, 1/2020, p. 2.

8 In origine, i requisiti del voto furono fissati della legge elettorale per l’Assemblea Costituente. Il co. 1, art. 1 del D.lgs. n. 74 del 10 marzo 1946 affermava che: «l’Assemblea Costituente è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti». A. GRATTERI, Il valore del voto, Padova, Cedam, 2005, p. 78. T. MARTINES, Artt. 56-58, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Art. 55-63, Le Camere, tomo I, Bologna-Roma, 1984, pp. 79 ss. L’autore sostiene che il co. 2 dell’art. 48 è una «disposizione rivolta a legislatore ed amministrazione impegnandoli a porre in essere, proprio sotto il profilo tecnico procedimentale, le condizioni necessarie e sufficienti affinché il voto possa davvero possedere le qualità che la norma costituzionale prescrive».

9 G.F. CIAURRO, Prospettive di ammodernamento dei procedimenti elettorali, in A. AGOSTA, F. LANCHESTER, A. SPREAFICO (a cura di), Elezioni e automazione. Tutela della regolarità del voto e prospettive di innovazione tecnologica, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 71 ss.

10 M. ROSINI, Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulle difficoltà di implementazione dell’e-voting nell’ordinamento costituzionale italiano, in AIC, 1/2021, pp. 29 ss. A. GRATTERI, Finalità e problemi del voto elettronico: le prospettive della sua attuazione in Italia, in Forum Quaderni Costituzionali, 2/2015, pp. 18 ss.

11 D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957, avente per oggetto l’Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. (GU Serie Generale n.139 del 03-06-1957 – Suppl. Ordinario).

12 G. CARULLO, Open Data e partecipazione democratica, in Istituzioni del Federalismo, 3/2019, pp. 685 ss. P. GAY, E-voting, in A. CELETTO, G. PISTORIO (a cura di), Le nuove “sfide” della democrazia diretta, Editoriale scientifica, Napoli, 2012, pp. 121 ss. P. CARLOTTO, Il voto elettronico in Italia: sperimentazioni e difficoltà, in Nuova rassegna, 2012, pp. 91 ss.

13 P. CARLOTTO, Il voto elettronico in Italia: sperimentazioni e difficoltà, op.cit., p. 93.

14 L. TRUCCO, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, 72.

15 F. CORONA, E-democracy fra sviluppo delle tecnologie e processi partecipativi, in Cammino diritto, 9/2020, pp. 2-27.

16 Una simile procedura era già stata ipotizzata dalle l. n. 165/2017 (cd. Rosatellum). Sul tema S. SCAGLIARINI, L. TRUCCO, La nuova legge elettorale alla prova dei fatti, in Rassegna Parlamentare, 2/2018, pp. 292 ss.

17 Tale procedura doveva avvenire attraverso una prima fase sperimentale sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno e successivamente attraverso una nuova disciplina di applicazione. Sul punto cfr. L. RUSSI, Voto e scrutinio elettronico: problemi tecnici e organizzativi, in A. AGOSTA, F. LANCHESTER, A. SPREAFICO (a cura di), Elezioni e automazione. Tutela della regolarità del voto e prospettive di innovazione tecnologica, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 90 ss.

18 A. SARAIS, Democrazia e tecnologia. Il voto elettronico, Bologna, Esculapio, 2008, p. 21. M. ROSINI, Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulle difficoltà di implementazione dell’e-voting nell’ordinamento costituzionale italiano, op.cit., pp. 29 ss.

19 S. SCAGLIARINI, Tecnologie informatiche e procedimento elettorale: un matrimonio che s’ha da fare, op.cit., pp. 3 ss.

20 L.CUOCOLO, Voto elettronico e post democrazia nel diritto costituzionale comparato in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1/2008, p. 257. M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e libertà politiche, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, vol. 31, 2/2015, pp. 295 ss.

21 E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, in Quaderni dell’Osservatorio elettorale, vol. 47, 1/2002, pp. 15 ss.,

22 M. MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, in AIC, 3/2018, pp. 390 ss.

23 S. SCAGLIARINI, Tecnologie informatiche e procedimento elettorale: un matrimonio che s’ha da fare, op.cit., pp. 5 ss.

24 L. DE ROBERTIS, Il diritto alla segretezza del voto telematico, in Informatica e diritto, XXXV annata, Vol. XVIII, 2/2009, pp. 65-82.

25 P. CARLOTTO, Il voto elettronico in Italia: sperimentazioni e difficoltà, op.cit., pp. 84 ss.

26 Per un maggior approfondimento sul tema cfr. M. MANDATO, La partecipazione politica attraverso internet: recenti riflessioni sulla democrazia elettronica. A proposito dei volumi di G. GOMETZ, Democrazia elettronica: teorie e tecniche, Pisa, Edizioni Ets, 2017, e G. FIORIGLIO, Democrazia elettronica: presupposti e strumenti, Padova, Cedam, 2017, in Nomos, 1/2018, pp. 1-20.

27 E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, op.cit., p. 11.

28 G. GOMETZ, Democrazia elettronica: teorie e tecniche, Pisa, Edizioni Ets, 2017, pp. 161 ss.

29 E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, op.cit., p. 18.

30 Ibidem, p. 22.

31 A. GRATTERI, Finalità e problemi del voto elettronico: le prospettive della sua attuazione in Italia, op.cit., pp. 10 ss.

32 L. TRUCCO, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, op.cit., pp. 61 ss.

33 N. MARTINI, T. MAURI, Voto elettronico, troppo grande il pericolo brogli: ecco perché i rischi superano i vantaggi, in Agendadigi-tale.edu, 29/092021.

34 G. GOMETZ, Democrazia elettronica: teorie e tecniche, op.cit., pp. 150 ss.

35 E. CATERINA, M. GIANNELLI, Il voto ai tempi del blockchain: per una rinnovata valutazione costituzionale del voto elettronico, in AIC, 4/2021, pp. 1-16. G. GOMETZ, M. FOLARIN TAWA, Voto elettronico presidiato e blockchain, in Ragion pratica, 2/2018, pp. 321 ss. G. DI COSIMO, La partecipazione dell’era digitale, in Osservatorio delle fonti, 2/2022, pp. 104 ss.

36 D. STEFANELLO, Internet voting: le criticità in termini di sicurezza informatica e protezione dei dati personali, in Iusinitinere, 25/03/2019, pp. 1-3. M. FARINA, Il diritto di voto alla fermata del “binario elettronico”, in dirittifondamentali.it, 2/2020, p. 618.

37 G. GOMETZ, Democrazia elettronica: teorie e tecniche, op.cit., pp. 165 ss

38 La tecnologia digital divide si avvantaggia solo una ristretta cerchia della popolazione, soprattutto dell’élite più colte e abbienti, accentuando le diseguaglianze esistenti. L. SARTORI, Alla ricerca della smart citizenship, in Istituzioni del federalismo, 4/2015, pp. 945 ss. L. SERGIO, Il voto elettronico nel processo di cambiamento organizzativo degli enti locali, in Astrid, 5/2017, pp. 3-6.

39 Art. 74 della Testo unico per l’elezione della Camera.

40 S. SCAGLIARINI, Tecnologie informatiche e procedimento elettorale: un matrimonio che s’ha da fare, op.cit., pp. 5 ss.

41 P. SCARAMOZZINO, La regolarità del voto: alcune proposte di modifica dell’attuale legislazione elettorale, in A. AGOSTA, F. LANCHESTER, A. SPREAFICO (a cura di), Elezioni e automazione. Tutela della regolarità del voto e prospettive di innovazione tecnologica, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 63 ss.

42 M. SPANU, Il procedimento elettorale: nodi problematici, op.cit., pp. 41 ss.

43 S. RODOTÀ, La sovranità nel tempo della tecnopolitica. Democrazia elettronica e democrazia rappresentativa,

in Politica del diritto, 4/1993, pp. 574 ss. G.F. CIAURRO, Prospettive di ammodernamento dei procedimenti elettorali, op.cit. pp. 65 ss.

44 Dopo la sentenza del Giudice costituzionale tedesco del 3 marzo 2009 (sentenza BVerfG 2, BvC 3/07), molti Paesi che avevano intrapreso la strada del voto elettronico, sono ritornati al voto cartaceo. In particolare, il giudice, pur ritenendo la possibilità dell’uso tecnologico nelle consultazioni elettorali, ha dettato severe condizioni di garanzia affinché potessero essere attuate. A. GRATTERI, GERMANIA: Le garanzie minime necessarie per il voto elettronico secondo il Tribunale costituzionale, in Forum quaderni costituzionali, 11 marzo /2009, pp. 1-4.

45 P. COSTANZO, I diritti nelle “maglie” della rete, in L. BRUSCUGLIA, R. ROMBOLI (a cura di), Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove tecnologie, in Atti del Seminario congiunto tra il Dottorato in diritto privato e la scuola di Dottorato in giustizia costituzionale e diritti fondamentali (Pisa, 26 giugno 2009), Pisa, Plus Press Università di Pisa, 2010, pp. 15 ss.

46 S. SCAGLIARINI, Tecnologie informatiche e procedimento elettorale: un matrimonio che s’ha da fare, op.cit., pp. 13 ss.

47 M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e libertà politiche, op.cit., pp. 277 ss. V. DESANTIS, Le nuove prospettive dell’internet voting tra avanzamento tecnologico e sostenibilità giuridica, in AIC, 4/2022, pp. 37-64.

48 S. SCAGLIARINI, Tecnologie informatiche e procedimento elettorale: un matrimonio che s’ha da fare, op.cit., p. 14.

49 E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, op.cit., pp. 7 ss.