di Ruggero Tumbiolo. La potestà di concedere ai comuni deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata è di competenza dello Stato e non delle regioni: lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 158 del 18 giugno 2012 (depositata il 22 giugno 2012), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 2, della legge regionale del Piemonte n. 10 del 2011, che ha introdotto il comma 5-bis all’art. 13 della legge regionale piemontese n. 24 del 2002 (Norme per la gestione dei rifiuti).
La disposizione in parola stabilisce che: «La giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalità».
Lo Stato ha impugnato la suddetta norma sostenendone la difformità rispetto a quella contenuta nell’art. 205, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui le deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata possono essere autorizzate, su richiesta del comune interessato, dal Ministro dell’ambiente.
La Regione Piemonte si è difesa affermando che gli obiettivi della raccolta differenziata sono stabiliti nella programmazione regionale, mentre il citato art. 205, comma 1-bis, si limiterebbe a prevedere il rispetto di percentuali minime di raccolta differenziata da parte di ciascun ambito territoriale ottimale, con conseguente possibilità da parte della regione di autorizzare deroghe in favore di singoli comuni, a patto di mantenere inalterata la percentuale complessiva di raccolta differenziata in rapporto all’ambito territoriale di riferimento.
Per la Corte Costituzionale, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, di competenza regionale ai sensi dell’art. 200, secondo comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006, non implica che le regioni possano autorizzare deroghe per singoli comuni rispetto alle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere.
Conclude, quindi, la Corte Costituzionale che la potestà di concedere deroghe ai comuni, nel caso in cui non sia possibile il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e si inserisce nell’ambito di un’attività di programmazione che coinvolge anche la regione, la quale, di conseguenza, non ha il potere di disciplinare unilateralmente la concessione delle suddette deroghe.