di Ruggero Tumbiolo. L’art. 15, comma 1, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha inserito all’art. 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 i seguenti commi:
«01 Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”».
È stato, quindi, rappresentato al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che alcune amministrazioni si sarebbero rifiutate di rilasciare al privato i certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, sull’assunto che anche gli uffici giudiziari sarebbero da annoverare tra le pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita un’autocertificazione.
In evasione alla richiesta di chiarimenti, con la circolare n. 5/12 emanata il 23 maggio 2012, il Ministro ha chiarito che la novella introdotta dall’art. 15 della legge n. 183 del 2011 all’art. 40 del d.P.R. n. 445 del 2000 si applica solo ai rapporti tra pubbliche amministrazioni, tra le quali non sono annoverabili gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.
Lo stesso Ministro ha, poi, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative ed è, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale, ove rimane ferma la regola dell’onere della prova.