sicurezza sul lavoro
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LA PROPOSTA DI UNA PROCURA NAZIONALE DEL LAVORO E IL POSSIBILE RUOLO DELLA MEDICINA LEGALE “INFORTUNISTICA” DELL’ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO.

Patrizio Rossi, Lucia Broccoli

Sovrintendenza sanitaria centrale – Inail

 

Abstract [ITA]: Secondo i dati dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) ogni giorno 6.300 persone muoiono a causa di incidenti sul lavoro o malattie professionali, causando più di 2,2 milioni di morti all’anno. In Italia, i dati Inail indicano che le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nel 2020 sono state 1.538, in aumento di 333 casi rispetto ai 1.205 registrati nel 2019 (+27,6%). I dati europei e nazionali esposti testimoniano la contenuta efficacia degli interventi prevenzionali e normativi fino ad oggi attuati. Questa evidenza, unitamente alla considerazione in virtù della quale una modalità organizzativa che ha prodotto notevoli risultati consiste nella “distribuzione dei magistrati in pool specialistici, che assicurano le necessarie sinergie, l’uniformità dell’intervento nonché la possibilità di destinare risorse umane adeguate all’attività investigativa”, hanno portato alla presentazione di un disegno di legge (ddl n. 2052 Senato). Esso si propone una modifica delle vigenti disposizioni per la trattazione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli Autori esaminano dli aspetti di interesse medico-legale della proposta di legge, proponendo una riflessione circa il possibile ruolo della medicina legale “infortunistica” Inail nel contribuire efficacemente all’operatività di questo unico organismo giudiziario nazionale e nel disseminare la “cultura della prevenzione”.

Abstract [ENG]: According to data provided by the International Labor Organization (ILO), 6,300 people die every day due accidents at work or occupational diseases, causing more than 2.2 million deaths a year. In Italy, INAIL data indicates that report for workplace accidents with fatal outcome presented to the Institute in 2020 has been 1,538, with an increase of 333 cases compared to the 1,205 recorded in 2019 (+ 27.6%). The European and national published data testify the limited effectiveness of the preventive and regulatory measures implemented since today. This evidence, combined with the consideration that an organizational method that has produced significant results consists in the “distribution of judges in specialist pools, which ensure the necessary synergies, uniformity of the intervention as well as the possibility of allocating adequate human resources to investigative activities ”, led to the presentation of a bill (legislative decree n. 2052 Senate). It is proposed as modification of the current provisions for the treatment of crimes relating to health and safety in the workplace. The authors examine the forensic medicine aspects of interest in the proposed law, proposing a discussion on the possible role of Inail “accident” forensic medicine to effectively contribute to the functioning of this single national legal body and spread the “culture of prevention”.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le tutele giuridiche e normative vigenti per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. – 3. Il ruolo Inail nel “sistema” della prevenzione. – 4. Il disegno di legge S. 2052 “Disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”. – 5. Il ruolo della medicina legale infortunistica Inail presso la prospettata Procura nazionale del Lavoro. – 6. Conclusioni.

Premessa

La crescita economica e industriale europea iniziata dal secondo dopoguerra, sebbene accompagnata da una coerente implementazione di progetti di prevenzione nel settore della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non ha colmato lo spazio parallelo derivante dalle crescenti esigenze di salute e sicurezza. L’incremento di denunce del numero di infortuni e malattie professionali ha raggiunto un livello eticamente inaccettabile e, inoltre, incompatibile con gli elevati livelli di benessere e qualità della vita dei cittadini dell’Unione europea. Il numero delle morti sul lavoro – che non va confinato ai soli decessi per infortunio – continua ad essere significativo, con pesanti ricadute di carattere sociale, sanitario, economico e produttivo.

Secondo i dati dell’Organizzazione internazionale del lavoro1 (ILO) ogni giorno 6.300 persone muoiono a causa di incidenti sul lavoro o malattie professionali — causando più di 2,3 milioni di morti all’anno. In Italia, i dati Inail2 indicano che le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nel 2020 sono state 1.538, in aumento di 333 casi rispetto ai 1.205 registrati nel 2019 (+27,6%). La più recente pubblicazione Inail3, benché con dati non stabilizzati, evidenzia che le denunce presentate all’Istituto nel 2021 sono state complessivamente 1.221. Tuttavia, questa deflessione degli infortuni mortali rispetto all’anno precedente è solo apparente; infatti, se si contano gli infortuni al netto delle denunce per Covid-19, si rileva – per i casi mortali – addirittura una crescita (+22%).

I dati europei e nazionali testimoniano, quindi, la contenuta efficacia degli interventi prevenzionali e normativi fino ad oggi attuati; questa evidenza, unitamente alla considerazione in virtù della quale una modalità organizzativa che ha prodotto notevoli risultati consiste nella “distribuzione dei magistrati in pool specialistici, che assicurano le necessarie sinergie, l’uniformità dell’intervento nonché la possibilità di destinare risorse umane adeguate all’attività investigativa”, ha portato alla presentazione di un disegno di legge (ddl n. 2052 Senato). Esso si propone una modifica delle vigenti disposizioni per la trattazione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché l’Istituzione di una Procura nazionale in materia di Lavoro. disamina della citata proposta di legge sono derivate le seguenti riflessioni sul possibile ruolo della medicina legale “infortunistica” Inail, che può contribuire efficacemente all’operatività di questo unico organismo giudiziario nazionale e a disseminare la “cultura della prevenzione”.

Le tutele giuridiche e normative vigenti per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Nel nostro ordinamento la tutela contro gli infortuni sul lavoro si fonda su una serie di disposizioni costituzionali:

  • la tutela della salute, anche nei luoghi di lavoro (art. 324),

  • la tutela del lavoro (artt. 355, 36, 37),

  • la tutela del lavoratore in caso di infortunio o malattia (art. 386),

Inoltre, nella Carta costituzionale è sancito che l’iniziativa economica privata non deve arrecare, nel corso del suo svolgimento, danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana (art. 417) e che deve essere sottoposta a controlli che ne verifichino il corretto svolgimento.

I principi costituzionali sono stati recepiti e declinati in documenti di intesa, linee programmatiche e accordi tra l’establishment politico e le parti, nonché nelle normative in tema di sicurezza sul lavoro.

Il 31 maggio 2006 l’Organizzazione internazionale del Lavoro, di cui l’Italia è membro, ha ratificato la Convenzione quadro per la sicurezza e la salute sul lavoro8 con l’intento di incoraggiare i Governi a sviluppare strategie nazionali per promuovere la creazione di ambienti di lavoro più salubri e sicuri e ricordando che “i decessi riconducibili al lavoro hanno un effetto negativo sulla produttività e sullo sviluppo economico e sociale”. Gli elementi chiave di un sistema di salute e sicurezza sul lavoro9 (SSL), identificati dall’ILO, sono suddivisi in sei aree principali: “politiche e quadri normativi nazionali in materia di SSL; sistemi istituzionali nazionali in materia di SSL; servizi di salute sul lavoro; servizi di informazione, consulenza e formazione in materia di SSL; raccolta dati e ricerca sulla SSL; e meccanismi di rafforzamento dei sistemi di gestione della SSL a livello aziendale per prevenire ed affrontare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro”. Nel 2007, in occasione della giornata mondiale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, l’ILO ha pubblicato un rapporto10 in cui è stato rimarcato lo stretto legame tra lavoro “dignitoso” e salute e sicurezza sul lavoro.

Un’accelerazione significativa nella gestione delle problematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro è avvenuta nell’agosto 2007, con la sottoscrizione del “Patto per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” da parte di Governo, Regioni e Province autonome, promulgato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.1.200811. Nel “Patto” sono stati definiti gli strumenti strategici e le priorità di intervento per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Oltre alla predisposizione di azioni di prevenzione, omogenee a livello nazionale, tra cui la realizzazione di programmi di informazione per promuovere la cultura della sicurezza, è stata posta particolare attenzione alla ridefinizione dei ruoli e dei compiti del SSN e delle altre istituzioni coinvolte nel sistema della prevenzione, allo scopo di operare in una logica di “sistema”, all’interno del quale individuare le priorità di intervento, assicurando il reale coinvolgimento di tutti gli attori del sistema stesso. Inoltre, è stata decisa la riorganizzazione e armonizzazione delle normative vigenti in un unico corpus normativo, ovvero il nuovo “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” – promulgato nell’aprile del 200812 e integrato nel 200913– quale “strumento di indirizzo funzionale ad un disegno omogeneo del sistema della prevenzione e di quanto si muove al suo interno”.

Più recentemente, l’ILO ha richiamato ulteriormente l’attenzione sulla necessità che i Paesi membri si impegnino nella creazione e/o intensificazione di sistemi nazionali resilienti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fondamentali per far fronte a situazioni di crisi, come la pandemia di COVID-1914, che si verificano senza preavviso e creano nuovi rischi per la forza lavoro, aggravando al contempo quelli già esistenti.

Il ruolo Inail nel “sistema” della prevenzione

Per garantire il miglioramento delle condizioni di salute nei luoghi di lavoro è fondamentale che vengano attuate adeguate attività di prevenzione. Gli obiettivi generali di prevenzione vengono stabiliti dal Piano nazionale della prevenzione (PNP), definito dal Ministero della Salute con l’accordo delle Regioni e delle Province autonome; nel piano vengono anche specificati gli ambiti prioritari di intervento e programmate tutte le attività da attuare a livello locale da parte delle ASL, attraverso i piani regionali di prevenzione che individuano i settori a maggior rischio e declinano gli specifici interventi a favore della salute dei lavoratori. L’attuale PNP 2020-2025, adottato il 6 agosto 2020 con intesa in Conferenza Stato-Regioni15, rafforza una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente, secondo l’approccio “One Health”. Pertanto, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono interconnesse, promuove l’applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall’interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi, volgendo lo sguardo verso la versione più evoluta e globalizzata – come la pandemia Covid-19 ha insegnato – della Planetary Healt.

All’interno del PNP 2020-2025 viene altresì consolidata l’attenzione alla centralità della persona, tenendo conto che questa si esprime anche attraverso le azioni finalizzate a migliorare l’Health Literacy (alfabetizzazione sanitaria) e ad accrescere la capacità degli individui di interagire con il sistema sanitario (engagement), attraverso relazioni basate sulla fiducia, la consapevolezza e l’agire responsabile. Il PNP si articola in sei macro-obiettivi, tra i quali è enunciato quello di interesse nel presente contributo, relativo a “Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali”, orientato all’attuazione di efficaci politiche di prevenzione. Per raggiungere gli scopi del macro-obiettivo suindicato viene promosso il ricorso ad efficaci modelli di intervento, suggeriti dal Global Plan of action – WHO, piano che richiama la necessità di affrontare tutti gli aspetti della salute dei lavoratori attraverso l’Healthy Workplace Model. Tale approccio riprende le indicazioni già enunciate dal National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) che, fin dal giugno 2011 ha lanciato il programma Total Worker Healt (TWH), finalizzato al raggiungimento del “benessere del lavoratore”, fondato su un lavoro sicuro, sano e gratificante.

Il PNP 2020-2025 prevede anche la necessità di agire sul sistema complesso dei diversi attori coinvolti nell’ambito prevenzionale, attraverso il rafforzamento dell’interazione tra le Istituzioni e il partenariato economico-sociale e tecnico-scientifico. In questo specifico scenario, l’Inail ha un ruolo centrale e nevralgico con la sua componente tecnica e scientifica, codificato dal protocollo d’intesa stipulato nel 2007 per la realizzazione di un Sistema informativo nazionale di prevenzione (SINP16) nei luoghi di lavoro, poi ratificato dall’art. 8 del D. lgs. n. 81/2008 e dai decreti del 25.5.201617 e 06.02.201818.

L’Inail partecipa anche con funzione consultiva al “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, presso il Ministero della Salute, unitamente a rappresentanti dei Ministeri del Lavoro, dell’Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni e Province autonome. Il Comitato ha tra i suoi compiti quello di stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, programmare il coordinamento delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro, garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente, individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Le competenze dell’Istituto in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono anche valorizzate all’interno della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che è l’altro attore istituzionale previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ha funzioni prevalentemente di valutazione e promozione delle attività in materia di salute e sicurezza del lavoro, nonché di esame dei problemi applicativi della normativa di settore.

Infine, sotto il profilo prettamente operativo del sistema prevenzionale, l’Inail è attuatore delle cosiddette “politiche premiali”, a vantaggio delle imprese che dimostrano di aver intrapreso efficaci piani di prevenzione, attraverso la predisposizione di appositi bandi per il finanziamento di investimenti in materia di salute e sicurezza che coinvolgano piccole – medie imprese e microimprese.

Come è evidente, le attività prevenzionali in cui l’Inail è attualmente coinvolto sono di tipo tecnico-scientifico o consultivo o di supporto economico, ma l’auspicio è che esse possano ampliarsi fino a ricomprendere anche le attività prevenzionali di natura sanitaria, al momento applicate in maniera non sistematica. La codifica normativa delle funzioni prevenzionali dei sanitari Inail, già attuate e rese manifeste durante la pandemia da Covid-19, corroborano il ruolo che la Sanità Inail svolge già in altri ambiti, in concorso con le funzioni e le attività del Servizio sanitario nazionale.

Il disegno di legge S. 2052 “Disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”

Il Testo unico sulla sicurezza 81/2008 ha concretamente avviato un percorso atto a disegnare un nuovo sistema fondato sullo sviluppo di una cultura della prevenzione che aumenta la percezione del rischio, della sua prevedibilità e prevenibilità e ha anche portato allo sviluppo della logica di “sistema e di compartecipazione” delle Istituzioni e delle parti sociali; tuttavia, la disapplicazione di alcune disposizioni normative in esso contenute è perdurante realtà, tanto che – malgrado la solerte attività svolta dal personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro -, vengono rilevate spesso “gravi e reiterate19” violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, spesso causa di infortuni mortali sul luogo di lavoro.

Questa consapevolezza, insieme alla constatazione che l’intervento dell’Autorità giudiziaria a tutela della sicurezza sul lavoro è talvolta tardivo rispetto agli eventi infortunio/malattia professionale che continuano a verificarsi, consente di accogliere con favore la presentazione di un disegno di legge presso il Senato della Repubblica (ddl S. 2052), assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 11a (Lavoro pubblico e privato) recante titolo: “Disposizioni in materia di coordinamento nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 20, in corso di esame.

Il disegno di legge, già oggetto di apprezzamento da parte delle associazioni di categoria degli invalidi e mutilati del lavoro, propone l’istituzione di una Procura Nazionale in materia di lavoro, che funga da raccordo e riordino operativo per il perseguimento dei reati in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La proposta nasce dalla consolidata esperienza che la distribuzione di magistrati in pool specialistici di livello nazionale consente di realizzare sinergie efficaci ai fini dell’attività investigativa e di migliorare le competenze degli inquirenti attraverso la specializzazione/focalizzazione sulla materia dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel disegno di legge in esame viene infatti esplicitato che alcuni Uffici giudiziari non sono in grado di occuparsi di ipotesi di reato in igiene e sicurezza del lavoro. Tale condizione non è determinata dalla cattiva volontà degli inquirenti, ma specialmente nei medi-piccoli uffici giudiziari21 distribuiti sul territorio nazionale, è legata ad altri fattori, quali la carenza di personale che rende difficile la creazione di gruppi di magistrati specializzati, l’assenza di casistica che non consente di assicurare agli inquirenti una valida esperienza in questa materia, la geografia giudiziaria che talvolta rende difficile avvalersi di nuclei investigativi specializzati.

L’istituzione di una Procura Nazionale del Lavoro consentirebbe invece di avere pubblici ministeri esperti in siffatto tipo di procedimenti penali e, al tempo stesso, professionisti in grado di elaborare azioni sistematiche e organiche di prevenzione in ordine ai problemi che maggiormente insidiano la sicurezza del lavoro in violazione delle norme vigenti e penalmente sanzionate.

I proponenti il disegno di legge ravvisano l’utilità di una Procura Nazionale del Lavoro anche per ottenere un generale ammodernamento delle strategie investigative di indagine, attraverso metodi più penetranti e diffusi anche nei Paesi europei (ad esempio mediante perquisizioni sistematiche dei supporti informatici o dei server delle sedi aziendali) per poter arrivare a capire la volontà dei decisori aziendali, che definiscono le politiche anche della sicurezza dei lavoratori (ipotesi di contestazione del dolo eventuale).

La costituzione della Procura Nazionale in materia di lavoro sarebbe inoltre risolutiva dell’attuale frammentazione delle indagini su situazioni analoghe, quando non identiche, che si verificano in diversi luoghi del territorio nazionale. Basti pensare che una stessa società o impresa che effettua la medesima lavorazione in stabilimenti diversi o distribuiti in sedi diverse del territorio nazionale, può subire valutazioni giudiziarie eterogenee per le stesse ipotesi di reato, potendo ottenere l’archiviazione del procedimento in una Procura e il rinvio a processo in un’altra Procura.

Nel disegno di legge in esame è esposta un’altra finalità del progetto giudiziario, ovvero quello di unificare le competenze in materia di reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ossia la possibilità di perseguire ipotesi di reato, già previste dal codice penale del 1930 e fino ad oggi raramente contestate, perché il loro accertamento è particolarmente complesso e richiede tecniche investigative sofisticate. Si tratta della omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e del reato di disastro: queste ipotesi di reato possono essere esaminate soltanto da un’organizzazione giudiziaria che disponga di adeguate risorse umane e materiali, ottenibili in una scelta di accentramento di funzioni e competenze.

Un aspetto ulteriore della proposta di novella legislativa che appare di grande interesse per l’Istituto che ha una distribuzione su tutto il territorio nazionale con coordinamento delle Strutture centrali è che la creazione di una Procura Nazionale del Lavoro creerebbe, parimenti, un unico riferimento giudiziario per i molteplici attori della vigilanza operanti in Italia (previsti dall’articolo 13, comma 1-bis, del d. lgs. 81/2008), nonché una più immediata interlocuzione anche con le autorità giudiziarie degli altri Paesi nei casi di infortuni che si verifichino in stabilimenti posti alle dipendenze di una società multinazionale connessi all’estero.

Un ulteriore significativo elemento introdotto nel disegno di legge a supporto della necessità dell’istituzione di una Procura Nazionale del lavoro consiste nella osservazione che verrebbe data piena applicazione all’articolo 61 del d.lgs. 81/2008 che prevede la notifica all’Inail da parte dell’Autorità giudiziaria che avvia l’azione penale, ai fini della costituzione di parte civile per l’esercizio dell’azione di regresso.

Tutti gli argomenti sopra esposti, che hanno motivato la presentazione della proposta di legge in esame al Senato, appaiono di pregnante significato nell’ottica della strategia di una prevenzione “globale” e “integrata” e sono pertanto pienamente condivisibili dal punto di vista della medicina legale “infortunistica” Inail. Il disegno di legge pare garantire la maggiore sicurezza possibile sui luoghi di lavoro, attraverso un sistematico, organizzato e ubiquitario perseguimento dei reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, realizzato da magistrati specializzati in tale ambito, che possano cooperare attraverso l’esercizio dell’azione giudiziaria in sede civile e penale allo sviluppo della cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro.

Il ruolo della medicina legale infortunistica Inail presso la prospettata Procura nazionale del Lavoro

La proposta legislativa in esame al Senato presenta un indubbio valore nel complesso panorama delle attività volte a ottenere il più alto livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le ragioni che andiamo a riassumere tale progetto legislativo dovrebbe ricomprendere un ruolo diretto e più attivo della medicina infortunistica Inail.

Nel sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro l’Inail svolge un ruolo centrale, come detto, attraverso le attività di studio, ricerca e trasferimento delle conoscenze in campo infortunistico attraverso campagne specifiche (ad esempio, modello ‘Sbagliando s’impara’ e applicazione del metodo dell’European Statistics on Accidents at Work), ma anche come Ente consultivo nelle strutture del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Nell’ambito del disegno di legge che è volto alla costituzione di una Procura Nazione del Lavoro, la medicina infortunistica Inail si propone di essere elemento di valorizzazione del processo di omogeneizzazione ed efficacia dell’azione giudiziaria, potendo svolgere un pari ruolo di coordinamento e di impulso per le attività prettamente medico-legali e per le strategie di prevenzione sanitaria attraverso le competenze dei medici del lavoro e dei professionisti sanitari delle unità socio-sanitarie nelle sedi Inail.

Difatti, l’attività svolta dal personale medico Inail presente su tutto il territorio nazionale, nella trattazione di tutte le pratiche di infortunio e/o malattia professionale e, vieppiù, degli infortuni con esito mortale, si conforma ad indirizzi operativi univoci forniti dalla Sovrintendenza sanitaria centrale e dalle Direzioni centrali competenti.

L’attività sistematica del medico-legale Inail si dipana attraverso diversi livelli di indagine:

  • la codifica delle modalità di accadimento dell’evento infortunio/malattia professionale, anche attraverso la integrazione dei dati derivati dall’indagine ispettiva svolta dal funzionario di Istituto e attraverso la disamina del rischio lavorativo.

  • la ricostruzione della dinamica lesiva/letale, che è possibile in virtù delle specifiche competenze in tema di patologia forense, che consentono peraltro la valutazione delle attività svolte/omesse sul cadavere.

  • l’effettuazione dell’analisi dettagliata delle cause della morte, mediante la ricostruzione della storia clinica del soggetto attraverso la documentazione sanitaria già in atti o mediante l’acquisizione di ulteriore documentazione medica di strutture pubbliche.

  • la ponderazione delle situazioni al contorno, delle procedure organizzative in essere attraverso l’acquisizione e l’analisi del documento di valutazione dei rischi aziendale, esaminato alla luce delle precipue competenze di medicina del lavoro.

  • la possibilità di confronto nell’analisi dei fenomeni infortunistici con gli altri soggetti competenti, attraverso la abituale e codificata collaborazione tra molte aziende sanitarie locali e sedi territoriali dell’INAIL.

La metodologia operativa dei medici Inail sopra delineata e la possibilità di far convergere presso un’unica struttura centrale gli esiti delle attività svolte su tutto il territorio nazionale portano a ritenere che le unità socio-sanitarie Inail possano fungere come organo di integrazione e supporto alla Procura Nazionale del Lavoro, prospettata nel disegno di legge in esame, garantendo terzietà e affidabilità nell’interpretazione dei dati sanitari.

Al tempo stesso, la fattiva collaborazione con un organismo giudiziario nazionale consentirebbe di attuare una sistematica strategia di prevenzione terziaria propria della medicina legale Inail attraverso percorsi di formazione – informazione dei soggetti infortunati/tecnopatici. Tale processo, previsto dall’art. 30, lettera e, del TU 81/08 che muove dalla genesi dell’infortunio, è volto a portare in evidenza quale sia stato, se vi è stato, il comportamento errato della vittima, indi procedere ad una efficace e completa formazione sui rischi relativi alle mansioni da svolgere, ai ritmi di lavoro e alla organizzazione aziendale. Talvolta, infatti, la causa dell’infortunio può essere ricondotta anche alla mancata corretta valutazione della condizione di salute preesistente all’evento ovvero a quella riguardante lo stato psico-fisico in attualità di lavoro, circostanze che dovrebbero sempre affiancare l’analisi delle altre variabili infortunistiche (comportamento dannoso od omissivo di altri lavoratori, di dirigenti o preposti, dei datori di lavoro; altre volte può essere dovuto, anche se più raramente, a errori di progettisti, installatori e manutentori di macchine e impianti).

Procedendo ad una compiuta disamina dei rischi, per quanto di competenza sanitaria, potrà procedersi a dare l’informazione corretta all’infortunato circa i profili di rischio di comparto, con una descrizione di tutti i rischi connessi con ognuna delle fasi che costituiscono il ciclo lavorativo. Inoltre, presso l’unità socio-sanitaria Inail, il lavoratore infortunato potrà essere formato – informato sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari nel caso in cui i rischi non possano essere eliminati o ridotti attraverso l’adozione di sistemi di prevenzione e protezione collettivi. Dalla conoscenza delle buone prassi per i diversi settori lavorativi e dalla disponibilità di linee guida relative a molteplici settori e attività, nelle unità socio-sanitarie Inail il lavoratore infortunato potrà conseguire adeguati livelli di consapevolezza sulla sicurezza del proprio posto di lavoro, limitando o annullando il “fattore umano” nella incidentalità sul luogo di lavoro. Il processo poc’anzi descritto porta a compimento le disposizioni dell’art. 30 lettera e) del d.lgs. 81/08, attraverso il coinvolgimento più diretto dei lavoratori nel sistema di gestione della sicurezza personale sul luogo di lavoro. Tale processo si propone di essere un momento altamente qualificato delle attività medico-legali presso le unità socio-sanitarie Inail ed esprime il significativo contributo che il personale socio-sanitario d’Istituto può dare alle strategie di prevenzione terziaria, attraverso una sistematica e costante disseminazione della cultura della prevenzione.

Conclusioni

Il grave problema degli infortuni/malattie sul lavoro necessita di investimenti continui su tre aspetti: la prevenzione, la valutazione dei rischi ed i controlli. Tuttavia, i dati relativi agli infortuni/malattie professionali mostra come le azioni intraprese fino ad oggi abbiano necessità di integrazione e riforma.

L’esame del disegno di legge recante titolo “disposizioni in materia di coordinamento nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”, in corso di esame in Commissione Giustizia e Lavoro, va nella direzione di centralizzare le funzioni della magistratura per quelle fattispecie di reati, allo scopo – tra gli altri di tipo più tecnico/giuridico – di arginare il problema della lentezza di questo tipo di procedimenti giudiziari e la conseguente possibile impunità dei responsabili di lesioni personali o di perdite vite umane sui luoghi di lavoro.

Il personale sanitario Inail, già organizzato in una struttura verticistica di coordinamento e governo, in virtù delle precipue competenze nella medicina infortunistica può concretamente contribuire alle attività che andranno ad essere svolte dalla ipotizzata Procura Nazionale del Lavoro, proponendosi come organo consultivo e come motore per una efficace prevenzione terziaria – propria della medicina legale Inail – sui lavoratori. L’attività del medico-legale Inail in sinergia con altri attori (Aziende sanitarie, Ispettorato nazionale del Lavoro) può integrare efficacemente le future azioni di promozione della salute sui luoghi di lavoro e di prevenzioni degli eventi, in particolare di quelli gravi o mortali. Diversi sono i livelli di azione della medicina infortunistica Inail (codifica delle modalità di accadimento dell’evento infortunio/malattia professionale, valutazione della congruità del rischio lavorativo performance ed adesione esigibile, ricostruzione della dinamica lesiva/letale per specifiche competenze in tema di patologia forense; valutazione delle attività svolte/omesse sul cadavere in tema delle cosiddette morti prevenibili; compiuta catalogazione delle cause della morte; analisi sanitaria degli aspetti ambientali, strutturali e organizzativi ove l’evento si è verificato; analisi e di confronto dei fenomeni infortunistici generali).

La metodologia operativa dei medici Inail sopra delineata e la possibilità di far convergere presso un’unica struttura centrale gli esiti delle attività svolte su tutto il territorio nazionale portano a ritenere che le unità socio-sanitarie Inail possano fungere come organo di integrazione e supporto alla Procura Nazionale del Lavoro, prospettata nel disegno di legge in esame, garantendo anche terzietà e incrementando l’affidabilità nell’interpretazione dei dati sanitari. Da ultimo, la fattiva collaborazione con un Organismo giudiziario nazionale consentirebbe di attuare una sistematica strategia di prevenzione terziaria propria della medicina legale Inail.

La possibile sinergia di competenze e attività tra una Autorità giudiziaria nazionale e la struttura sanitaria nazionale Inail, coordinata dalla Sovrintendenza sanitaria centrale, per tutte le ragioni richiamate è una condizione auspicabile in quanto reale valore aggiunto – in affiancamento e integrazione – per gli obiettivi che il disegno di legge si propone di ottenere, unitamente ad una più efficace diffusione della cultura della sicurezza e del lavoro dignitoso22.

1 L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è l’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite sui temi del lavoro e della politica sociale. Fondata nel 1919 come parte del Trattato di Versailles che pose fine alla Prima Guerra mondiale, conta 187 Paesi membri. L’OIL adotta norme internazionali del lavoro, promuove i principi fondamentali e i diritti sul lavoro, opportunità di lavoro dignitose, il rafforzamento della protezione sociale e il dialogo sociale sulle questioni inerenti al lavoro. Come Stato membro dell’OIL, l’Italia partecipa alle attività dell’Organizzazione e, attraverso i suoi rappresentanti tripartiti, prende parte alla Conferenza Internazionale del Lavoro che si si riunisce una volta l’anno per adottare le norme internazionali del lavoro e approvare il programma e il bilancio dell’OIL.

2 Dati Inail – Giugno – Luglio 2021, n. 6-7

3 Dati Inail – Gennaio 2022, n. 1

4 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […omissis…]

5 Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. […Omissis…]. Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore […Omissis…]. La Repubblica tutela il lavoro dei minori […Omissis…].

6 Art. 38: […Omissis…] I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria […Omissis…].

7 Art. 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

8 Convenzione ILO n. 187/2006, recante titolo: “Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro”.

9 Convenzione ILO n. 187/2006 loc. ult. cit. art.1: l’espressione «sistema nazionale di salute e sicurezza sul lavoro» oppure «sistema nazionale» significa l’infrastruttura che costituisce il quadro principale per l’attuazione della politica nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro.

10 International Labour Office: “Safe and healthy workplaces. Making decent work a reality”. The ILO Report for World Day for Safety and Health at Work, Ginevra 2007. ISBN 978-92-2-119812-3 (web pdf)

11 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Dicembre 2007 – Esecuzione dell’accordo del 1° agosto 2007, recante: “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”, in GU n. 3 del 4.1.2008.

12 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108.

13 D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L.

14 International Labour Office: “Anticipare ed essere pronti a rispondere alle crisi. Investire in sistemi resilienti di salute e sicurezza sul lavoro”. Sintesi dell’ILO Report for World Day for Safety and Health at Work, “Global dialogue on safety and health at work in response to emergencies and crises”, Ginevra 2021.

15 CSR 127 del 6 agosto 2020

16 Il SINP ha la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

17 Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 183 del 25.5.2016, recante: “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

18 Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 14 del 06.02.2018.

19 L. 217/2010: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

20 Atto Senato n. 2052 XVIII Legislatura – Presentato in data 17 dicembre 2020; annunciato nella seduta n. 284 del 17 dicembre 2020. Titolo breve: indagini reati igiene e sicurezza lavoro.

22 Città del Vaticano – Udienza generale Papa Francesco del 12.1.2022.