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La nuova disciplina sui materiali di riporto.

di: Giulia Gavagnin. 

Un importante passo in avanti nella ancora dibattuta questione della definizione di rifiuto è stato fatto a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 28/2012 (legge di conversione del D.L. n. 2 del 25 gennaio 2012 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale).
Troppo spesso, infatti, le pubbliche amministrazioni hanno applicato indiscriminatamente le norme in materia di rifiuti (con emanazione di ordinanze ex art. 191 e 192 T.U. e sistematica caratterizzazione del rifiuto ai sensi del D. Lgs. n. 186/06) anche a siti contaminati  molto estesi, in base all’assunto che il terreno frammisto a rifiuti non pericolosi (anche inerti, secondo le definizione contenuta nella L. 36/03) fosse da considerare una discarica, con inutili aggravi di spesa sull’operatore senza una maggiore tutela ambientale.
A parere di chi scrive, infatti, non è ancora stata pienamente metabolizzata dai pubblici amministratori l’importanza della sostanziale riforma in materia di bonifiche avvenuta con l’introduzione degli artt. 239 e ss. del D. Lgs. n. 152/06 che ha reso obbligatoria la caratterizzazione del sito e, soprattutto, l’analisi del rischio sito-specifica a seguito dell’avvenuta scoperta del superamento  delle CSC. In particolare, lo strumento di cui all’art. 240, comma 1, lett. s) del T.U. è l’unico a garantire la salute del recettore umano e, in particolare, dei bambini che fruiscono quotidianamente del sito potenzialmente contaminato, poiché il suo scopo è l’individuazione degli “ effetti sulla salute umana derivante dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate”.  In caso di superamento delle CSR, infatti, il sito nella sua interezza sarà assoggettato a procedimento di bonifica e i suoi valori di concentrazione delle sostanze inquinanti saranno ricondotti a livelli accettabili per gli usi cui il sito è stato dichiarato, con tranquillità per la salute umana, che è il valore primario da perseguire.
Paradossalmente, la caratterizzazione indiscriminata del rifiuto non pericoloso frammisto al terreno (facente, quindi, ‘corpo unico’ con il terreno stesso), oltre che onerosa sotto il profilo economico, è anche poco conveniente sotto il profilo della tutela della salute umana, poiché non comporta alcuna analisi sanitaria.
Un  primo chiarimento si era avuto, invero, con la revisione della lettera b) dell’art. 185 T.U.  introdotta dal D. Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 che aveva escluso dall’ambito di applicazione della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 “il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica dei siti contaminati”.
Così facendo, il legislatore ha coerentemente recepito l’orientamento dottrinale che riteneva il rifiuto – nella definizione di cui all’art. 183 comma 1, lett. a) T.U. e prima, art. 6, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 22/97 – essenzialmente un “bene mobile” e, quindi, qualificava come rifiuto soltanto  il terreno contaminato già escavato1. Ma non è tutto. Questa importante precisazione aggiunge unitarietà alla definizione di “sito”, qualificato dall’art. 240, comma 1, lett. a) T.U. come “l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti”. In particolare, il “terreno in situ” diviene parte integrante della matrice “suolo” assoggettabile alla procedura ex art. 242 T.U.
La recentissima L. n. 28/2012 costituisce un ulteriore passo in avanti in questo senso.
L’art. 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 3 del previgente Decreto Legge n. 2/2012 fornisce una qualificazione ulteriore alla definizione di “terreno in situ”, facendo così ulteriore chiarezza anche per l’ipotesi specifica di interesse in questo procedimento.  La norma così recita:
“ 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. All’articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: “suolo” sono inserite le seguenti: “, materiali di riporto”.

La recente previsione normativa, pertanto, accanto al terreno in situ, ha  inserito i materiali di riporto tra gli elementi costituenti il “suolo”. Ne consegue che laddove il sito presenti quantità consistenti di materiali di riporto, questo dovrà essere assoggettato alle norme di cui agli art. 239 e ss. e quindi ad un procedimento di bonifica, con presentazione di piano di indagine, piano di caratterizzazione ed analisi del rischio sito specifica nell’ipotesi di superamento delle CSC. Gli eventuali rifiuti, intesi come materiali estranei riconducibili alle ipotesi di cui agli art. 183 e ss. T.U., andranno caratterizzati ed allontanati o recuperati secondo protocollo specifico.

Facendo chiarezza sul punto, il legislatore ha anche opportunamente ampliato l’utilizzo dell’analisi del rischio sito specifica, che si sta rivelando il più efficace strumento di tutela della salute dell’uomo e, quindi, presidio ambientale di primaria importanza.
1  Vd. David Roettgen: “sito contaminato come rifiuto?” in http://www.giuristiambientali.it/documenti/20041118_RI.pdf

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