LA NORMATIVA SUGLI ATLETI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA: FUNZIONAMENTO E ZONE GRIGIE.
Francesco Valacchi
L’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello stato è senza dubbio un importante supporto per moltissimi atleti italiani che in maniera differente non avrebbero occasione di professionalizzarsi. Grande parte degli olimpionici è costituita da atleti arruolati, ad esempio, come lo stesso Ministero della difesa afferma,1 ben 149 atleti italiani partecipanti alle olimpiadi Tokyo 2020 erano militari.
La normativa che legittima le Forze armate (esercito, aeronautica, marina e carabinieri) all’arruolamento degli atleti è il DPR n. 90 del 15 marzo 2010, testo base regolante la funzione militare. All’articolo 957 “Reclutamento degli atleti” è previsto che:
2. Il reclutamento degli atleti ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli:
a) nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata previsto dall’articolo 799 del codice, per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare;
b) nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri, per l’Arma dei carabinieri. […]
3. Gli aspiranti di cui al comma 2 devono aver conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all’articolo 961, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.2
Il sistema di arruolamento è disciplinato con estrema chiarezza nella sua collocazione organica sia per quanto concerne Esercito, Marina e Aeronautica, sia per l’Arma dei Carabinieri.
Allo stesso modo avviene per le la Polizia con il DPR n.393 del 29 dicembre 2003, dove è espressamente definito che:
L’accesso ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, di seguito denominati “Fiamme Oro”, avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e nell’ambito di un contingente complessivo non superiore a quattrocento unità, mediante pubblico concorso, per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali.3
Compatibilmente col ruolo rivestito e con la pari importanza di fronte all’istituzione è statuito un patrocinio della funzione di gruppi sportivi della Guardia di Finanza nel DPR n. 316 del 18 dicembre 2002 all’articolo 2, modificato dal DPR n. 207 del 17 dicembre 2015:
1. Il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti è disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze organiche.
2. Gli aspiranti al reclutamento devono svolgere attività agonistica nelle discipline praticate dai gruppi sportivi “Fiamme Gialle” ed essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.4
Arriviamo infine ai Vigili del fuoco che, arruolati secondo quanto previsto dal DPR n. 64 del 28 febbraio del 2012, articolano i propri gruppi sportivi in regionali e nazionali come sottolineato dall’articolo 38 dello stesso Decreto:
1. L’Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, cura e promuove l’esercizio della pratica sportiva al fine di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico del personale necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, dando indicazione sulle modalità di partecipazione; sviluppa l’attività agonistica di alto livello svolta dagli atleti del Corpo nazionale per perseguire l’obiettivo di accrescere il prestigio dell’istituzione ed il patrimonio sportivo nazionale; favorisce le attività sportive dilettantistiche dei giovani iscritti ai Gruppi sportivi dei vigili del fuoco provinciali del Corpo nazionale al fine di avvicinarli alle attività del Corpo nazionale. Il personale del Corpo nazionale organizza e coordina l’attività sportiva di: a) Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale di cui agli articoli 145 e 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con sede in Roma; b) Gruppi sportivi dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro dell’interno 29 settembre 1964, recante il regolamento di istruzione per l’addestramento ginnico-sportivo del personale appartenente al Corpo nazionale, i quali sono incardinati presso il corrispondente Comando provinciale; c) Rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale nelle varie discipline sportive, istituite e disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento al momento della loro attivazione.
2. Con appositi decreti del Ministro dell’interno sono approvati gli statuti dei Gruppi sportivi e delle rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività sportive, il Dipartimento stipula apposite convenzioni con il CONI e con singole federazioni sportive nazionali.5
Quanto sinteticamente espresso sinora è molto chiaro e schematico per quanto concerne il sistema generale degli arruolamenti e assunzioni. Allo stesso modo è molto chiara e pienamente disciplinata la scelta del personale istruttore, e l’assunzione attraverso un concorso pubblico per titoli.6
Nascono delle problematiche di natura più concettuale che legislativa nel momento in cui si esaminano particolari discipline cui i gruppi sportivi si applicano. Ad esempio l’esercito mantiene in vita un gruppo sportivo di paracadutismo che, come disciplina, è contemplato fra le discipline CONI pur non essendo rappresentata ai giochi olimpici e pertanto le competizioni rimangono a livello di federazione aeronautica (con un seguito ed una rappresentatività sicuramente minori). Si può interpretare che la predilezione dell’esecutivo (Ministero della difesa in questo caso) ricada su questo sport poiché caratteristico di determinate professionalità militari peraltro presenti anche nelle forze armate della Marina e dell’Aeronautica, ma questo avverrebbe deviando leggermente dall’orientamento del legislatore che pone come obiettivo la diffusione dello sport e della mentalità sportiva in sé .
Il caso del motociclismo, come gruppo sportivo della Polizia di Stato è leggermente differente da quello del paracadutismo, anche in questo caso siamo di fronte ad una specialità sportiva del CONI non rappresentata alle Olimpiadi, anche se vi è un cospicuo dibattito (cosa non presente nel paracadutismo) sulla possibilità di ammettere tale disciplina ai giochi olimpici. La proposizione di tale specialità trova pertanto forza anche nella considerazione di un orientamento al riconoscimento di una specifica capacità (essenzialmente quella della Polizia stradale) come sport olimpico.
Note:
1 Cfr. Ministero della difesa, Tokyo 2020: L’Italia degli atleti militari ancora sugli scudi, 25 luglio 2021, accessibile on-line a: https://www.difesa.it/SMD_/Eventi/Pagine/Tokyo_2020_L_Italia_degli_atleti_militari_ancora_sugli_scudi.aspx , ultimo accesso il 15dicembre 2021.
2 Cit. DPR n. 90 del 15 marzo 2010 Testo unico delle disposizioni regolamentari in ambito militare, accessibile on-line a: https://www.difesa.it/AID/Documents/DPR_15_marzo_2010_n_90_Testo_unico_disposizioni_regolamentari_materia_ordinamento_militare.pdf , ultimo accesso il 15dicembre 2021.
3 Cit. DPR n.393 del 29 dicembre 2003.
4 Cit. Ministero delle Finanze, Documentazione economico e finanziaria, accessibile on-line a: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={A90FB491-76DE-44A4-AF99-11D9D804A511}&codiceOrdinamento=200000200000000&articolo=Articolo%202 , ultimo accesso il 14 dicembre 2021.
5 Cit. da una nota di Nicoletta Ceci, Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, accessibile on-line a: https://www.altalex.com/documents/leggi/2012/08/16/regolamento-di-servizio-del-corpo-nazionale-dei-vigili-del-fuoco , ultimo accesso il 10 dicembre 2021.
6 Cfr. Gazzetta Ufficiale, 6 agosto 2010, anno n. 151, n. 182, accessibile on-line a: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=144&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=010G0091&art.idArticolo=958&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2010-06-18&art.progressivo=0 ultimo accesso il 14 dicembre 2021.