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La legittima difesa presuppone sempre un attacco o un pericolo di aggressione.

La legittima difesa presuppone sempre un attacco o un pericolo di aggressione.

Principio Giurisprudenziale

La causa di giustificazione di cui all’art. 52 cod. pen. (legittima difesa) non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione.

Decisione: Sentenza n. 40414/2019 Cassazione Penale – Sezione 5

Classificazione: Penale

Principio:

La causa di giustificazione di cui all’art. 52 cod. pen. non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione.

Osservazioni.

Il Collegio ha ritenuto corretto l’operato della Corte di Appello, che ha ritenuto che «nel caso di specie si dovrebbe ritenere giustificata l’aggressione fisica fatta ‘a freddo’ in danno di un soggetto introdottosi nel domicilio dell’autore dell’aggressione in assenza di un attentato alla incolumità propria od altrui, il che induce a ritenere radicalmente infondata la tesi proposta dalla difesa».

Nel caso in esame vi sarebbe stata, secondo la stessa ricostruzione dell’imputato, la «mera introduzione nell’appartamento da parte della persona offesa, non accompagnata da altre circostanze rilevanti ai fini dell’operatività della presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa di cui al comma secondo dell’art. 52 cod. pen., né, ancor prima, idonee a far sorgere la stessa necessità di difesa contro una offesa ingiusta».

La stessa repentinità della condotta, come descritta dal ricorrente, al punto che lo stesso nemmeno riconosceva la vittima, nonostante fosse persona a lui nota, non lascia spazio alla creazione di quella situazione di pericolo attuale richiesto dalla norma, essendosi piuttosto l’azione risolta in un attacco preventivo che in quanto tale non può giammai assumere i connotati della legittima difesa, che presuppone, per sua stessa definizione, l’esigenza di difendersi da una ingiusta aggressione; né sussistono elementi fattuali, neppure antecedenti all’azione, che possano dar conto di una concreta incidenza sull’insorgenza di erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione, non potendo certamente desumersi ciò dal solo fatto che l’imputato abbia subito un preventivo furto, avvenuto, in precedenza, in sua assenza.

Per la Cassazione, «l’accertamento della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio “ex ante”, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento – e non “ex post” – l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell’esimente della legittima difesa».

Né a diversa conclusione si potrebbe giungere alla luce della recente legge n. 36 del 26 aprile 2019 che ha, tra l’altro, apportato modifiche agli artt. 52 e 55 cod. pen., e ciò di là di quelle che potranno essere le future evoluzioni interpretative del complessivo statuto normativo afferente la legittima difesa scaturente dall’ultima modifica, con particolare riferimento alla natura delle presunzioni come introdotte ( presunzione di sussistenza della scriminante in caso intrusione domiciliare, violenta o con minaccia, di cui al nuovo comma 4 dell’art. 52 cod. pen. ) o riqualificate dalla nuova legge (presunzione di proporzionalità di cui al comma 3 del medesimo art. 52 cit.), che solo apparentemente sembrano rafforzate in termini di assolutezza dall’avverbio «sempre» adoperato dal legislatore, dal momento che è, comunque, rimasta ‘in vità l’ipotesi dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 cod. pen. (prevedendo la modifica che ha interessato anche tale disposizione normativa esclusivamente la non punibilità, e per la sola ipotesi della salvaguardia della propria o altrui incolumità, anche in caso di eccesso colposo giustificato da situazione di minorata difesa ovvero di grave turbamento).

Procede il Collegio precisando che «Ciò che balza evidente leggendo la nuova norma – ed è di rilievo nella fattispecie in esame – è che nella nuova ipotesi della cd. «legittima difesa domiciliare presunta» – quella cioè posta in essere contro l’intromissione nel domicilio – affinchè l’azione lesiva del soggetto agente possa essere presuntivamente ritenuta scriminata – sia pure, come detto, in maniera non assoluta – occorre che l’intrusione nell’abitazione sia avvenuta con violenza o minaccia».

Prima di rigettare il ricorso, la Suprema Corte ricorda anche che «l’eccesso colposo si distingue per un’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante, non v’è spazio ovviamente – per l’inesistenza di una offesa dalla quale difendersi – per la configurazione di un eccesso colposo ( sicché non vi è neppure obbligo per il giudice di una specifica motivazione sul punto, pur se l’eccesso colposo sia espressamente prospettato dalla parte interessata».

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 33591/2016
Cass. 44011/2017
Cass. 35709/2014

Disposizioni rilevanti.

Codice penale

Art. 52 – Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

Art. 55 – Eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Art. 628 – Rapina

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila. (277) 296

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l’impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire.

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis; (128)

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

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