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La legge 116/2014 di conversione del d. l. 91/2014 – ILVA

Ilva_Taranto

di Valentina Cavanna. La legge 116/2014 di conversione del d. l. 91/2014

Le disposizioni di cui al D. L. 100/2014 diventano poi emendamento del Governo al decreto legge sulla competitività (91/2014) durante la conversione in legge di quest’ultimo provvedimento, avvenuta con la legge 116/2014.

L’art. 22 quater, introdotto dalla legge di conversione, detta alcune rilevanti disposizioni in tema di ILVA (e non solo).

Innanzitutto, il comma 1 converte in legge le modifiche al comma 5 dell’art. 12 del D. L. 101/2013 (convertito in L. 125/2013)[12].

Il c. 2 sostituisce il c. 11-quinquies[13] dell’art. 1 del D. L. 61/2013 (convertito n L. 89/2013), prevedendo la possibilità di “svincolare” le somme sequestrate in sede penale (anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’AIA a carico del titolare dell’impresa[14]) ai fini dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure[15].

Il c. 3 aggiunge il c. 1bis all’art. 2 del D. L. 61/2013 (convertito in L. 89/2013), affermando che, a proposito dell’ILVA, “gli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici”.

Si dispone poi che il sub-commissario “dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell’attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10” e “definisce, d’intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario”.

Viene poi aggiunto il c. 1ter, con il quale si prevede che per la realizzazione degli interventi d cui al piano delle misure, il procedimento previsto dall’art. 1, c. 9 è avviato su proposta del sub-commissario entro 15 giorni dalla disponibilità dei relativi progetti.  “I termini per l’espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l’attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d’impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9”. Quanto al procedimento di cui all’art. 1, c. 9 D. L. 61/2013: il Ministero dell’ambiente, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza di servizi ex L. 241/1990, che si deve pronunciare entro 60 giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro 60 giorni dalla presentazione, oppure sulla verifica di assoggettabilità entro 30 giorni; termini comprensivi dei 15 giorni previsti per le osservazioni del pubblico interessato). Nel caso di attivazione della VIA, la conferenza di servizi è sospesa per un massimo di 90 giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole (con possibilità di proroga per una sola volta per un massimo di 30 giorni). La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell’Ambiente e costituisce variante ai piani territoriali e urbanistici, per la quale non è necessaria la VAS. In caso di motivato dissenso delle autorità per la tutela ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata (entro i 20 giorni successivi all’intesa). L’intesa si intende comunque acquisita decorsi 30 giorni dalla relativa richiesta.

Il c. 4 riproduce poi le disposizioni di cui al D. L. 100/2014, aggiungendo il c. 3ter all’art. 2 D. L. 61/2013 (convertito in L. 89/2013). Dispone, dunque, che  entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l’80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l’attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l’applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio.

Il c. 5 si occupa della Batteria 11 di cui al punto 16. l) della parte II dell’Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, che deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all’entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016.

Il c. 6 si occupa dell’altoforno 5 di cui al punto 16. n) della parte II dell’Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all’entrata in esercizio dell’AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015.

 

per l’articolo intero si veda http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/ilva-nuovo-aggiornamento

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