La Corte annulla le due sentenze del Tribunale che hanno respinto i ricorsi di Volotea e easyJet avverso la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi dall’Italia agli aeroporti sardi.
Corte nelle cause riunite Sentenza C-331/20 P | Volotea / Commissione e C-343/20 P | easyJet Airline/Commissione
La Corte annulla le due sentenze del Tribunale che hanno respinto i ricorsi di Volotea e easyJet avverso la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi dall’Italia agli aeroporti sardi Tale decisione è anch’essa annullata, nella parte in cui riguarda Volotea e easyJet, in quanto la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un vantaggio concesso a tali due compagnie aeree All’esito di un procedimento d’indagine formale riguardante una legge regionale italiana e i suoi atti di esecuzione, in forza dei quali alle società di gestione degli aeroporti della Sardegna poteva essere concesso un finanziamento per lo sviluppo di rotte aeree di collegamento con l’isola, la Commissione ha deciso che tali diverse misure costituivano aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno (in prosieguo: la «decisione controversa»). Volotea e easyJet, oltre ad altre compagnie aeree, sono state ritenute beneficiarie di siffatti aiuti in riferimento alle loro attività relative agli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia.
Tali due compagnie aeree hanno quindi presentato ricorsi diretti all’annullamento della decisione controversa. Con sentenze del 13 maggio 2020, il Tribunale ha respinto detti ricorsi. Sia Volotea sia easyJet hanno poi proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia diretta all’annullamento delle sentenze del Tribunale. Nella sua sentenza pronunciata in data odierna nelle cause riunite C-331/20 P e C-343/20 P, la Corte annulla le sentenze del Tribunale nonché la decisione controversa nella parte in cui riguarda Volotea e easyJet.
La Corte ricorda, innanzitutto, che la qualificazione come «aiuto di Stato», ai sensi del diritto dell’Unione, richiede che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal Trattato FUE, tra le quali figura quella secondo cui la misura statale in questione in un determinato caso deve concedere un vantaggio all’impresa o alle imprese che ne sono beneficiarie. La Corte rammenta altresì che dalla sua giurisprudenza costante risulta che un siffatto vantaggio sussiste in presenza di qualsiasi misura statale che, indipendentemente dalla forma e dagli obiettivi, sia atta a favorire direttamente o indirettamente una o più imprese rispetto alla situazione in cui si troverebbero in condizioni normali di mercato.
Essa sottolinea poi che la verifica delle condizioni per l’esistenza di un siffatto vantaggio dev’essere effettuata, in linea di principio, applicando il principio dell’operatore privato in economia di mercato, a meno che non esista alcuna possibilità di paragonare il comportamento statale di cui trattasi in un caso determinato a quello di un operatore privato, ad esempio, in quanto tale comportamento è inscindibilmente connesso all’esistenza di un’infrastruttura che nessun operatore privato avrebbe mai potuto costituire, o in quanto lo Stato abbia agito nella sua qualità di autorità pubblica. Tuttavia, precisa la Corte, la sola attuazione di prerogative di pubblici poteri, come il ricorso a strumenti di natura legislativa o fiscale non comporta, di per sé, l’inapplicabilità di tale principio, poiché è la natura economica dell’intervento statale di cui trattasi, e non i mezzi istituiti a tal fine, a rendere applicabile detto principio.
Infine, la Corte ricorda che l’applicazione del principio dell’operatore privato in economia di mercato implica che la Commissione deve dimostrare, all’esito di una valutazione globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, che l’impresa o le imprese beneficiarie della misura statale di cui trattasi non avrebbero manifestamente ottenuto un vantaggio analogo da parte di un operatore privato normalmente prudente e diligente che si trovi in una situazione il più possibile simile e operante in condizioni normali di mercato. In tale contesto, la Commissione deve tenere conto di tutte le opzioni che un siffatto operatore avrebbe ragionevolmente preso in considerazione, di tutti gli elementi d’informazione disponibili e idonei a influenzare significativamente la decisione di quest’ultimo nonché degli sviluppi prevedibili alla data in cui tale decisione è stata adottata. Inoltre, essa deve stabilire se l’operazione con cui il vantaggio è stato conferito presentasse una razionalità economica, commerciale e finanziaria, tenuto conto delle sue prospettive di redditività a breve o a più lungo termine nonché degli altri interessi commerciali o economici.
Nel caso di specie, la Corte constata che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale non ha verificato se la Commissione avesse adempiuto, nella decisione controversa, l’obbligo ad essa incombente di stabilire se i contratti di prestazione di servizi stipulati tra le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree costituissero normali operazioni di mercato. Infatti, esso ha giudicato, erroneamente, che il principio dell’operatore privato in economia di mercato non fosse applicabile in quanto la regione aveva perseguito obiettivi di interesse pubblico e agito tramite società di gestione aeroportuale che erano imprese private.
Inoltre, il Tribunale è incorso in errori di diritto nel ritenere che Volotea e easyJet dovessero essere considerate beneficiarie di un «vantaggio», per il motivo che la remunerazione che era stata versata loro in applicazione dei contratti che esse avevano stipulato con le società di gestione degli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia non costituiva il corrispettivo di servizi che soddisfacevano effettive necessità per la regione e che detti contratti erano stati inoltre stipulati senza la previa attuazione di una procedura di gara o di una procedura equivalente. Per quanto riguarda la decisione controversa, la Corte constata che la Commissione è, anch’essa, incorsa in errori di diritto non applicando il principio dell’operatore privato in economia di mercato nel caso di specie nonché ravvisando l’esistenza di un vantaggio sulla base di considerazioni giuridiche e fattuali inidonee a fondare una siffatta valutazione.
Tenuto conto di quanto precede, la Corte annulla sia le sentenze oggetto di impugnazione sia la decisione controversa
Sentenze del 13 maggio 2020, Volotea/Commissione T-607/17 e easyJet/Commissione, T-8/18.