Stop al ballottaggio e la possibilità di scelta del collegio nel caso di candidature plurime, pertanto i capilista eletti in più collegi non potranno più optare ma si vedranno assegnato il collegio a sorteggio. Resta il premio di maggioranza per il partito che prende almeno il 40%. È un Italicum molto diverso quello che esce dalla sentenza della Consulta, che di fatto lo ha ridotto a un proporzionale con un premio di maggioranza difficile da raggiungere. Una decisione che porta a una legge immediatamente applicabile. Così, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari.
La Consulta – nella sua nota – ha detto una cosa fondamentale: “La legge è suscettibile di immediata applicazione”. Ovvero si può – se i partiti vogliono – andare alle urne. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono. Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato,il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del1957. Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni. All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione.
COSA CAMBIA – Il nuovo Italicum resta un sistema elettorale proporzionale (ovvero il numero di seggi verrà assegnato in proporzione al numero di voti ricevuti). Il calcolo sarà fatto utilizzando la regola “dei più alti resti” e sarà fatto su base nazionale. Niente ballottaggio però resiste il premio di maggioranza alla lista più votata, se questa dovesse ottenere almeno il 40% dei voti. Alla lista saranno assegnati 340 seggi su 617 (sono esclusi dal calcolo il seggio della Valle d’Aosta e i 12 deputati eletti all’estero): si tratta del 55% dei seggi. Resistono le candidature multiple pertanto, un capolista potrà essere inserito nelle liste in più di un collegio elettorale, come già succedeva nel Porcellum, fino a un massimo di 10. Quello che la Consulta ha bocciato è la possibilità – in caso di elezioni in più di un collegio – che sia l’eletto a scegliere in quale collegio risultare eletto. In questo caso interverrà invece un sorteggio.
COSA RIMANE – Le liste non sono bloccate, ma i suoi capilista sì. Per cui, i capilista saranno i primi ad ottenere un seggio, mentre dal secondo eletto in poi intervengono le preferenze (ogni elettore ne potrà esprimere due), reintrodotte rispetto al Porcellum. Ovviamente, il nuovo sistema avrà come conseguenza che i partiti più piccoli, vedranno eletti solo i capilista, in quanto difficilmente eleggeranno più di un parlamentare in una circoscrizione, mentre i partiti più grandi avranno anche una quota di parlamentari scelti con le preferenze. L‘Italicum prevede una, soglia di sbarramento, attraverso una distribuzione dei seggi su base nazionale ma al tempo stesso, per limitare il proliferare di gruppi parlamentari, al riparto potranno accedere solo le liste che supereranno la soglia del 3%. È anche prevista una soglia per le minoranze linguistiche nelle regioni che le prevedono: lo sbarramento è del 20% dei voti validi nella circoscrizione dove si presenta. Invece delle 27 circoscrizioni previste dalla precedente legge elettorale, si passa a 100 collegi.
Nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore al 50% (con arrotondamento all’unità inferiore) e nella successione interna alle liste nessun genere potrà essere presente per più di due volte consecutive. Ciascuno dei due sessi può essere rappresentato massimo nel 50% dei capilista e se l’elettore esprimerà due preferenze, dovranno essere relative a due candidati di sesso diverso, pena la nullità della seconda preferenza.