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LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA LA RIFORMA MADIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Corte Costituzionale

 
La Corte Costituzionale, dichiara una parte della delega illegittima per cui di fatto ne blocca l’attuazione attraverso i decreti legislativi che non possono emanarsi dopo aver acquisito il solo parere della Conferenza Stato-Regioni, sede dove serve invece un’intesa per poter procedere. La pronuncia della Consulta è arrivata in seguito a un ricorso della Regione Veneto e riguarda le norme relative a dirigenza, partecipate, servizi pubblici locali e pubblico impiego: rende quindi illegittimi anche i decreti approvati giovedì in via definitiva dal Consiglio dei ministri, tra cui quelli sui dirigenti e sui servizi locali (ancora da varare invece il testo unico sul pubblico impiego).

Di seguito la massima elaborata da www.ambientediritto.it e il link per visualizzare la sentenza per esteso

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – L. n. 124/2015 – Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – Omessa previsione della preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni – Art. 11, c. 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2 – Art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t) – Art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7) – Art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u) – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; dell’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata; dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

Pres. Grossi, Est. Sciarra – Q.l.c. sollevata dalla Regione Veneto

 

CORTE COSTITUZIONALE – 25 novembre 2016, n. 251

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