di Daniela Di Paola. Con la recente sentenza n. 4947 del 18 settembre 2012, il Consiglio di Stato, dopo aver rammentato che l’art. 30, c. 10 del d.P.R. n. 380/2001 prevede che le disposizioni in tema di lottizzazione abusiva non si applicano, tra l’altro, alle divisioni ereditarie, ha puntualizzato come tale precetto non debba essere inteso nel senso di escludere sempre, in assoluto, la configurabilità di una lottizzazione cartolare in presenza di un atto di divisione ereditaria.
Tale particolare circostanza non sfugge infatti alla necessità di un accertamento in concreto della fattispecie relativa alla cd. lottizzazione negoziale, che implica, comunque, la verifica degli elementi indicati dall’art. 30, c. 1, del Testo Unico dell’edilizia: la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti può essere desunta, in maniera non equivoca, proprio dalla ricorrenza di tali elementi.
Allo scopo, secondo giurisprudenza consolidata, non è peraltro richiesta la contemporanea esistenza di tutti gli indici rivelatori indicati nella norma, essendo sufficiente che lo scopo edificatorio emerga chiaramente dalle modalità dell’attività negoziale, che costituisce lo strumento per il perseguimento dell’intento lottizzatorio.
Nel caso esaminato dal giudice, l’intento lottizzatorio era rivelato:
– dalla presenza di opere di urbanizzazione, con accesso viario diretto;
– dal numero dei lotti ricavati, in numero superiore (7) rispetto al numero degli eredi che intendevano preocedere alla divisione (5);
– dalle dimensioni dei lotti, inferiori rispetto al minimo consentito dalle n.t.a. comunali.
Tali elementi, ritenuti indici inequivocabili dell’intento lottizzatorio, hanno condotto il Consiglio di Stato, come già in precedenza il giudice di primo grado, ad affermare la sussistenza della lottizzazione abusiva, pur in ipotesi di divisione ereditaria.