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di Ruggero Tumbiolo. La class action nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, disciplinata dall’art. 1 del decreto legislativo n. 198 del 2009, non sfugge ai comuni principi in materia di domanda giudiziale e, segnatamente, alla regola che questa debba essere sufficientemente determinata nel suo petitum, in relazione al contenuto dell’azione ed alla sua finalità.

È questo il principio affermato dal TAR Lazio, Roma, Sezione I, nella decisione n. 7483 del 3 settembre 2012, che ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da un’associazione di utenti e consumatori, la quale aveva agito in giudizio contestando la mancata adozione da parte della protezione civile e di altri enti intimati di tutti quegli atti amministrativi di carattere generale ed obbligatori e non aventi carattere normativo, idonei a rimuovere e/o riportare in termini di normale tollerabilità l’emergenza legata al rischio idrogeologico in alcune località (specificatamente indicate nel ricorso) del territorio italiano.

Secondo il TAR Lazio, non è consentito con un unico atto evocare in giudizio svariate amministrazioni, in relazione a situazioni disparate che interessano soggetti diversi, rispetto alle quali trovano potenziale applicazione molteplici norme generali e locali, fondando il litisconsorzio passivo su di una generica richiesta per l’emissione di provvedimenti generali, non meglio specificati.

L’obbligatorietà degli atti da emanare deve, poi, essere dimostrata quale elemento costitutivo essenziale della domanda, definendo il contenuto e indicando la fonte normativa dell’obbligo, in riferimento alla specifica situazione di pregiudizio lamentata.

Ricorda, infine, il giudice che anche le associazioni o i comitati sono legittimati ad agire ex art. 1 del decreto legislativo n. 198 del 2009, ma a tutela e in rappresentanza dei propri associati appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori titolari di interessi giuridicamente rilevanti, ai quali derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dalla condotta omissiva o negligente della pubblica amministrazione.

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