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LA CASSAZIONE DECIDE SUL CASO “JUVENTUS”.

ingiustizia riforma legge diritto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Omissis

 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BERTINI Paolo e DATTILO Antonio in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi A), M) e B) perché il fatto non sussiste e, per l’effetto. revoca le relative statuizioni civili.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MOGGI Luciano in ordine ai reati di cui ai capi B) ed M) perché il fatto non sussiste e, per l’effetto revoca le relative statuizioni civili.

Annulla senza rinvio la sentenza medesima in ordine al reato di cui al capo A), perché estinto per prescrizione. Annulla la predetta sentenza relativamente alle statuizioni risarcitorie connesse al reato di cui al capo F) e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello anche in ordine alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MAZZEI Gennaro limitatamente alle statuizioni civili che elimina. Rigetta nel resto il ricorso dello stesso MAZZEI.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MAZZINI Innocenzo limitatamente al reato di cui al capo A) come riqualificato in appello perché estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso nel resto e dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PAIRETTO Pierluigi limitatamente al reato di cui al capo A) come riqualificato in appello perché estinto per prescrizione.

Annulla la predetta sentenza relativamente alle statuizioni risarcitorie connesse al reato di cui al capo F) e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello anche in ordine alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.

Rigetta i ricorsi di DE SANTIS Massimo, DELLA VALLE Andrea, DELLA VALLE Diego, FOTI Pasquale, LOTITO Claudio, MENCUCCI Sandro e RACALBUTO Salvatore nonché il ricorso del responsabile civile AC Associazione Calcio Firenze Fiorentina S.p.a. e condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Conferma le statuizioni civili in favore del Ministero dell’Economia e Finanze Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; Ministero delle Politiche Giovanili e per le Attività Sportive; Federazione Italiana Giuoco Calcio; Curatela Fallimento Salernitana Sport s.p.a.

Condanna MAZZEI Gennaro alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile Curatela Fallimento Salernitana Sport s.p.a. che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre spese generali ed accessori di legge.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti delle parti civili Brescia Calcio s.p.a.; Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a.; Bologna Football Club 1909 s.p.a.; Victoria 2000 s.r.I.; U.S. Lecce s.p.a. e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello anche in ordine alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti della parte civile Federazione Italiana Giuoco Calcio limitatamente alla quantificazione delle spese di lite, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Dichiara inammissibile il ricorso della Associazione Federconsumatori Campania che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso della parte civile Brescia Calcio s.p.a. limitatamente all’ordinanza pronunciata il 15 ottobre 2013 relativa alla responsabilità civile della SS. Lazio s.p.a.

Così deciso in Roma il 24 marzo 2015

sentenza per esteso

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