Se il fornitore UE risulta inattivo detrazione IVA da valutare caso per caso
Massima Giurisprudenziale:
E’ contraria alla direttiva 2016/112/CE la normativa nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’IVA perché l’operatore che gli aveva fornito una prestazione di servizi dietro fattura è stato dichiarato inattivo dall’amministrazione tributaria di uno Stato membro, senza consentire che sia fornita la prova dell’assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale.
Decisione: Sentenza nella Causa C-101/2016 – Corte di Giustizia UE
Classificazione: Commerciale, Tributario
Massima interpretativa:
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale è negato a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto con la motivazione che l’operatore che gli aveva fornito una prestazione di servizi dietro fattura, nella quale sono indicate distintamente la spesa e l’imposta sul valore aggiunto, è stato dichiarato inattivo dall’amministrazione tributaria di uno Stato membro, essendo detta dichiarazione di inattività pubblica e accessibile su Internet a qualsiasi soggetto passivo in tale Stato, quando siffatto diniego del diritto alla detrazione è sistematico e definitivo, non consentendo che sia fornita la prova dell’assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale.
Osservazioni.
La Corte UE (Europea) ha chiarito che l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro non può imporre controlli complessi e approfonditi ad un’ operazione economica riguardo un suo fornitore: in caso di parte IVA cessata, deve essere prevista la possibilità di provare l’assenza di evasione da parte dell’acquirente.
Giurisprudenza rilevante.
Nell’affrontare la questione, la Corte si rifà alle seguenti precedenti decisioni:
«Secondo una costante giurisprudenza, il principio fondamentale della neutralità dell’IVA esige che la detrazione di tale imposta pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo (v. sentenze del 12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C‑284/11, EU:C:2012:458, punto 62 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 28 luglio 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punto 45).
Tuttavia, una diversa soluzione può imporsi qualora l’inosservanza dei menzionati requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del soddisfacimento dei requisiti sostanziali (v. sentenze del 12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C‑284/11, EU:C:2012:458, punto 71, nonché del 28 luglio 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punto 46). Orbene, dagli atti di causa, e come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 40 a 43 delle sue conclusioni, risulta che siffatta ipotesi non ricorre nel procedimento principale.
Del pari, secondo costante giurisprudenza, il diritto alla detrazione può essere negato qualora venga dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo. Infatti, la lotta contro eventuali evasioni, elusioni e abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva 2006/112, e i singoli non possono avvalersi in modo fraudolento o abusivo delle norme del diritto dell’Unione (v. sentenza del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C‑80/11 e C‑142/11, EU:C:2012:373, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza ivi citata).»
Disposizioni rilevanti.
DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto