La domanda di concordato prima della scadenza ultima per il versamento IVA e poi accolta esclude la punibilità
Massima Giurisprudenziale:
L’ordine del giudice che impone di non pagare i crediti sorti in data anteriore alla proposta di concordato costituisce una scriminante ed esclude la punibilità dell’eventuale reato per mancato versamento dei tributi.
Decisione: Sentenza n. 52542/2017 Cassazione Penale – Sezione IV
Classificazione: Commerciale, Fallimentare, Penale, Tributario
Massima:
Nel caso in cui la domanda di concordato preventivo – presentata prima del termine ultimo previsto per il versamento dell’IVA scaduta – sia accolta, l’ordine del giudice che impone di non pagare i crediti sorti in data anteriore alla proposta di concordato configura la scriminante di cui all’art. 51 codice penale.
Osservazioni.
Il tema degli effetti dell’ammissione alla procdura di concordato preventivo rispetto al reato di omesso versamento IVA, si sono sviluppati orientamenti giurisprudenziali discordanti basai sul presupposto che il debito IVA, in quanto tributo armonizzato dell’Unione Europea, non fosse falcidiabile in sede concordataria.
Questi orientamenti sono poi stati superati dalla pronuncia della Corte di Giustizia U.E., la quale ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione europea il pagamento parziale di un debito IVA.
In estrema sintesi, al soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo la cui domanda è stata proposta prima della scadenza utile per evitare la configurabilità del reato di omesso versamento IVA, non può essere punito perché si trova nella situazione da una parte di dover obbedire all’odine del giudice che impone di non pagare i crediti sorti antecedentemente, dall’altra di versare (ammesso che vi siano le risorse per farlo) per escludere la configurabilità del reato danneggiando gli altri creditori.
In virtù del principio di non contraddizione dell’ordinamento giuridico, alle due alternative va attribuita prevalenza alla prima, la quale costituisce scriminante ai sensi dell’art. 51 codice penale, che esclude la punibilità.
Giurisprudenza rilevante.
Corte di Giustizia Europea, sez. 2, 7.4.2016
Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Art. 10-ter – Omesso versamento di IVA
1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.
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Codice penale
Articolo 51- Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.