Il Consiglio dei ministri, ha approvato quattro decreti legislativi che, in attuazione della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), introducono misure necessarie al recepimento di direttive dell’Unione europea o all’adeguamento della normativa nazionale a regolamenti comunitari.
Di seguito le principali previsioni dei decreti approvati, con l’indicazione dei Ministri proponenti e del tipo di esame.
1.Disposizioni sull’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e sanzioni in materia di embarghi commerciali e di esportazione di materiali proliferanti
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico – esame preliminare)
Il decreto stabilisce la disciplina generale e di dettaglio riguardo al regime dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (cioè di quei beni e di quelle tecnologie utilizzabili in applicazioni civili ma anche nella produzione, nello sviluppo e nell’utilizzo di beni militari), delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (materiali suscettibili di favorire la proliferazione di armi di distruzione di massa). Il testo, inoltre, opera una regolamentazione delle sanzioni per la violazione delle norme sul commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti e per la violazione delle disposizioni concernenti misure restrittive e di embarghi commerciali adottati dall’Unione ai sensi dell’art. 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), definendone la cornice sanzionatoria.
Il controllo dello Stato in materia è esercitato in conformità alle politiche dell’Ue e ai principi che ispirano la politica estera del Paese, tutelando gli interessi primari di sicurezza e di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico.
Nello specifico, il decreto stabilisce che per prestare servizi di intermediazione o di esportazione di prodotti duali e merci soggette al regolamento anti-tortura o di altri prodotti inseriti in apposite liste, l’operatore deve richiedere il rilascio di un’autorizzazione specifica individuale. Viene poi introdotto uno strumento innovativo rispetto alla disciplina in vigore, la cosiddetta “licenza zero”, presente da tempo negli ordinamenti di altri Paesi Ue, che attesta che un determinato bene potrà essere liberamente esportato. Allo stesso modo, viene estesa ai servizi d’intermediazione collegati a beni non presenti nelle liste la “clausola onnicomprensiva mirata”, comunemente detta catch all, che consente all’Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un’operazione di esportazione altrimenti libera, qualora si riceva notizia di un utilizzo finale sensibile e connesso alla proliferazione di armamenti in Paesi Terzi soggetti a embargo o di armi di distruzione di massa.
Le misure sanzionatorie, costruite in quadro armonico, prevedono la pena della multa o, nei casi più gravi, dalla reclusione fino a sei anni, nonché dalla confisca delle merci, ovvero dalla sospensione o dal ritiro della relativa licenza o dalla sospensione dall’attività d’esportazione.
2.Cooperazione degli organismi nazionali alla normazione europea
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – (Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico – esame preliminare)
Il decreto, uniformandosi a quanto stabilito dal regolamento europeo e dalla direttiva, introduce disposizioni riguardanti la cooperazione tra gli organismi nazionali di normazione, la Commissione e le organizzazioni europee di normazione riguardo alle norme relative a specifiche tecniche o qualitative per prodotti e servizi. L’obiettivo è quello, da un lato, di favorire la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea, dall’altro di garantire una certa uniformità, soprattutto nel caso di specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l’interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali, promuovendo in questo modo la competitività delle imprese e agevolando la libera circolazione dei beni e dei servizi, l’interoperabilità delle reti e dei mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.
Il testo disciplina pertanto la procedura nazionale di informazione alla Commissione europea per le regolamentazioni tecniche, confermando il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la propria Unità centrale di notifica, come punto di contatto unico nazionale con la Commissione e gli altri Stati membri dell’Unione europea per la trasmissione delle bozze di regole tecniche elaborate dalle Amministrazioni o dalle Autorità competenti.
3.Servizi di pagamento nell’Unione europea e commissioni interbancarie sulle operazioni con carta di pagamento (PSD 2 – Payment Services Directive e IFR – Interchange Fees Regulation)
Recepimento della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta – (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’economia e delle finanze – esame preliminare)
Il decreto recepisce la direttiva dell’Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD 2 – Payment Services Directive) e adegua la normativa nazionale al regolamento Ue relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
La direttiva definisce un insieme completo di norme relative ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) e agli utenti, al fine di garantire una maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell’offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato a livello Ue.
Il regolamento mira ad accrescere il livello di trasparenza, concorrenza e d’integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie applicate in relazione ai pagamenti basati su carte di pagamento: per i pagamenti tramite carta di debito e prepagata la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non può essere superiore allo 0,2% del valore dell’operazione stessa; per le operazioni tramite carta di credito la commissione interbancaria per operazione non può essere superiore allo 0,3% del valore dell’operazione. Inoltre, detta requisiti tecnici e regole commerciali uniformi, allo scopo di rafforzare l’armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori.
Nello specifico, il decreto amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento, che beneficeranno ad esempio di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati, riducendo la franchigia massima a carico degli utenti da 150 a 50 euro e, per promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, conferma e generalizza il divieto di applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento (cd. divieto di surcharge).
Relativamente alle commissioni interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite carte di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno inoltre tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per questi pagamenti. Inoltre, per quanto riguarda le sole “operazioni nazionali” tramite carta di debito, in via transitoria (fino al dicembre 2020), i prestatori di servizi potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato tuttavia sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento.
Inoltre, vengono meglio precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati Ue di cui alla PSD 2, i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento, ad esempio con riguardo alla esclusione degli strumenti a “spendibilità limitata” (es. in relazione alla limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, alla gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici scopi sociali) e alla possibilità di utilizzare il conto o credito telefonico anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi di diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per singola operazione e comunque di 300 euro mensili).
Per quanto riguarda i controlli, il decreto designa quali autorità nazionali competenti ad assicurare l’osservanza delle relative disposizioni di attuazione della direttiva e del Regolamento la Banca d’Italia e, per alcune specifiche disposizioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Infine, è aggiornata l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, distinguendo tra quelle applicabili alle società o agli enti e quelle applicabile alle persone fisiche.
4.Indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione degli alimenti trasformati preimballati
Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015 (Presidenza del Consiglio, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute – esame definitivo)
Il decreto prevede, per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l’obbligo dell’indicazione sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione europea 2015, si disciplina inoltre un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, nonché delle proposte di modifica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.