Mondo salvagente
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STUDIO DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE CHE HA PORTATO ALL’ISTITUZIONE DELLE AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE: CONFRONTO TRA LE VARIE ARPA REGIONALI E LE AGENZIE EUROPEE E NON

Adriano Pistilli
già tirocinante c/o ARPAC

INTRODUZIONE

CAPITOLO PRIMO
STORIA DELLA FONDAZIONE DELLE ARPA, ISPRA, SNPA E ASSOARPA

1.1 Il referendum del 1993
1.2 Il post referendum e l’istituzione dell’ISPRA
1.3 Cos’è l’ISPRA?
1.3.1 L’attività dell’ISPRA
1.3.1.1 Agenti fisici
1.3.1.2 Aria
1.3.1.3 Controlli ambientali, ispezioni e sostanze pericolose
1.3.1.4 Crisi, Emergenze ambientali e Danno
1.3.1.5 Educazione e formazione ambientale
1.3.1.6 Centro nazionale per la rete nazionale dei laboratori
1.4 La nascita del SNPA
1.5 Le funzioni delle ARPA
1.6 AssoARPA

CAPITOLO SECONDO
LE AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE ITALIANE

2.1 Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo
2.2 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Basilicata
2.3 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Calabria
2.4 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Campania
2.4.1 Il Servizio Emergenze Ambientali
2.4.2 I laboratori dell’ARPAC
2.4.3 Formazione
2.5 Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia Romagna
2.6 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Friuli – Venezia Giulia
2.7 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lazio
2.8 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Liguria
2.9 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lombardia
2.10 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Marche
2.11 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Molise
2.12 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Piemonte
2.13 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Puglia
2.14 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sardegna
2.15 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sicilia
2.16 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Toscana
2.17 Agenzia Provinciale per l’Ambiente e la Tutela del clima Trentino Alto Adige – Bolzano
2.18 Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente Trentino Alto Adige – Trento
2.19 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Umbria
2.20 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Valle d’Aosta
2.21 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Veneto

CAPITOLO TERZO
LE AGENZIE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE EUROPEE E NON

3.1 Agenzia Statunitense per la Protezione dell’Ambiente (United States Environmental Protection Agency)
3.2 Agenzia Europea dell’Ambiente (European Environment Agency)
3.3 Agenzia Federale per l’Ambiente Austriaca (Environment Agency Austria – Umweltbundesamt)
3.4 Belgio
3.4.1 Agenzia per l’Ambiente fiamminga (Flanders Environment Agency)
3.4.2 Agenzia per l’Ambiente di Vallonia (Portail environnement de Wallonie)
3.4.3 Istituto per l’Ambiente di Bruxelles (Brussels Instituut voor Milieubeheer)
3.5 Agenzia Esecutiva per l’Ambiente della Bulgaria (Executive Environment Agency of Bulgaria)
3.6 Dipartimento Ambientale di Cipro (Department of Environment)
3.7 Agenzia per la protezione dell’ambiente (Danish Environmental Protection Agency)
3.8 Istituto finlandese per l’Ambiente (Finnish Environmental Institute)
3.9 Agenzia per l’Ambiente e la gestione dell’Energia (Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie)
3.10 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente tedesca (Umweltbundesamt)
3.11 Centro Nazionale per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile
3.12 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (Aplinkos Apsaugos Agentura)
3.13 Agenzia per la Protezione e la Pianificazione Ambientale (Environmental and Resources Authority)
3.14 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (Agencija za zastitu zivotne sredine)
3.15 Ispettorato per la Protezione dell’Ambiente polacco (Glowny Inspectorat Ochrony Srodowiska)
3.16 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente portoghese (Agencia portuguesa do ambiente)
3.17 Agenzia per la Protezione della Natura e la Conservazione del Paesaggio della Repubblica Ceca (Agentura Ochrany Prirody a Krajiny CR)
3.18 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Repubblica Slovacca (Slovak Environmental Agency)
3.19 Istituto Herman Ottò (Herman Ottò Institute)

BIBLIOGRAFIA

 

INTRODUZIONE

La tutela dell’ambiente e quindi della salute umana è ormai un tema all’ordine del giorno, come la tanto aspirata “Transizione Ecologica”.

Mentre il resto di Europa si è dotata di normative, strumenti e strutture atte a difendere l’ambiente (si pensi alla creazione della Danish Environmental Protection Agency nel 1972) in Italia una scarsa e tardiva normativa ambientale ha portato notevolissimi danni.

Basti pensare come le discariche per rifiuti tal quali costruite senza presidi di tutela ambientale (teli in HDPE, impianti biogas e percolato ecc), all’epoca non previsti, hanno ancora oggi un peso rilevantissimo sulla produzione di gas climalteranti.

Con la nascita delle ARPA, a seguito del referendum del 1993, si è cercato di mettere un limite ai quotidiani delitti ambientali. Esse hanno operato fin da subito con grande professionalità e non sempre in un clima di serenità: basti pensare come l’ARPAC, fondata nel 1998, sia nata in piena emergenza rifiuti, dichiarata nel 1994, col compito, tra gli altri previsti da Statuto, di sorvegliare sugli impianti CDR allora in progetto di costruzione e vigilare sui progetti di bonifica dell’ormai nota Italsider di Bagnoli; nel 2001 presso l’ARPAC fu anche istituito il Servizio Emergenze Ambientali, organizzato in: settore rifiuti, settore danno ambientale, settore acque, settore radiazioni ionizzanti, settore cave e settore frantoi oleari.

Le ARPA sono ormai anni che denunciano le condizioni precarie in cui sono costrette ad operare con fondi e personali ridotti ai minimi termini.

Dopo la prima Legge sui rifiuti, il DPR n.915 del 1982 abbiamo avuto importanti riforme, dal Decreto Ronchi, fino al pacchetto di Direttive sull’Economia Circolare, passando per il Testo Unico dell’Ambiente, il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006.

La strada è ancora lunga ma non dobbiamo perdere la speranza!

CAPITOLO PRIMO

STORIA DELLA FONDAZIONE DELLE ARPA, ISPRA, SNPA E ASSOARPA

Sommario: 1.1 Il referendum del 1993; 1.2 Il post referendum e l’istituzione dell’ISPRA; 1.3 Cos’è l’ISPRA?; 1.3.1 L’attività dell’ISPRA; 1.3.1.1 Agenti fisici; 1.3.1.2 Aria; 1.3.1.3 Controlli ambientali, ispezioni e sostanze pericolose; 1.3.1.4 Crisi, Emergenze ambientali e Danno; 1.3.1.5 Educazione e formazione ambientale; 1.3.1.6 Centro nazionale per la rete nazionale dei laboratori; 1.4 La nascita del SNPA; 1.5 Le funzioni delle ARPA; 1.6 AssoARPA

Le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) sono degli enti della pubblica amministrazione costituti in ogni Regione e nelle due province autonome di Trento e Bolzano

Le 19 ARPA e le 2 Agenzie Provinciali per la Protezione dell’Ambiente (APPA) di Trento e Bolzano, insieme all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), compongono il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), istituito con la Legge n.132 del 2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.166 del 18 luglio 2016 ed entrata in vigore il 14 gennaio 2017.

1.1 Il referendum del 1993

Il 18 e il 19 aprile 1993 si tenne un referendum abrogativo che aveva ad oggetto 8 distinti quesiti.

Uno di questi, promosso dai Radicali, riguardava le abrogazioni delle norme sui controlli ambientali effettuati per legge dalle ex Unità Sanitarie Locali (USL), disciplinate dalla Legge n.883 del 23 dicembre 1978 Istituzione del servizio sanitario nazionaleche aveva istituito il Servizio Sanitario Nazionale (SNN). Esso aveva tutte le competenze attinenti alla salute, e quindi, anche la tutela ambientale.

A seguito del referendum, quindi, furono abrogate le competenze ambientali della vigilanza e controllo locali del SNN esercitate attraverso i Presidi di Multizonali di Prevenzione (in realtà in Campania e in Sicilia non vennero mai istituiti) delle USL, a loro volta ereditate dai laboratori provinciali di igiene e profilassi, istituiti con il Regio Decreto n.1265 del 27 luglio 1934 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”.

È bene ricordare che l’istituto del referendum abrogativo trova applicabilità solo in Italia in quanto non è previsto nella legislazione dell’Unione Europea.

1.2 Il post referendum e l’istituzione dell’ISPRA

A seguito delle abrogazioni di tale funzioni precedentemente in capo alle USL, esse furono esercitate dai PMP (ove non istituiti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi) fino all’emanazione del Decreto Legge n.496 del 4 dicembre 1993 “Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente” entrata in vigore il 5 dicembre 1993, convertito con la Legge n.61 del 21 gennaio 1994 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente” entrata in vigore il 28 gennaio 1994.

A seguito dell’entrata in vigore di tale norma, le citate attività furono affidate alle ARPA istituite insieme all’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA), trasformatosi poi in Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e confluita nel 2008 nell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

L’ISPRA è l’ente di indirizzo e di coordinamento delle ARPA e della APPA.

È vigilato dal Ministero per la Transizione Ecologica (MTE), ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT), e coopera con l’Agenzia Europa dell’Ambiente e tutte quelle istituzioni e organizzazioni, nazionali ed internazionali, che operano per la salvaguardia dell’ambiente.

Negli anni successivi tutte le regioni e province autonome trasformarono i PMP (oltre 100) in ARPA (19) e APPA (2), con apposite Leggi regionali/provinciali, di norma articolate in dipartimenti provinciali.

1.3 Cos’è l’ISPRA?

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) viene istituito con il Decreto Ministeriale n.123 del 21 maggio 2010 “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.179 del 3 agosto 2010, ed entrato in vigore il 18 agosto 2010.

I tre Enti controllati dal MATTM oggetto dalla fusione furono: l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l’Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica Tecnologia Applicata al Mare (ICRAM) e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS).

L’ISPRA, oltre a cooperare con l’Agenzia Europea dell’Ambiente, coordina tutte le ARPA presenti sul territorio.

E’ un ente pubblico, sottoposto alla vigilanza dell’MTE, di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile; svolge attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale.

1.3.1 L’attività dell’ISPRA

L’ISPRA pone in essere linee di progetto e attività relative alle varie tematiche e matrici ambientali: mare, suolo, territorio e siti contaminati, rifiuti ecc., meglio dettagliate nella Legge n.132/2016.

1.3.1.1 Agenti fisici

L’ISPRA porta avanti linee di progetto e di attività relative alle tematiche ambientali del rumore, delle vibrazioni e delle radiazioni elettromagnetiche (campi elettromagnetici, inquinamento luminoso e radiazioni ultraviolette).

In particolare, l’Istituto svolge attività di:

  • monitoraggio e controllo delle sorgenti suddette per conto delle Amministrazioni dello Stato o della magistratura o a supporto delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente, attraverso l’utilizzo di laboratori fissi e mobili;

  • supporto al Ministero dell’Ambiente per la predisposizione di linee guida e normativa tecnica e per risposte a interrogazioni parlamentari;

  • gestione dell’Osservatorio CEM, dell’Osservatorio Rumore e del catasto elettromagnetico nazionale (CEN);

  • elaborazione degli indicatori per l’Annuario dei Dati Ambientali;

  • divulgazione e formazione per operatori del settore e del Sistema Agenziale.

1.3.1.2 Aria

L’inquinamento dell’aria è dato dalla contaminazione dell’ambiente indoor o outdoor da parte di agenti chimici, fisici o biologici che modificano le caratteristiche naturali dell’atmosfera. Apparecchi per il riscaldamento delle abitazioni, i motori dei veicoli, gli impianti industriali e gli incendi boschivi sono comuni sorgenti di inquinamento atmosferico. Inquinanti di grande interesse per la salute pubblica sono il materiale particolato (PM10), il monossido di carbonio (CO), l’ozono (O3), il biossido di azoto (NO2) e quello di zolfo (SO2).

L’inquinamento atmosferico danneggia sia la salute umana che l’ambiente. In Italia, le emissioni di molti inquinanti atmosferici sono diminuite notevolmente negli ultimi decenni, con conseguente miglioramento della qualità dell’aria; tuttavia, le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono ancora troppo elevate e i problemi di qualità dell’aria persistono in particolare nella zona della pianura padana. Questo accade anche perché il fenomeno è complesso, il rapporto tra emissioni e concentrazioni in atmosfera degli inquinanti (che descrivono la qualità dell’aria che effettivamente respiriamo) non è generalmente diretto e lineare: la concentrazione osservata e la sua variabilità nel tempo e nello spazio dipendono infatti, oltre che dal carico emissivo, da altri fattori, legati alla meteorologia e alla reattività chimica delle specie emesse. Questo vale ad esempio per PM10, O3, N02 che, in parte o interamente, si formano in atmosfera a partire da altre sostanze dette “precursori.

È necessario stimare le emissioni, attraverso gli inventari delle emissioni in atmosfera, e misurare le concentrazioni per valutare la qualità dell’aria in modo da poter studiare i fenomeni e pianificare una serie di misure e azioni da intraprendere mediante dei piani e programmi di risanamento della qualità dell’aria.

L’ISPRA cura l‘inventario nazionale delle emissioni in atmosfera che consente di individuare le principali fonti di emissione a livello nazionale e descriverne gli andamenti nel tempo. Organizza e rende disponibili i dati nazionali di qualità dell’aria che raccoglie nell’ambito dello scambio europeo di informazioni (Exchange of Information, EoI).

1.3.1.3 Controlli ambientali, ispezioni e sostanze pericolose

Le attività ISPRA sui Controlli Ambientali, Ispezioni e Sostanze Pericolose sono svolte dal Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive, con riferimento alle seguenti linee di attività:

  • attuazione e applicazione delle norme in materia di prevenzione dell’inquinamento industriale (IPPC-IED), assistenza tecnica alla Commissione nazionale IPPC per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali nazionali (AIA) e redazione/aggiornamento dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC), analisi dei cicli produttivi, dei conseguenti impatti ambientali, della loro pericolosità e sostenibilità BAT (Best Available Techniques o MTD – Migliori tecniche disponibili) incluse le caratterizzazioni dei servizi idrici per le acque reflue industriali;

  • attività ispettive, vigilanza e monitoraggio delle attività industriali soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale ad esclusione degli impianti strategici di interesse nazionale. Analisi della qualità e della sostenibilità ambientale della produzione ed utilizzazione dei combustibili e dell’uso plurimo della risorsa idrica e dei servizi idrici per gli impianti industriali;

  • attività di vigilanza e controllo in relazione agli impianti nazionali sottoposti a norme speciali e, in particolare, per gli impianti di interesse strategico nazionale. In tale ambito garantisce l’attività di ispezione ambientale di vigilanza e controllo previsti dai decreti AIA nazionali speciali, sviluppa verifiche di ottemperanza alle prescrizioni per le attività istruttorie di cui ai piani ambientali con attività di sopralluogo, valutazione e collaudi a supporto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso gli appositi “Osservatori Ambientali”, se attivati, e cura le relazioni con il Sistema Nazionale della Protezione dell’Ambiente;

  • attuazione dell’inventario nazionale delle industrie a Rischio di Incidente Rilevante (direttiva Seveso e successivo D. Lgs. 105/2015) e analisi integrata dei rischi relativi, con attività di gestione delle notifiche e di ispezioni, incluso il monitoraggio della qualità dei combustibili liquidi, per autotrazione, benzine e diesel;

  • valutazione del rischio ambientale e delle sostanze chimiche, in applicazione dei Regolamenti Comunitari REACH e CLP e della normativa sui prodotti fitosanitari. Coordinamento del monitoraggio e realizzazione del Rapporto Nazionale dei Pesticidi, gestione del Portale Pesticidi.

1.3.1.4 Crisi, Emergenze ambientali e Danno

L’ISPRA è Centro di competenza del Dipartimento per la Protezione Civile (DPC) e struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile (SNPC), assicura il supporto tecnico scientifico al Dipartimento per la Protezione Civile, al MTE e a tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (SNPC), a livello centrale e periferico.

La crisi si configura quando da un evento atteso si potrebbero determinare situazioni potenzialmente pericolose per l’ambiente e che potrebbero richiedere la predisposizione di interventi per la mitigazione del fattore di potenziale rischio.

L’emergenza si configura quando un evento calamitoso, di origine naturale o derivante dall’attività dell’uomo, è tale da determinare una situazione pericolosa per l’immediata incolumità delle persone e per l’integrità dei beni e dell’ambiente e richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e riportata alla normalità.

Si definisce emergenza ambientale un’emergenza che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo. Nei casi di emergenza, le attività immediate sono di competenza degli enti di primo soccorso e intervento quali ad esempio i Vigili del fuoco mentre l’ISPRA assicura il supporto tecnico scientifico nel tempo reale o nel tempo differito. A tal fine, il Centro nazionale per le Crisi, le Emergenze ambientali e il danno dell’ISPRA agisce in stretto coordinamento e concorso con le strutture interessate dell’Istituto e in raccordo con le Agenzie del SNPA, assicurando la prima interfaccia dell’Istituto verso gli Enti istituzionalmente preposti alla gestione dell’emergenza. Per poter assicurare il supporto richiesto, l’ISPRA si è dotata di alcuni strumenti operativi di supporto tra i quali, un regolamento interno per la gestione delle crisi e delle emergenze ambientali e l’istituzione di una Rete operativa del SNPA per le emergenze ambientali.

L’ISPRA assicura, con il contributo della rete operativa del SNPA per le emergenze ambientali, anche un’attività di valutazione e monitoraggio del rischio ambientale, finalizzata all’indicazione delle prime misure di prevenzione e messa in sicurezza. Il rischio ambientale è determinato dall’ambiente degradato, a seguito di eventi di origine naturale o antropica, quale sorgente di pericolo da cui può derivare, anche nel tempo differito, un danno per l’uomo, i beni e l’ambiente stesso.

L’ISPRA contribuisce, anche in tempo reale e con il contributo della rete operativa del SNPA per il danno ambientale, a definire lo scenario incidentale atteso o in atto  e predispone le valutazioni in materia di danno ambientale.

1.3.1.5 Educazione e formazione ambientale

L’ISPRA promuove e realizza programmi di  educazione e formazione su materie ambientali a livello nazionale ed internazionale,  attraverso le seguenti attività:

  • progettazione, organizzazione ed erogazione di corsi di formazione ambientale sia in aula che a distanza, anche a supporto di progetti formativi nazionali o internazionali;

  • tirocini curriculari ed extra-curriculari, alternanza scuola-lavoro;

  • coordinamento del Gruppo di lavoro interagenziale per la Formazione Permanente.

1.3.1.6 Centro nazionale per la rete nazionale dei laboratori

Il Centro nazionale per la rete nazionale dei laboratori (CN LAB) nasce dalla recente riorganizzazione dell’ISPRA per rispondere ai compiti assegnati all’Istituto dalla legge n. 132/2016 istitutiva del SNPA e per riunire ed armonizzare un polo di laboratori qualificati per attività analitiche ambientali.

Nell’ottica di un sistema integrato, il Centro oltre a ottemperare alle specifiche richieste istituzionali, ha l’obiettivo di garantire il sostegno alla rete dei laboratori delle Agenzie ARPA/APPA per migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità dei metodi analitici e dei programmi di monitoraggio delle matrici ambientali, al fine di tutelare i cittadini e l’ambiente.

Il Centro inoltre svolge attività di ricerca, sperimentazione ed approfondimento delle conoscenze e assicura il coordinamento delle attività mirate alla comparabilità dei dati analitici e all’armonizzazione della Rete dei laboratori del Sistema Nazionale Protezione Ambiente.

I compiti del Centro prevedono anche quello di coordinamento di attività di interesse nazionale, oltre a promuovere e organizzare attività informativa e formativa.

Gli obiettivi del Centro nazionale per la rete nazionale dei laboratori includono:

  • lo svolgimento delle attività di ricerca applicata ed approfondimento delle conoscenze compreso l’aggiornamento e la sperimentazione di metodi di misura, in coerenza con la normativa comunitaria e di quella nazionale;

  • la promozione e la predisposizione periodica di manuali, linee guida e guide tecniche sul monitoraggio e analisi ambientale, al fine di assicurare livelli minimi di prestazioni omogenee ed efficaci sull’intero territorio nazionale

  • la predisposizione di procedure per l’assicurazione della qualità dei dati analitici;

  • il coordinamento delle attività di confronto interlaboratorio finalizzate alla valutazione delle prestazioni dei laboratori partecipanti.

  • campagne ed attività straordinarie di monitoraggio ambientale.

Il Centro inoltre fornisce supporto strategico e consulenza tecnico-scientifica al  MITE, collabora e concorre alle attività per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale. Inoltre contribuisce alla predisposizione di documenti per l’Agenzia Europea dell’Ambiente, alle attività di sorveglianza ambientale ed offre supporto tecnico-scientifico per le crisi e le emergenze ambientali.

Per ottemperare agli obiettivi e compiti prefissati, il Centro si è strutturato con una ripartizione di 5 Aree con una modalità di lavoro a matrice per aumentare l’efficienza, la cooperazione e l’interconnessione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: Area Metrologia, Chimica, Biologia, Ecotossicologia, Fisica.

1.4 La nascita del SNPA

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente viene istituito con la Legge n.132 del 28 giugno 2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.166 del 18 luglio 2015, entrata in vigore il 14 gennaio 2017.

I compiti del SNPA sono:

  • attività ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale;

  • monitoraggio dello stato dell’ambiente;

  • controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

  • attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni;

  • supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale;

  • raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione;

  • esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale.

1.5 Le funzioni delle ARPA

Le ARPA in un’ottica di collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali (ASL) esercitano funzioni di controllo ambientale e sanitario, e per tale compito si avvalgono di chimici, fisici, biologi, ingegneri, geologi, statistici ecc. dislocati in vari osservatori ambientali che attengono alla chimica ambientale, la fisica ambientale, la medicina biotossicologica ecc.

Esprimono pareri, supportano le regioni nella redazione dei Piani Regionali di Bonifica e partecipano alle commissioni e conferenze di servizi, promuovono un’educazione ambientale anche attraverso i rispettivi siti internet.

Le principali funzioni attribuite alle ARPA possono essere così riassunte:

  • controllo di fonti e di fattori di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, acustico ed elettromagnetico;

  • monitoraggio delle diverse componenti ambientali: clima, qualità dell’aria, delle acque, caratterizzazione del suolo, livello sonoro dell’ambiente;

  • controllo e vigilanza del rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni dei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in materie ambientali;

  • supporto tecnico-scientifico, strumentale ed analitico agli enti titolari con funzioni di programmazione e amministrazione attiva in campo ambientale (Regioni, Province e Comuni);

  • sviluppo di un sistema informativo ambientale di supporto agli enti istituzionali e a disposizione delle organizzazioni sociali interessate.

1.5 AssoARPA

AssoARPA è l’associazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale.

L’Associazione opera senza scopo di lucro, al fine di realizzare elevati livelli di integrazione e di sviluppo delle politiche delle Agenzie associate, nelle materie inerenti:

  • la gestione strategica;

  • le relazioni istituzionali e sociali;

  • i sistemi di finanziamento delle attività ed i criteri di quantificazione dei relativi costi;

  • l’organizzazione del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane, la gestione dei rapporti di lavoro e delle connesse relazioni sindacali;

  • ogni altra tematica tecnica, giuridica ed amministrativa di comune interesse per gli associati stessi.

Nata alla fine degli anni ’90 per promuovere presso gli interlocutori di livello nazionale, istituzionali e non, tutte le iniziative a tutela degli interessi degli associati, dal 23 marzo 2015 si è costituita quale associazione giuridicamente riconosciuta, acquisendo autonoma personalità giuridica e portando le Agenzie ad avere un proprio patrimonio e ad ampliare le proprie attività.

Il Sistema delle Agenzie Ambientali istituito nel 1994 a seguito del Referendum sui controlli ambientali, oltre all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT, ora ISPRA) conta oggi la presenza sul territorio nazionale di 20 tra le Agenzie Regionali (ARPA) e delle Province Autonome (APPA).

È un esempio di sistema federativo consolidato, che con gli oltre 9.800 operatori addetti a livello regionale e provinciale, coniuga conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali garantita da azioni di controllo sulle attività e monitoraggio dello stato delle risorse ambientali, con il supporto tecnico alle politiche nazionali e locali di prevenzione e protezione dell’ambiente, così da costituire punto di riferimento, tanto istituzionale quanto tecnico-scientifico, per l’intero Paese.

Le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, quali enti operanti nella dimensione regionale e delle autonomie locali avvertono, proprio in virtù della delicatezza ed importanza del momento, un fondamentale bisogno di condivisione, approfondimento, integrazione e rappresentazione delle proprie istanze nelle competenti sedi istituzionali, con l’ambizione di diventare, attraverso l’associazione, sempre più Organismo di supporto tecnico-scientifico ai diversi livelli della governance ambientale del nostro Paese.

L’Ufficio di Presidenza è l’organo dell’Associazione al quale compete l’attuazione delle linee di indirizzo e delle decisioni assunte dall’Assemblea.

È composto dal Presidente, da quattro Vice Presidenti eletti dall’Assemblea tra i legali rappresentanti delle Agenzie associate, secondo criteri di rappresentatività territoriale e di genere. I rispettivi incarichi, rinnovabili una sola volta, hanno durata triennale.

L’Assemblea degli Associati è composta dai legali rappresentanti di ogni Agenzia regionale o provinciale aderente.

Tra i suoi compiti principali sono previsti, tra l’altro, l’ approvazione degli atti fondamentali dell’Associazione, ivi compresi il contributo associativo annuale, i bilanci preventivi e consuntivi rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 aprile di ciascun anno nonché i programmi di attività e le modifiche statutarie.

L’Assemblea è composta dai Direttori Generali delle Agenzie associate.

CAPITOLO SECONDO

LE AGENZIE REGIONALI PER L’AMBIENTE ITALIANE

Sommario: 2.1 Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo; 2.2 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Basilicata; 2.3 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Calabria; 2.4 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Campania; 2.4.1 Il Servizio Emergenze Ambientali; 2.5 Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia Romagna; 2.6 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Friuli – Venezia Giulia; 2.7 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lazio; 2.8 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Liguria; 2.9 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lombardia; 2.10 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Marche; 2.11 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Molise; 2.12 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Piemonte; 2.13 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Puglia; 2.14 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sardegna; 2.15 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sicilia; 2.16 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Toscana; 2.17 Agenzia Provinciale per l’Ambiente e la Tutela del clima Trentino Alto Adige – Bolzano; 2.18 Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente Trentino Alto Adige – Trento ; 2.19 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Umbria; 2.20 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Valle d’Aosta; 2.21 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Veneto

2.1 Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo

L’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo è stata istituita con la Legge Regionale n.64 del 29 luglio 1998 Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente”.

L’ARTA Abruzzo ha sede a Pescara, in Viale Guglielmo Marconi n.178.

Comincia ad operare nel gennaio 2000 utilizzando utilizzando le risorse umane e strumentali degli ex P.M.I.P. (Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione) delle USL.

Le competenze sono:

  • compiti e funzioni in materia di controlli e monitoraggio ambientale di fattori fisici, chimici, geologici e biologici, in materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualità dell’aria, delle acque e del suolo;

  • compiti e funzioni in materia di formazione ed educazione ambientale;

  • predisposizione di studi, ricerche, pareri in materia di prevenzione, protezione e tutela ambientale anche in collaborazione con le Università della Regione, in applicazione del D.P.R. 203/88, del D.Lgs. 22/97, del D. Lgs. 152/99 ecc.;

  • attività di studio, ricerca e controllo dell’ambiente marino e costiero; degli aspetti fitosanitari del verde pubblico e delle Aree Naturali Protette nonché dei prodotti agricoli esposti ad inquinamento;

  • svolgimento di attività di supporto tecnico scientifico per conto della Regione, Enti Locali (Province e Comuni), per le attività connesse all’approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;

  • rilascio di certificazioni ambientali quali: EMAS, ISO 14001, V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale;

  • collaborazione con l’ANPA e partecipazione a programmi comunitari e nazionali di ricerca e sviluppo in campo ambientale;

  • funzioni inerenti le attività di laboratori deputati al controllo ufficiale dell’acqua destinata ad uso umano;

  • gestione del sistema telematico di documentazione legislativa e tecnico-scientifica in materia di prevenzione e tutela dell’ambiente;

  • prestazioni a favore di privati purché le stesse non risultino incompatibili dal punto di vista dell’imparzialità che l’Agenzia è tenuta a garantire nell’esercizio dei compiti di istituto;

  • erogazione di servizi per il conseguimento dei fini istituzionali anche in rapporto a progetti predisposti da Enti territoriali che prevedono oneri a carico dell’utente.

2.2 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Basilicata

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Basilicata è stata istituita con la Legge Regionale n.27 del 19 maggio 1997 Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata”.

L’ARPAB ha sede a Potenza, in Via della Fisica n.18 C/D.

L’ARPAB si articola in una Direzione Generale comprensiva di un settore amministrativo e in un’Area Tecnica articolata in un settore regionale Monitoraggio e controllo, un settore laboratori, un settore regionale valutazioni ambientali.

2.3 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Calabria

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Calabria è stata istituita con la Legge Regionale n.20 del 03 agosto 1999 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria”.

L’ARPACAL ha sede a Catanzaro Lido (CZ), in via Lungomare.

È presente sul territorio regionale con una Direzione Generale con funzione di indirizzo strategico e coordinamento, cinque Dipartimenti provinciali e Centri Specializzati di livello regionale.

I dipartimenti sono:

  • Dipartimento di Catanzaro;

  • Dipartimento di Cosenza;

  • Dipartimento di Crotone;

  • Dipartimento di Reggio Calabria;

  • Dipartimento di Vibo Valentia.

2.4 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Campania

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Campania è stata istituita con la Legge Regionale n.10 del 29 luglio 1998 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.46 del 10 agosto 1998.

L’ARPAC ha sede a Napoli, in via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro polifunzionale, Torre 1 – Complesso INAIL.

L’organizzazione “a rete” di ARPAC si compone di una struttura centrale, con sede a Napoli, e cinque Dipartimenti Provinciali con sede ad Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

La struttura centrale (Direzione Generale, Direzione Tecnica e Direzione Amministrativa) definisce le politiche di indirizzo e di sviluppo, coordina le attività tecnico-scientifiche e amministrative dell’ente e ne elabora le strategie di comunicazione.

I Dipartimenti Provinciali si articolano, ciascuno, in un’Area Analitica, dotata di laboratori per svolgere le funzioni analitiche affidate all’Agenzia, e in un’Area Territoriale con funzioni tecniche di monitoraggio, ispezione e controllo delle fonti di inquinamento.

Con l’entrata in vigore della Legge n.132 del 2016 le funzioni di ARPAC sono ascrivibili ai seguenti ambiti:

  • controllo di fonti e di fattori di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, acustico ed elettromagnetico;

  • monitoraggio delle diverse componenti ambientali: clima, qualità dell’aria, delle acque, caratterizzazione del suolo, livello sonoro dell’ambiente;

  • controllo e vigilanza del rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni dei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in materie ambientali;

  • supporto tecnico-scientifico, strumentale ed analitico agli enti titolari con funzioni di programmazione e amministrazione attiva in campo ambientale (Regioni, Provincie e Comuni);

  • sviluppo di un sistema informativo ambientale di supporto agli enti istituzionali e a disposizione delle organizzazioni sociali interessate.

Sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, i seguenti atti:

  1. il bilancio di previsione annuale e poliennale;

  2. gli impegni di spesa poliennali;

  3. il conto consuntivo;

  4. il programma annuale di attività;

  5. il regolamento;

f) la dotazione organica.

È previsto che i Comuni, le Città Metropolitana (ex Province), le comunità montane e le ASL possano avvalersi dell’Agenzia per le attività inerenti al controllo ambientale, attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico, sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma.

L’ARPAC sviluppa sul territorio regionale attività di controllo e monitoraggio orientate a tutelare la qualità del territorio, verificando che le attività svolte dall’uomo e quelle produttive in particolare non determinino condizioni di criticità ambientali per i territori della Regione Campania. L’organizzazione “a rete” di ARPAC permette di conseguire efficacemente questo obiettivo, a supporto di Istituzioni e di Enti.

Le attività connesse all’esercizio della funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente, così come integrate dalla Legge 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale – SNPA, pongono l’accento sullo svolgimento di funzioni rilevanti quali: il monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull’ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente.

Nel campo della prevenzione, monitoraggio e tutela ambientale, l’Agenzia opera sulla base degli obiettivi e degli atti di indirizzo e coordinamento definiti dalla Regione, nonché dei piani regionali di intervento per la protezione dell’ambiente. In particolare, il ruolo di ARPAC nel monitoraggio ambientale viene attuato attraverso l’UOC Monitoraggi e CEMEC (Centro Meteo Clima) della Direzione Tecnica nonchè mediante le attività svolte dalle U.O. incardinate presso le Aree Territoriali dei Dipartimenti Provinciali.

Attraverso le citate articolazioni, ARPAC garantisce lo svolgimento delle attività per il monitoraggio delle acque superficiali interne e sotterranee, incluse quelle di transizione, e delle acque di balneazione; realizza campagne di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente, anche con laboratori mobili e sistemi di campionamento portatili.

ARPAC esercita le attività di controllo attraverso le Aree Territoriali dei cinque Dipartimenti Provinciali.

L’Area Territoriale (U.O. Complessa) esercita compiti di ispezione, controlli, sopralluoghi, studi e valutazioni, campionamenti, monitoraggi, misure, acquisizione dati, documentazioni tecniche, accertamenti in loco, predisposizione di pareri istruttori.

Assicura la programmazione, l’organizzazione ed il coordinamento delle attività delle UU.OO. ad essa afferenti e la corretta applicazione delle procedure amministrative e dei protocolli tecnico-scientifici stabiliti, nonché la tempestiva informazione, nell’ambito delle proprie competenze, alle Amministrazioni interessate per l’adozione delle misure cautelari di emergenza e di comunicazione del rischio necessarie a livello regionale, provinciale e locale. In materia di AIA, VIA, ARIR e gestione delle emergenze.

L’Area Territoriale dei Dipartimenti è articolata in Unità Operative (U.O.) che effettuano il controllo e campionamento delle emissioni industriali, degli scarichi di acque reflue e il monitoraggio degli agenti fisici, ai sensi della normativa vigente, nonché ispezioni finalizzate al campionamento di rifiuti, suolo e acque sotterranee di siti contaminati, in corso di interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza, messa in sicurezza operativa e bonifica. Inoltre effettuano le attività di ispezione, controllo e campionamento in materia di riutilizzo di terre e rocce da scavo e sullo spandimento di liquami zootecnici e acque di vegetazione.

2.4.1 Il Servizio Emergenze Ambientali

Nel 2001, durante l’emergenza rifiuti, venne istituito il Servizio Emergenze Ambientali, organizzato in: settore rifiuti, settore danno ambientale, settore acque, settore radiazioni ionizzanti, settore cave e settore frantoi oleari.

2.4.2 I laboratori dell’ARPAC

Il Laboratorio Acque Uso Umano effettua le determinazioni analitiche per il controllo della conformità alle normative vigenti delle acque ad uso umano, esercitando le seguenti principali competenze:

  • esegue le attività analitiche, a supporto delle AA.SS.LL, per la verifica della qualità delle acque ad uso umano ai sensi della normativa vigente e fornisce supporto tecnico nella definizione dei punti di prelievo e dei parametri da determinare;

  • esegue le attività di controllo analitico per la classificazione delle acque grezze superficiali destinate all’uso potabile in base al D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;

  • esegue le attività analitiche di tipo chimico e microbiologico per il controllo di campioni di acque minerali ai sensi della normativa vigente e di tipo chimico e microbiologico necessaria per la classificazione delle acque minerali, ove autorizzata dal Ministero della Salute;

  • esegue le attività analitiche di tipo microbiologico per la verifica della conformità delle acque di balneazione alla normativa vigente. Le analisi sono svolte principalmente a supporto delle AA.SS.LL, NAS, CC, Polizia di Stato.

I Laboratori Multisito Alimenti di ARPAC, ubicati presso i Dipartimenti di Benevento e Napoli, effettuano i controlli analitici di tipo chimico e microbiologico per verificare la conformità degli alimenti alle normative, sulla scorta dei Piani predisposti dalla Regione Campania, esercitando le seguenti principali competenze:

  • eseguono le attività di analisi e forniscono il supporto tecnico-scientifico per i controlli su materiali a contatto con alimenti e bevande;

  • eseguono le attività di analisi di tipo microbiologico, chimico e fisico sui campioni di alimenti e bevande, e ne rilevano le non conformità rispetto alla normativa vigente.

In virtù delle suddette competenze, essi rivestono la funzione di “Laboratorio Ufficiale” secondo quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo n. 625/2017. Infatti, il Regolamento n. 625/2017 disciplina i controlli effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall’Unione o dagli Stati membri in applicazione alla legislazione dell’Unione nel settore, tra gli altri, relativi agli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti. Il citato Regolamento si applica anche ai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità a quanto prescritto dalla normativa per prodotti alimentari destinati al consumo umano che entrano nell’Unione o destinati all’esportazione dall’Unione. La designazione di “Laboratorio Ufficiale” viene fatta dall’autorità competente in materia che, in questo caso, è la Regione Campania che ne verifica il rispetto di requisiti molto stringenti ai sensi dell’art. 37 comma 4.

Le principali linee di attività nel settore della sicurezza alimentare riguardano le attività analitiche relative allo svolgimento del piano di monitoraggio regionale per la sicurezza alimentare (DPAR), a richieste da parte dell’Autorità Sanitarie in seguito ad eventi di tossinfezione alimentare nonché ad accertamenti su su reperti inviati dall’Autorità Giudiziaria o prelievi effettuati dai NAS.

I Laboratori Multisito Inquinamento Atmosferico operano, su scala regionale, per le attività analitiche relative ai controlli chimici sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell’aria ambiente, esercitando le seguenti principali competenze:

  • analisi per il controllo delle emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente;

  • analisi per il controllo della qualità dell’aria ai sensi della normativa vigente;

  • analisi per il controllo delle deposizioni atmosferiche.

2.4.3 Formazione

La formazione ricopre, oggi, in ARPAC, un ruolo fondamentale nel processo relativo all’aggiornamento delle competenze del personale, allo sviluppo di nuove e diverse figure professionali e alla riqualificazione di quelle esistenti.

Essa, infatti, non è più concepita come attività episodica e discontinua, lasciata alla sensibilità o alla estemporanea opportunità del singolo, ma tende a diventare processo organico ai bisogni dell’organizzazione ponendosi l’obiettivo di attivare la dimensione dell’apprendimento e di ancorarlo al sistema delle competenze, che è punto focale del rapporto individuo-organizzazione.

L’intersecarsi della formazione con la dimensione della prassi operativa e del lavoro comporta la necessità di affrancarla da concezioni e metodologie di stampo accademico-scolastico di tipo trasmissivo, per favorire il passaggio a metodologie che attivino l’apprendimento come processo mediante il quale l’esperienza, il fare, l’applicazione sul campo, la sua elaborazione e trasformazione, diventano il motore per la conoscenza e il cambiamento, e dunque per l’apprendimento.

Ciò comporta che la formazione non può più limitarsi a “corsi d’aula”, ma debba assumere il contesto dell’esperienza lavorativa, come il terreno in cui “si impara ad imparare”.

In tale ottica grande rilievo assume oggi, in ARPAC, il Knowledge management, vale a dire diffusione e condivisione del sapere e delle conoscenze; tale approccio migliora qualità ed efficienza di pratiche, processi e attività lavorative attraverso la condivisione di best practice e la crescita di competenze individuali e di gruppo, generando un clima collaborativo, in grado di stimolare coinvolgimento e motivazione del personale.

In ARPAC, l’intero processo di formazione è regolamentato da unapposita procedura gestionale che prevede fasi salienti a partire dalla richiesta dei bisogni di formazione, dalla predisposizione del Piano di prospettiva annuale e triennale, dall’offerta formativa interna, dalla realizzazione delle iniziative previste, fino alla loro valutazione.

L’intera attività formativa costituisce, quindi, l’occasione non solo di migliorare la professionalità dei singoli, ma anche di migliorare la funzionalità dei servizi, l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni erogate.L’ARPA Campania, allo scopo di diffondere la conoscenza dei temi ambientali e di promuovere e favorire interscambi culturali tra il settore della formazione e il mondo del lavoro, accoglie presso le proprie strutture tirocini formativi e di orientamento.

I tirocini formativi e di orientamento sono esperienze di alternanza studio lavoro finalizzate ad arricchire la formazione degli studenti, ad agevolare le scelte professionali e a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. L’offerta di tirocini in ARPAC è programmata annualmente in base alla disponibilità delle singole strutture.

L’ARPA Campania, con deliberazione annuale adotta il “Programma annuale per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento” che limita l’attivazione dei tirocini presso l’Agenzia ai soli studenti di università, istituzioni scolastiche, in corso di studi (così detti “tirocini curriculari”).

L’Arpa Campania disciplina i tirocini formativi con il proprio Regolamento approvato con Delibera n.188 del 15/06/2017.

2.5 Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia Romagna

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Emilia – Romagna è stata istituita con la Legge Regionale n.4 del 19 aprile 1995 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia Romagna”.

L’ARPAE ha sede a Bologna, in via Po n.5.

Le funzioni dell’ARPAE sono state integrate nell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna, istituita con la Legge Regionale n.13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” ed operativa dal primo gennaio 2016.

Esercita attività di autorizzazione, concessione, monitoraggio dello stato ambientale, vigilanza e controllo e analisi analitiche e aggiunge, alle attività di tutela ambientale, quelle rivolte al campo dell’energia, la “e” nel suo acronimo. E’ impegnata nello sviluppo di sistemi e modelli di previsione per migliorare il monitoraggio e la conoscenza dei sistemi ambientali e dei fattori sia antropici che naturali che su di essi incidono, monitorando le nuove forme di inquinamento e di degrado degli ecosistemi.

La “P” della sigla sta per prevenzione e indica, da parte della Regione Emilia-Romagna, una visione ampia attribuita alla complessità ambientale declinata affiancando, al presidio dei territori, anche la progettualità e il sostegno allo sviluppo sostenibile, la prevenzione appunto. L’Agenzia favorisce la sostenibilità delle attività umane che influiscono sull’ambiente, sulla salute, sulla sicurezza del territorio, sia attraverso i controlli previsti dalle norme, sia attraverso attività di prevenzione nel rilascio delle autorizzazioni ambientali e concessioni, studi, progetti, comunicazione ambientale.

Infine, ARPAE ha un ruolo chiave anche nell’osservazione, previsione, ricerca e sviluppo in campo meteorologico e climatologico, affrontando le tematiche conoscitive alla base delle politiche di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico, così come svolge importanti studi di ricerca nell’ambito dei temi epidemiologici e tossicologici connessi al complesso binomio ambiente-salute. La mission dell’Agenzia è dunque: “assicurare le autorizzazioni e concessioni, il monitoraggio, il controllo e la prevenzione ambientali per favorire la sostenibilità, la tutela della salute, la sicurezza del territorio e la valorizzazione delle risorse e della conoscenza ambientale”.

2.6 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Friuli – Venezia Giulia

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Friuli Venezia Giulia è stata istituita con la Legge Regionale n.6 del 3 marzo 1998 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente”.

L’ARPA FVG ha sede a Palmanova (UD), in Via Benedetto Cairoli n.14

L’ARPA FVG svolge i suoi compiti con le seguenti finalità:

  • mantenere, sviluppare e potenziare le attività di tutela e di promozione della qualità degli ecosistemi naturali e degli ecosistemi antropizzati;

  • controllare e prevenire i fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana;

  • perseguire la massima integrazione e coordinamento delle attività svolte in materia ambientale ed igienico-sanitaria dai diversi livelli istituzionali.

L’ARPA FVG opera autonomamente sulla base del suo regolamento organizzativo, attualizzato nel 2015, approvato dalla Giunta Regionale.

L’ARPA FVG, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 28 giugno 2016, n. 132 d’Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, persegue il principio di terzietà a garanzia della popolazione e degli amministratori pubblici, nonché di autorevolezza dei dati, producendo informazioni tempestive e pertinenti, onde disporre di una base solida su cui fondare le strategie ambientali.

Sul piano regionale la finalità di ARPA FVG è quella di garantire un’adeguata risposta alla domanda crescente di servizi e di conoscenza ambientale, mentre su quello nazionale l’Agenzia fa parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, quale sistema a rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali.

L’ARPA FVG si pone lo scopo di operare come un’organizzazione allineata ai migliori standard nazionali e internazionali di qualità, tecnologici e di processo, che sia proattiva nella comunicazione, capace di creare joint venture con università ed enti di ricerca, attuando i principi dello sviluppo sostenibile, volti all’integrazione delle competenze e delle risorse culturali di un territorio, aprendosi a esperienze diversificate in contesti anche sovra regionali.

2.7 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lazio

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lazio è stata istituita con la Legge Regionale n.45 del 6 ottobre 1998 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lazio”.

L’ARPA Lazio ha sede a Rieti, in Via Giuseppe Garibaldi n.114

L’ARPA Lazio offre la sua consolidata esperienza tecnico-scientifica a supporto della Regione Lazio, delle province, dei comuni, delle ASL e di altri soggetti istituzionali presenti sul territorio regionale per tutto quanto previsto dall’art. 3 della citata legge istitutiva e, principalmente, in merito a:

  • monitoraggio dello stato dell’ambiente e delle diverse matrici (aria, acqua, suolo etc);

  • controlli sulle fonti di pressione ambientale determinate da attività umane che producono impatti diretti sull’ambiente (scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, campi elettromagnetici, rumore etc);

  • consulenze e pareri in materia di autorizzazioni a valutazioni ambientali (AIA, VIA, VAS, bonifiche etc);

  • attività analitiche nel campo della prevenzione primaria (alimenti, acque a consumo umano, balneazione etc).

Inoltre, coerentemente con i criteri di trasparenza pubblica e attraverso costanti azioni di informazione, comunicazione e educazione ambientale, l’ARPA Lazio offre a cittadini e imprese gli strumenti per conoscere e valutare lo stato dell’ambiente in cui vivono e operano.

2.8 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Liguria

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Liguria è stata istituita con la Legge Regionale n.39 del 27 aprile 1995 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ligure”.

L’ARPAL ha sede a Genova, in Via Carlo Bombrini n.8

È l’Ente pubblico di riferimento in materia ambientale, operativo dal 1 gennaio 1998 a supporto di Regione, Province e Comuni per:

  • la protezione dell’ambiente e della natura;

  • la tutela delle risorse idriche;

  • la difesa del suolo;

  • la protezione civile;

  • la prevenzione e promozione della salute collettiva e della sicurezza.

Attualmente l’Agenzia è regolata dalla Legge Regionale n.20 del 4 agosto 2006 e s.m.i. Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale, che mantiene in capo ad ARPAL le competenze istituzionali in campo ambientale. 

2.9 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lombardia

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lombardia è stata istituita con la Legge Regionale n.16 del 14 agosto 1999 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente”.

L’ARPA Lombardia ha sede a Milano, in Via Ippolito Rosellini n.17

Si occupa della prevenzione e della protezione dell’ambiente, affiancando le istituzioni regionali e locali in molteplici attività: dalla lotta all’inquinamento atmosferico e acustico agli interventi per la tutela delle acque superficiali e sotterranee, dal monitoraggio dei campi elettromagnetici alle indagini sulla contaminazione del suolo e sui processi di bonifica.

Svolge attività di raccolta ed elaborazione di dati necessari a supportare le scelte politiche ambientali di Regione Lombardia, Province, Comuni, Comunità montane, ATS (ex Asl) e di altri enti pubblici del territorio regionale.

Inoltre, coerentemente ai criteri di trasparenza pubblica, attraverso azioni di informazione, comunicazione ed educazione ambientale, permette a cittadini e imprese di conoscere e valutare lo stato dell’ambiente in cui vivono e operano e di reperire agevolmente indicazioni sulle attività ad essa delegate.

Nel rispetto della propria autonomia operativa e gestionale, ARPA Lombardia affronta la trasversalità e la complessità delle problematiche ambientali in sinergia con i diversi soggetti di riferimento sul territorio, attraverso azioni di interazione e collaborazione, nonché grazie al confronto continuo con il mondo della ricerca nazionale ed internazionale.

2.10 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Marche

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Marche è stata istituita con la Legge Regionale n.60 del 2 settembre 1997 “Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche”. L’ARPAM ha sede a Ancona, in Via Luigi Ruggieri n.5

La legge succitata, disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’ARPAM stessa, il suo coordinamento con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio Sanitario Regionale e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali e alla prevenzione collettiva.

Il 18 ottobre 1999 è divenuta operativa, con la nomina ufficiale del Direttore Generale da parte del Presidente della Giunta Regionale. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell’ARPAM ed è il responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta Regione Marche, nonché della corretta gestione delle risorse ed è titolare di tutti i poteri gestionali di ordinaria amministrazione dell’Agenzia. E’ coadiuvato da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Tecnico-scientifico che esprimono parere, per quanto di competenza, sui provvedimenti da adottare.

Per l’esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla legge istitutiva, l’ARPAM si articola in una Struttura Centrale, sita in Ancona, e Dipartimenti Provinciali, siti nei cinque capoluoghi di provincia che costituiscono la rete tecnico-scientifica dell’Agenzia ed esercitano funzioni operative tramite la loro articolazione in Servizi Territoriali e Tecnici, a loro volta suddivisi in Unità Operative.

Dalla sua costituzione, sono state assegnate all’ ARPAM le dotazioni organiche esistenti presso i Servizi Multizonali di Sanità Pubblica delle AUSL (SMSP).

L’ARPAM svolge le attività tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle funzioni di interesse regionale di cui all’art. 1 della legge 61/94 ed in particolare fornisce prestazioni e servizi in molteplici campi di azione a supporto di Regione, Enti locali, ASUR, ma anche di imprese e privati cittadini, ai fini della elaborazione di programmi di intervento per la prevenzione, controllo e vigilanza in materia di igiene e salvaguardia dell’ambiente e di verifica della salubrità degli ambienti di vita. Nel caso in cui particolari situazioni potessero configurare conflitti d’interesse, le attività di prova non vengono eseguite.

2.11 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Molise

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Molise è stata istituita con la Legge Regionale n.38 del 13 dicembre 1999 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise”.

L’ARPAM ha sede a Campobasso, in Via Luigi d’Amato n.15

È preposta all’esercizio delle funzioni e delle attività tecnico-scientifiche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, alla realizzazione di iniziative di ricerca in materia ambientale, all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario.

L’ARPA Molise è, altresì, preposta a tutti i compiti ad essa attribuiti con legge dello Stato e della Regione Molise ovvero acquisiti in regime convenzionale, in relazione agli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale e dal Comitato Regionale di Indirizzo, di cui all’art. 8 della legge istitutiva.

L’ARPA Molise organizza e svolge la proprie attività con le modalità stabilite secondo rigorosi principi di partecipazione, trasparenza e di economicità.

La Direzione Generale assolve alle seguenti funzioni:

  • funzione tecnico-scientifica e di studio e ricerca;

  • funzione gestionale ed amministrativa;

  • funzione di controllo di gestione;

  • funzione informatica;

  • funzione attinente alla informazione, alla comunicazione ed alla educazione ambientale;

  • funzione di prevenzione e protezione, in campo ambientale, secondo la disciplina del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

  • funzione di controllo e sviluppo della qualità dei servizi;

  • funzione di monitoraggio meteorologico a scala regionale;

  • funzione di tutela e difesa del suolo.

2.12 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Piemonte

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Piemonte è stata istituita con la Legge Regionale n.60 del 13 aprile 1995 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale”.

L’ARPA Piemonte ha sede a Torino, in Via Pio VII n.9

È posta sotto la vigilanza del Presidente della Giunta Regionale per garantire l’attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della previsione, prevenzione e tutela ambientale.

Nell’Agenzia lavorano circa 1000 dipendenti. Tra questi ci sono professionalità diverse che vedono laureati in quasi tutte le discipline tecnico-scientifiche e umanistiche.

La formazione tecnico-scientifica è la più diffusa nelle attività di laboratorio, di produzione di servizi ambientali e di tutela del territorio.

2.13 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Puglia

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Puglia è stata istituita con la Legge Regionale n.6 del 22 gennaio 1999 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale”.

L’ARPA Puglia ha sede a Bari, in Corso Trieste n.27

ARPA Puglia è preposta all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall’art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività.

Ai sensi dell’art. 5 della legge istitutiva sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore Generale
b) il Comitato di indirizzo
c) il Collegio dei revisori

La struttura organizzativa centrale è individuata nella Direzione Generale, costituita dal Direttore Generale che si avvale di un Direttore Scientifico e da un Direttore Amministrativo.

ARPA Puglia si articola inoltre  in Dipartimenti Provinciali che costituiscono la struttura organizzativa dell’Agenzia nel territorio regionale ed è presente in ogni provincia con i suoi Dipartimenti Ambientali Provinciali (DAP).

2.14 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sardegna

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sardegna è stata istituita con la Legge Regionale n.6 del 18 maggio 2006 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Sardegna”.

L’ARPAS ha sede a Cagliari, in via Contivecchi n.7

È un’agenzia regionale che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela e miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati. L’Agenzia è l’organo tecnico che supporta le autorità competenti in materia di programmazione, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del territorio: la competenza tecnico-scientifica è la sua componente distintiva e qualificante.

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna esercita in particolare funzioni di:

  • controllo delle fonti di pressioni ambientali determinate dalle attività umane che, prelevando risorse ed interagendo con l’ambiente circostante, producono degli impatti sull’ambiente (scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, radiazioni, ecc.);

  • monitoraggio dello stato dell’ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse matrici (acqua, aria, suolo, ecc.);

  • supporto tecnico alla pubblica amministrazione nel definire le risposte messe in atto per fronteggiare le pressioni e migliorare così lo stato dell’ambiente (Piani, progetti, ecc.).

2.15 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sicilia

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sicilia è stata istituita con la Legge Regionale n.6 del 3 maggio 2001 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”, art. 90, comma 1 (modificato e integrato dall’art. 94 “Disposizioni per l’ARPA” della Legge Regionale n.4 del 16 aprile 2003 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003e dall’art. 35 “Assetto organizzativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambientedella Legge Regionale n.9 del 31 maggio 2004 “Provvedimenti urgenti in materia finanziaria”.

L’ARPAS, che ha sede a Palermo in via San Lorenzo 312/G, è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale e amministrativa, è posta sotto la vigilanza dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana da cui vengono emanati gli indirizzi programmatici.

Al vertice della Direzione Generale è collocato il Direttore Generale, il Dr. Vincenzo Infantino.

Attraverso il Decreto Assessoriale (Assessorato della Sanità) del 6 agosto 2004 “Organizzazione del Laboratorio di sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali” ci fu la separazione della sezione “medica” che confluisce negli Laboratori di Sanità Pubblica (istituiti con tale Decreto) e la sezione “chimica” che rimane nell’ARPA Sicilia.

All’Agenzia è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale pari 29 milioni di euro per svolgere le attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie.

All’Agenzia è assegnata una quota di finanziamento regionale (ARTA) pari al 10 % dell’importo assegnato con il fondo del servizio sanitario regionale.

All’Agenzia è assegnata anche una quota di finanziamento annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale proporzionale al piano della perfomance da negoziare anno per anno con l’Assessorato regionale della salute.

Le entrate del bilancio dell’Agenzia sono costituite essenzialmente dai seguenti finanziamenti:

  • bilancio regionale

  • proventi derivanti da attività a pagamento

Il finanziamento regionale costituisce la maggiore entrata del bilancio dell’agenzia, mentre i proventi derivanti da attività a pagamento costituiscono una voce sempre meno rilevante.

Il territorio regionale presieduto da ARPA Sicilia si posiziona al 1° posto per estensione tra gli ambiti territoriali di competenza delle Agenzie Regionali. L’Italia è il paese europeo con il maggior numero di spiagge e siti di balneazione. Su 7375 km di coste italiane, 1483 km sono coste della Sicilia (oltre il 20%)

ARPA Sicilia svolge attività connesse all’esercizio della funzioni pubbliche  per la protezione dell’ambiente integrate secondo la nuova Legge n.132 del 28 giugno 2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”:

  • monitoraggio controllo e tutela ambientale finalizzati alla promozione di comportamenti culturali orientati ad uno sviluppo sostenibile;

  • accertamento tecnico, analitico e di controllo, di elaborazione, valutazione, documentazione connesse alle funzioni di prevenzione e protezione ambientale, nonché erogazione di prestazioni di supporto alla Regione, alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere;

  • consulenza, istruttoria e assistenza tecnico-scientifica a favore di enti ed istituzioni privati;

  • organizzazione e gestione del sistema informativo aziendale per la validazione dei dati rilevati ed alimentazione del sistema informativo regionale per l’ambiente;

  • promozione di iniziative di ricerca di base e applicata;

  • attivazione di sistemi di gestione e contabilità ambientale;

  • redazione dell’Annuario Regionale dei Dati Ambientali rilevati dall’Agenzia;

  • supporto alla Regione per la redazione della relazione sullo stato dell’ambiente;

  • promozione ed attuazione dell’educazione ambientale, comunicazione, formazione, aggiornamento professionale in materia ambientale;

  • protezione, controllo e monitoraggio degli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e dell’ambiente naturale;

  • cooperazione con gli enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione collettiva e della protezione ambientale.

2.16 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Toscana

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Toscana è stata istituita con la Legge Regionale n.66 del 18 aprile 1995 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana”.

L’ARPAT ha sede a Firenze, in via Nicola Porpora n.22

Effettua il monitoraggio dello stato dell’ambiente; svolge accertamenti sulle fonti di inquinamento e gli impatti che ne derivano, occupandosi dell’individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la salute dell’ambiente e dell’uomo.

Provvede alle ispezioni sul territorio toscano per controllare il rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e verificare che le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati dalle amministrazioni competenti siano rispettate;  effettua i controlli tecnici che serviranno alle autorità competenti per adottare i provvedimenti necessari alla tutela dell’ambiente.

Mette a disposizione delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini i risultati delle attività di controllo e monitoraggio e della collaborazione con altri soggetti produttori di informazione ambientale, attraverso un efficace ed esauriente sistema di diffusione della conoscenza ambientale.

Fornisce assistenza tecnica agli Enti pubblici nell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela ambientale: pareri, proposte di carattere tecnico-scientifico, supporto alle attività istruttorie.

L’Agenzia opera con un Sistema di gestione per la qualità riferito ai requisiti UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 17025, che integra con gli aspetti relativi alla sicurezza.

In particolare ARPAT effettua:

  • monitoraggio della qualità dell’aria e controllo delle emissioni in atmosfera;

  • monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee;

  • studio dell’ambiente marino-costiero e dell’ittiofauna;

  • difesa del suolo, con azioni di controllo sui produttori di rifiuti speciali e sui gestori di impianti di trattamento rifiuti;

  • controllo dell’inquinamento acustico;

  • monitoraggio dei campi elettromagnetici e controllo sugli impianti e sui siti coinvolti;

  • controllo e analisi di aria, acqua, suolo e rifiuti per verificare la presenza di amianto;

  • monitoraggio sui siti contenenti radon;

  • studio dei rapporti tra lo stato dell’ambiente e l’insorgenza di alcune malattie (epidemiologia ambientale);

  • gestione del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA);

  • organizzazione e diffusione della conoscenza ambientale attraverso la produzione e la promozione di dati ambientali, report, materiale divulgativo, notizie ecc..

2.17 Agenzia Provinciale per l’Ambiente e la Tutela del clima Trentino Alto Adige – Bolzano

L’Agenzia Provinciale per l’Ambiente e la Tutela del Clima è stata istituita con la Legge Provinciale n.26 del 19 dicembre 1995 “Agenzia Provinciale per l’Ambiente”.

L’Agenzia Provinciale per l’Ambiente e la Tutela del Clima ha sede a Bolzano, in via Amba Alagi n.5

È la maggiore istituzione altoatesina di esperti nella tutela tecnica dell’ambiente, nella prevenzione del clima e nella tutela delle risorse.

L’Agenzia, inoltre, svolge la funzione di Autorità Ambientale per la Provincia autonoma di Bolzano nei Programmi Europei e ha come compito principale quello di integrare la componente ambientale in tutti i settori d’azione dei Fondi in una prospettiva di sviluppo sostenibile nonché di assicurare la conformità delle azioni con la politica e la legislazione comunitaria.

Di seguito i principali compiti come Autorità Ambientale:

  • l’Agenzia collabora con le Autorità di Gestione dei Programmi comunitari;

  • partecipa ai Comitati di Pilotaggio e ai Comitati di Sorveglianza di cui è membra;

  • valuta gli effetti ambientali dei progetti che vengono presentati da partner progettuali altoatesini e/o che hanno una ricaduta sul territorio della Provincia;

  • partecipa in collaborazione con gli enti e le autorità competenti ai processi di valutazione e di monitoraggio ambientale dei programmi.

2.18 Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente Trentino Alto Adige – Trento

L’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente è stata istituita con la Legge Provinciale n.11 dell’11 settembre 1995 “Istituzione dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente”.

L’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ha sede a Trento, in via Clementino Vannetti n.31

L’APPA è una struttura organizzativa della Provincia – creata sul modello delle agenzie regionali e dell’Agenzia della Provincia Autonoma di Bolzano – dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile.

L’APPA, al pari delle altre Agenzie regionali, risponde all’esigenza di assicurare in tutto il territorio nazionale la presenza di autonomi organismi tecnici, in modo da rendere, tra l’altro, agevole ed omogenea la raccolta e l’elaborazione di dati in materia ambientale e consentire l’esercizio indipendente dell’attività di consulenza e di controllo tecnico.

A partire dal 2020, l’Agenzia ha inoltre acquisito nuove competenze in materia di cambiamenti climatici, rifiuti urbani e Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

2.19 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Umbria

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Umbria è stata istituita con la Legge Regionale n.9 del 6 marzo 1998 “Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente”.

L’ARPA Umbria ha sede a Perugia, in via Pievaiola n.207/B-2, in località San Sisto.

La mission dell’Agenzia è fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli altri Enti Locali nel campo della prevenzione dell’inquinamento e della tutela ambientale e, di conseguenza, di tutela della qualità della vita e della salute dei cittadini attraverso la conoscenza dello stato dell’ambiente e delle pressioni che su di esso agiscono.

Le attività dell’Agenzia riguardano numerosi temi fra i quali aria, acqua, elettromagnetismo, rumore, suolo, rifiuti, biodiversità, radioattività, formazione (attraverso la Scuola di Alta Formazione Ambientale), informazione e educazione ambientale.

2.20 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Valle d’Aosta

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Valle d’Aosta è stata istituita con la Legge Regionale n.41 del 4 settembre 1995 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e creazione, nell’ambito dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell’Unità operativa di microbiologia”.

L’ARPA Valle d’Aosta ha sede a Saint-Christophe (AO), in Località Grande Charrière n.44

Svolge le seguenti attività:

  • assicura il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che caratterizzano l’ambiente nelle sue diverse componenti: aria, acqua, suolo, ecc.; in questo ambito, ad esempio,  gestisce la rete di monitoraggio della qualità dell’aria;

  • si occupa del monitoraggio sul territorio regionale degli effetti delle dinamiche globali di cambiamento meteo-climatico;

  • assicura l’attività di supporto tecnico-scientifico all’Amministrazione regionale in materia di tutela dell’ambiente e di prevenzione dei rischi ambientali, anche nell’ambito della predisposizione e dell’attuazione di piani regionali di settore;

  • fornisce il supporto tecnico all’Amministrazione regionale, all’USL e agli enti pubblici ai fini autorizzativi e di controllo.

  • svolge attività tecniche e analitiche a supporto delle funzioni di vigilanza e ispezione ambientale del Corpo Forestale Valdostano;

  • effettua misure e valutazioni di impatti in ambiente di vita su richiesta di soggetti privati;

  • assicura la diffusione delle informazioni sui temi ambientali di propria competenza, anche attraverso la redazione di rapporti tecnici e della Relazione sullo stato dell’ambiente.

2.21 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Veneto

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Veneto è stata istituita con la Legge Regionale n.32 del 18 ottobre 1996 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Veneto”.

L’ARPAV ha sede a Padova, in via Ospedale Civile n.24

È divenuta operativa il 3 ottobre 1997.

L’ARPAV si articola in: Direzione Generale; Dipartimenti Provinciali e Regionali. La Direzione Generale si articola in più aree funzionali preposte all’espletamento di attività di natura amministrativa e tecnico-scientifica.

Svolge attività di:

  • prevenzione e controllo ambientale;

  • previsione, informazione ed elaborazione meteoclimatica e radarmeteorologica;

  • organizzazione e gestione del sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali;

  • promozione di attività di educazione ambientale ed informazione ambientale;

  • fornitura di supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale;

  • promozione di iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela ambientale.

CAPITOLO TERZO

LE AGENZIE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE EUROPEE E NON

Sommario: 3.1 Agenzia Statunitense per la Protezione dell’Ambiente (United States Environmental Protection Agency); 3.2 Agenzia Europea dell’Ambiente (European Environment Agency); 3.3 Agenzia Federale per l’Ambiente Austriaca (Environment Agency Austria – Umweltbundesamt); 3.4 Belgio ; 3.4.1 Agenzia per l’Ambiente fiamminga (Flanders Environment Agency); 3.4.2 Agenzia per l’ambiente di Vallonia (Portail environnement de Wallonie); 3.4.3 Istituto per l’Ambiente di Bruxelles (Brussels Instituut voor Milieubeheer); 3.5 Agenzia Esecutiva per l’Ambiente della Bulgaria (Executive Environment Agency of Bulgaria); 3.6 Dipartimento Ambientale di Cipro (Department of Environment); 3.7 Agenzia per la protezione dell’ambiente (Danish Environmental Protection Agency); 3.8 Istituto finlandese per l’Ambiente (Finnish Environmental Institute); 3.9 Agenzia per l’Ambiente e la gestione dell’Energia (Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie); 3.10 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente tedesca (Umweltbundesamt); 3.11 Centro Nazionale per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile; 3.12 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (Aplinkos Apsaugos Agentura); 3.13 Agenzia per la Protezione e la Pianificazione Ambientale (Environmental and Resources Authority); 3.14 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (Agencija za zastitu zivotne sredine); 3.15 Ispettorato per la Protezione dell’Ambiente polaccoo (Glowny Inspectorat Ochrony Srodowiska); 3.16 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente portoghese (Agencia portuguesa do ambiente); 3.17 Agenzia per la Protezione della Natura e la Conservazione del Paesaggio della Repubblica Ceca (Agentura Ochrany Prirody a Krajiny CR); 3.18 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Repubblica Slovacca (Slovak Environmental Agency); 3.19 Istituto Herman Ottò (Herman Ottò Institute)

3.1 Agenzia Statunitense per la Protezione dell’Ambiente (United States Environmental Protection Agency)

L’Agenzia per la protezione dell’ambiente (United States Environmental Protection Agency, in acronimo EPA o USEPA) è un’agenzia del governo federale degli Stati Uniti d’America, incaricata della protezione ambientale e quella della salute umana, perseguite attraverso la puntuale applicazione delle leggi approvate dal congresso degli Stati Uniti d’America.

L’Agenzia fu creata su proposta del presidente Nixon e divenne operativa dal 2 dicembre 1970. L’Agenzia è guidata da un direttore, nominato dal presidente e sottoposto a conferma del Senato.

L’EPA è autorizzata dal Congresso a scrivere regolamenti che spieghino i dettagli tecnici, operativi e legali necessari per attuare le leggi. I regolamenti si applicano a individui, aziende, governi statali o locali, istituzioni senza scopo di lucro o altri. 

Le normative sono codificate ogni anno nel Code of Federal Regulations (CFR) degli Stati Uniti.

Il registro federale (FR) è la pubblicazione quotidiana ufficiale di regole, norme proposte e avvisi di agenzie e organizzazioni federali, nonché ordini esecutivi e altri documenti presidenziali.

C’è una differenza tra il CFR e il FR.

Il FR annuncia le attività in corso delle agenzie e informa quando è possibile effettuare una proposta di regolamento.

Una volta emessa una decisione finale sotto forma di regolamento finale, il regolamento viene quindi codificato quando viene incorporato nel CFR.

3.2 Agenzia Europea dell’Ambiente (European Environment Agency)

È stata istituita dal Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, Istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale”, ed è nominata dal Regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 Istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale”.

L’AEA è composta dagli Stati membri dell’UE ed è aperta anche ad altri paesi che condividono l’interesse della Comunità europea e degli Stati membri per i suoi obiettivi. Attualmente l’Agenzia EA ha 33 paesi membri, ossia i 28 Stati membri dell’UE, piu’ l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia. L’Albania, la Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia hanno presentato una domanda congiunta di adesione e cooperano con l’AEA da diversi anni.

L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) opera con l’obiettivo di favorire uno sviluppo sostenibile, contribuendo al conseguimento di un miglioramento significativo e misurabile dell’ambiente europeo attraverso l’offerta di informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle decisioni politiche e al pubblico. L’AEA mira a essere la fonte primaria di conoscenze ambientali a livello europeo, a svolgere un ruolo di primo piano nel favorire la transizione verso una società sostenibile nel lungo periodo ed essere un’organizzazione di riferimento per la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di competenze ambientali.

I principali interlocutori dell’AEA sono la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea — che tiene conto in particolare delle necessità espresse dalle diverse presidenze dell’UE — e i paesi membri dell’AEA. In aggiunta a questo nucleo centrale di attori politici europei e nazionali, l’AEA collabora con altre istituzioni dell’UE, nonche’ con gruppi di interesse più ampi nella sfera politica, come organizzazioni non governative (ONG), comunità scientifiche e accademiche, organizzazioni imprenditoriali, società di consulenza e gruppi di esperti. Anche il pubblico è considerato dall’Agenzia un interlocutore importante, in linea con la legislazione comunitaria in vigore in materia di accesso alle informazioni ambientali e con gli sforzi dell’AEA per favorire l’attuazione delle politiche e raggiungere una piu’ ampia comprensione delle questioni legate all’ambiente e ai cambiamenti climatici. La politica si fonda su un ampio dibattito sociale e l’accettazione delle politiche ambientali si basa su un ampio consenso pubblico. L’AEA intende stabilire un dialogo bidirezionale con i propri utenti, al fine di identificare correttamente le loro necessità informative e assicurarsi che le informazioni fornite dall’Agenzia possano essere correttamente comprese e utilizzate. L’AEA coopera anche con il Kosovo, mentre la Groenlandia ha lo status di osservatore in diversi processi.

L’AEA fornisce valutazioni e informazioni sotto forma di relazioni, brevi note informative e articoli, materiale per la stampa, nonché una gamma di prodotti e servizi online. Questo materiale informativo riguarda lo stato dell’ambiente e le tendenze in atto, le pressioni sull’ambiente e i fattori economici e sociali che le determinano.

Il regolamento che istituisce l’AEA e la Rete europea d’informazione e di osservazione ambientale (Eionet) è stato adottato dalla Comunità europea nel 1990, mentre l’attività operativa vera e propria dell’Agenzia è iniziata nel 1994. Il personale dell’AEA proviene dai 33 paesi membri dell’Agenzia e lavora principalmente presso la sede centrale di Copenaghen. Al suo interno si contano esperti nel campo dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, della gestione dell’informazione e della comunicazione, che lavorano insieme per raccogliere, analizzare e interpretare le informazioni provenienti dai paesi membri al fine di comunicarle alle parti interessate e ai cittadini sia all’interno che all’esterno del sistema UE. Le sintesi delle principali relazioni, articoli vari e comunicati stampa vengono tradotti nelle lingue ufficiali dei paesi membri dell’AEA. Per agevolare la raccolta, la gestione e l’analisi dei dati, l’AEA ha costituito e gestisce sei Centri Tematici Europei (CTE), che si occupano delle principali aree ambientali e operative individuate nel programma di lavoro dell’Agenzia.

Il Consiglio di amministrazione dell’AEA (Management Board) è composto da un rappresentante per ciascuno dei 33 Paesi membri, da due rappresentanti della Commissione europea e da due esperti scientifici designati dal Parlamento europeo. Tra i compiti del Consiglio di amministrazione vi sono l’adozione dei programmi di lavoro dell’AEA, la nomina del Direttore esecutivo e la designazione dei membri del Comitato scientifico. Il Comitato scientifico dell’AEA è composto da un massimo di 20 esperti di una vasta gamma di tematiche ambientali. Esso costituisce l’organo consultivo del Consiglio d’amministrazione e del Direttore esecutivo per le questioni scientifiche. Il presidente del Comitato scientifico svolge la funzione di osservatore in seno al Consiglio d’amministrazione. Il Direttore esecutivo è responsabile nei riguardi del Consiglio di amministrazione per l’attuazione dei programmi di lavoro e per l’ordinaria amministrazione dell’AEA. L’AEA organizza le proprie attività in programmi di lavoro annuali nell’ambito di un Programma pluriennale di lavoro di durata quinquennale (Multiannual Work Programme/MAPW).

L’attuale Programma si articola in quattro aree principali:

  • offerta di informazioni di riferimento per l’attuazione delle politiche, con relativi commenti e osservazioni ai quadri politici, agli obiettivi e ai traguardi dell’UE attraverso informazioni continue in merito ai progressi compiuti su tematiche ambientali di primaria importanza;

  • valutazione delle sfide sistemiche attraverso analisi formulate in una prospettiva macro, intersettoriale e a lungo termine e quindi sostenendo le visioni di lungo periodo contenute nel 7° Programma d’azione europeo per l’ambiente;

  • co-creazione, condivisione e uso della conoscenza attraverso la creazione e la gestione delle reti di soggetti e sistemi informativi che formano la struttura portante e i presupposti irrinunciabili delle nostre attività di reporting;

  • gestione dell’AEA, con l’obiettivo di assicurare l’osservanza di tutte le norme che si applicano all’Agenzia continuando al tempo stesso a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione.

Le informazioni fornite dall’AEA provengono da un gran numero di fonti, raccolte in una rete di organismi ambientali nazionali (Eionet), formata da oltre 300 istituzioni in tutta Europa che collaborano con l’AEA. L’AEA è responsabile dello sviluppo della rete e del coordinamento delle sue attività. A tal fine, essa lavora a stretto contatto con i Punti focali nazionali, che in genere sono le agenzie ambientali nazionali o i ministeri dell’Ambiente dei Paesi membri, responsabili a loro volta del coordinamento a livello nazionale delle attività della rete. I compiti dei Punti focali nazionali comprendono, tra l’altro, lo sviluppo e la gestione della rispettiva rete nazionale, l’individuazione delle fonti di informazione nazionali nonché la raccolta e la trasmissione dei dati e delle informazioni derivanti dal monitoraggio e da altre attività. I Punti focali affiancano inoltre l’AEA nell’analisi delle informazioni raccolte e contribuiscono a comunicare le informazioni provenienti dall’Agenzia agli utenti finali nei Paesi membri. Altri importanti partner e fonti di informazione per l’AEA sono costituiti da organizzazioni europee ed internazionali quali l’Ufficio statistico (Eurostat) e il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP),l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). L’AEA lavora in stretta collaborazione con queste organizzazioni al fine di produrre informazioni e valutazioni per i suoi utenti. L’AEA aderisce inoltre alla rete informale delle Agenzie per la protezione dell’ambiente in Europa, nel cui ambito svolge funzioni di segretariato.

3.3 Agenzia Federale per l’Ambiente Austriaca (Environment Agency Austria – Umweltbundesamt)

Il 20 marzo 1985 la legge sul controllo ambientale è stata adottata dal Consiglio nazionale austriaco e l’Umweltbundesamt, l’Agenzia per l’ambiente austriaca, è entrata in vigore.

Nel 1999 ha ricevuto lo status giuridico di società a responsabilità limitata.

In oltre 35 anni di storia ha svolto un ruolo attivo nella protezione e nel monitoraggio ambientale in Austria e in Europa. Sviluppa strategie e soluzioni per i responsabili delle decisioni in politica, amministrazione ed economia.

Gli esperti sono specializzati nelle seguenti discipline scientifiche: biologia, chimica, gestione energetica e ambientale, pianificazione del paesaggio, tecnologia di processo, ingegneria ambientale e gestione dell’acqua, chimica tecnica, geografia, fisica, diritto, biologia molecolare, scienze nutrizionali, ecologia, studi tedeschi, fisica tecnica, amministrazione aziendale, farmacia, applicata geoscienze, microbiologia, protezione dell’ambiente industriale, scienze commerciali, sviluppo organizzativo, biotecnologia, gestione dei progetti, zoologia, meteorologia, ingegneria automobilistica, genetica, tecnologia alimentare, geologia tecnica, economia agraria, linguistica, scienze politiche, geologia, scienze dell’informazione, scienze dei sistemi ambientali, cartografia, medicina veterinaria, tecnologia ambientale, silvicoltura, sociologia, petrologia, gestione delle infrastrutture, scienze della comunicazione, forme alternative di energia.

Nel 2019 l’Agenzia per l’ambiente Austria ha realizzato un fatturato di 56,1 milioni di euro. I progetti nazionali hanno rappresentato 46,3 milioni di euro, i progetti internazionali 9,8 milioni di euro.

A livello internazionale sono attivamente coinvolti in più di 200 reti e organismi, collaborando con istituzioni internazionali come l’UNEP e l’OCSE e fornisce consulenza, ad esempio, al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

3.4 Belgio

Il Belgio è uno dei cinque Paesi europei a vantare una percentuale di riciclaggio dei rifiuti superiore al 50% ed è, dopo Germania e Austria, il più virtuoso. Nel riciclaggio degli imballaggi industriali e domestici, però, il Belgio è al primo posto (80%+). La ragione principale dietro il successo in questo settore è l’efficace sistema di raccolta differenziata degli imballaggi a livello domestico. Il Paese ha adottato i bidoni gialli, rossi, bianchi e blu, oltre a dei “container park” dove poter buttare rifiuti chimici non riciclabili ed estremamente dannosi per l’ambiente se dispersi o mischiati con altre tipologie di rifiuti. Ha promosso campagne pubblicitarie e progetti volti a coinvolgere scuole, uffici, luoghi pubblici e le città.

Il Belgio possiede tre Agenzie per la tutela dell’ambiente.

3.4.1 Agenzia per l’Ambiente fiamminga (Flanders Environment Agency)

È un’agenzia del governo fiammingo che lavora per un ambiente migliore nelle Fiandre.

Hanno un’ampia gamma di responsabilità in tema di acqua, aria e ambiente.

Contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di politica ambientale rendicontando lo stato dell’ambiente e prevenendo, limitando e invertendo gli impatti nocivi sui sistemi idrici e sull’inquinamento dell’atmosfera, e alla realizzazione della politica idrica integrata obiettivi.

I compiti sono stabiliti per decreto e condotti in base a un accordo di gestione con il governo fiammingo, fissando obiettivi strategici e operativi.

Ha vari dipartimenti:

  • Dipartimento di monitoraggio delle acque;

  • Dipartimento Monitoraggio dell’Aria, Rapporti Ambientali e Comunicazione;

  • Supervisione ecologica Reparto trattamento acque reflue;

  • Supervisione economica Reparto trattamento acque reflue;

  • Dipartimento di gestione operativa delle acque;

  • Dipartimento di gestione della conoscenza;

  • Dipartimento Affari Generali.

3.4.2 Agenzia per l’ambiente di Vallonia (Portail environnement de Wallonie)

È un’agenzia del governo fiammingo che lavora per la tutela dell’ambiente nella Regione vallona, una delle tre regioni del Belgio.

3.4.3 Istituto per l’Ambiente di Bruxelles (Brussels Instituut voor Milieubeheer)

È un’agenzia del governo fiammingo che lavora per la tutela dell’ambiente a Bruxelles.

3.5 Agenzia Esecutiva per l’Ambiente della Bulgaria (Executive Environment Agency of Bulgaria)

La Bulgaria è una delle pattumiere dell’Italia. Inchieste giudiziarie hanno dimostrato che a gestire il traffico dei rifiuti sono imprenditori collegati alla criminalità organizzata.

L’Agenzia Esecutiva per l’Ambiente (ExEA) è un’amministrazione del Ministero dell’Ambiente e dell’Acqua per svolgere funzioni di gestione, coordinamento e informazione in materia di controllo e protezione ambientale in Bulgaria.

Progetta e gestisce il Sistema Nazionale di Monitoraggio Ambientale per il monitoraggio e l’informazione sullo stato delle componenti e dei fattori ambientali sull’intero territorio del Paese.

L’Agenzia è un Centro di riferimento nazionale all’interno dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) .

L’Agenzia è un membro della rete EPA. La rete EPA è un raggruppamento informale che riunisce i direttori delle agenzie per la protezione dell’ambiente e organismi simili in tutta Europa. La rete scambia opinioni ed esperienze su questioni di interesse comune per le organizzazioni coinvolte nell’attuazione pratica quotidiana della politica ambientale.

3.6 Dipartimento Ambientale di Cipro (Department of Environment)

Cipro è in cima a tutte le classifiche europee per quantitativo pro capite di rifiuti. L’organico si ricicla da solo: lo mangiano i gatti e altri animali selvatici (sic!). Cipro ha recepito tardi le direttive europee contro la plastica. L’isola ricicla poco più del 20% della spazzatura (contro il 44% della media europea), i sette «green spot» per la raccolta differenziata sono gestiti da privati e solo all’inizio di quest’anno, dopo innumerevoli rinvii e sotto la minaccia di una pesante multa da Bruxelles, sono state chiuse le due discariche a cielo aperto fuori Nicosia e Limassol. L’isola di Cipro è fortemente colpita dall’inquinamento marino, al 90 per cento plastica.

Il Dipartimento dell’Ambiente è l’evoluzione del Servizio Ambientale, istituito nel 1986. Il primo Direttore del Servizio, Nikos Georgiades, è stato nominato nel 1992 e nel 2007 gli è succeduto il Sig. Antonis Antoniou. La trasformazione del Servizio in un Dipartimento è avvenuta nel 2010 e il Sig. Costas Hadjipanagiotou è stato nominato Direttore del Dipartimento il 3 marzo 2011.

Con l’adesione di Cipro all’Unione europea nel 2004, un gran numero di legislazioni è stato adottato nel diritto nazionale cipriota, creando una solida base per la politica ambientale, nonché numerosi strumenti e programmi ambientali, che garantiscono e migliorano lo stato dell’ambiente ove necessario.

Il Dipartimento dell’Ambiente, in quanto autorità di regolamentazione, svolge un ruolo chiave nelle istituzioni ambientali e di sviluppo di Cipro. Ha un ruolo di coordinamento su questioni che coinvolgono altri Servizi/Dipartimenti pertinenti ed attua una serie di politiche e leggi in un’ampia gamma di aree tematiche, come la valutazione dell’impatto ambientale, la gestione dei rifiuti, il controllo dell’inquinamento delle acque e del suolo, l’azione per il clima e la protezione e la gestione della natura.

Oltre agli strumenti adottati in virtù dell’acquis europeo, il Dipartimento opera come punto di contatto e attua le disposizioni di diverse Convenzioni delle Nazioni Unite in materia ambientale e allo stesso tempo è coinvolto nell’attuazione del Piano d’Azione del Mediterraneo (MAP ) delle Nazioni Unite.

3.7 Agenzia per la protezione dell’ambiente (Danish Environmental Protection Agency)

Una pista da sci su un termovalorizzatore? Sembra impossibile invece a Copenaghen c’è! La Danimarca è il Paese che brucia più rifiuti in tutta Europa. Gli impianti di termovalorizzazione, che producono energia dall’incenerimento della spazzatura, sono 23 in tutto il territorio dello Stato scandinavo e sono capaci di bruciare 3,8 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno. Ma i danesi non producono tanta immondizia e così Copenaghen si è vista costretta a importare quasi 1 milione di tonnellate di rifiuti nel 2018, provenienti principalmente dal Regno Unito e dalla Germania, ed è sempre alla ricerca di nuovi “rifornimenti”. Il ciclo dei rifiuti e il modello energetico sono finiti sotto accusa per gli obiettivi di sostenibilità ambientale. La Danimarca vuole infatti ridurre le proprie emissioni di gas serra del 70% rispetto ai livelli del 1990 nel prossimo decennio in base a una legge sul clima adottata lo scorso anno. Di conseguenza, occorre ridurre la sua capacità di incenerimento del 30% nel prossimo decennio e per ridurre la capacità in eccesso, sarà necessario chiudere sette inceneritori. L’accordo include anche piani per introdurre un sistema di riciclaggio con 10 diversi tipi di rifiuti (vetro, carta, tessuti, ecc.)e per ridurre drasticamente la quantità di rifiuti importati.

L’Agenzia per la protezione ambientale, nata nel 1972, è organizzata in cinque centri: Center for Rich Nature, Centra for Clean Water, Center for Safe Chemistry, Center for Green Production e Center for Staff.

L’EPA danese conta circa 900 lavoratori impegnati con background, formazione e competenze molto diversi.

Il Ministero danese dell’Ambiente e dell’Alimentazione e con esso l’Agenzia per la Protezione Ambientale lavora sistematicamente per semplificare la legislazione esistente e quella nuova. L’obiettivo è ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi imposti al commercio e all’industria dal Ministero.

3.8 Istituto finlandese per l’Ambiente (Finnish Environmental Institute)

La Finlandia è certamente uno dei Paesi più virtuosi d’Europa.

Una giovane azienda finlandese, la Enevo, ha rivoluzionato la raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche grazie ai dati inviati da sensori che avvertono le autorità quando i cestini dei rifiuti e i contenitori per il riciclaggio sono eccessivamente pieni.La piccola città Lahti è stata premiata dalla Commissione Europea come Capitale Verde Europea 2021: ha completamente abbandonato il carbone, ed è pioniera dell’economia circolare; attualmente, più del 99% dei rifiuti domestici sono riciclati e la città è riscaldata unicamente con combustibile riciclato e con legno locale certificato. Ad oggi, le emissioni di gas serra sono state ridotte del 70% rispetto al livello del 1990. Lahti diventerà una città a zero emissioni di carbonio entro il 2025 e mira a diventare una città a economia circolare a zero rifiuti entro il 2050. A 300 chilometri da Helsinki è stato costruito il primo deposito per rifiuti radioattivi progettato per durare 100mila anni e resistere agli effetti di una glaciazione.

L’Istituto finlandese per l’ambiente (SYKE) produce dati e informazioni aperti per una società ecologicamente, economicamente e socialmente sostenibile. Gli open data di SYKE includono informazioni versatili sulle risorse idriche, sulle acque superficiali e sotterranee, sul Mar Baltico, sul carico e sulle distrazioni ambientali, sul prezioso ambiente naturale, sulla copertura del suolo e sull’ambiente costruito.

I dati ambientali sono accessibili utilizzando servizi web, set di dati spaziali e osservazioni satellitari, nonché dati memorizzati nei sistemi di informazione ambientale. I dati ambientali possono essere visualizzati anche in varie applicazioni di mappe web.

I dati e le informazioni sono prodotti e raccolti principalmente dalle organizzazioni dell’amministrazione ambientale, in particolare dall’Istituto finlandese per l’ambiente (SYKE) e dai Centri per lo sviluppo economico, i trasporti e l’ambiente (Centri ELY).

3.9 Agenzia per l’Ambiente e la gestione dell’Energia (Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie);

In Francia la raccolta differenziata NON è obbligatoria ad eccezione delle attività commerciali. Il sistema di smistamento disponibile prevede tre tipologie di raccolta, tra cui non è prevista quella dell’umido. Infatti, il riciclo è dedicato unicamente alla carta e agli imballaggi e si dividono così:

bidone giallo dove si gettano imballaggi di cartone, insieme a riviste, giornali, ma anche bottiglie e flaconi di plastica, oltre a contenitori di metallo;

bidone verde, a cui conferire bottiglie, vasi e vasetti di vetro;

bidone rosso, dove buttare tutto il resto.

Per quanto riguarda i rifiuti organici, il governo sembra essersi recentemente impegnato nell’implementazione di diverse soluzioni, come il compostaggio domestico privato o condominiale. 

In alcuni paesini della Francia invece i cassonetti della spazzatura vengono sostituiti da due semplici “colonnine di raccolta”, una destinata all’umido e l’altra a tutti gli altri materiali riciclabili. Ogni colonnina ha al proprio interno dei sacchetti che possono contenere un peso massimo di rifiuti: superato il limite, il contenuto dei sacchetti viene aspirato da un sistema di tubi sotterraneo. I tubi si snodano per quattro chilometri e conducono infine ad un collettore centrale. Una volta raggiunto il collettore centrale, entrano in azione dei dispositivi meccanici che operano un ulteriore differenziazione dei rifiuti e procedono poi alla loro compattazione. I rifiuti compattati vengono infine caricati sui camion che una volta al giorno li trasportano verso le rispettive mete finali: i materiali riciclabili giungeranno agli appositi centri di trattamento per poter essere riutilizzati, mentre gli indifferenziati saranno depositati presso gli inceneritori.

L’aspirazione pneumatica di rifiuti consente infatti:

•di ridurre di due terzi il flusso dei camion per la raccolta dei rifiuti, con annessi benefici per il traffico e l’inquinamento;

•la riduzione dei gas serra e di CO2;

•l’eliminazione dei cassonetti all’interno di palazzi e condomini;

•la soppressione di lavori pesanti e rischiosi per gli operatori ecologici.

In Francia molte città con un cuore medievale hanno optato per l’utilizzo dei cavalli da tiro con un carro a rimorchio per raccogliere i rifiuti nelle stradine strette, inaccessibili ai tradizionali mezzi per la raccolta della spazzatura.

La Francia ha 123 termovalorizzatori in grado di trattare 155 milioni di tonnellate di rifiuti: è il Paese che ne ha più nel mondo e per tale motivi quasi la totalità dei rifiuti urbani vengono bruciati. A breve ne sarà costruito uno a Rennes da 144.000 tonnellate. Un altro da 460 mila tonnellate è sull’argine della Senna, l’impianto di Syctom Isseane, a Issy -les- Moulineeaux, un Comune della cintura di Parigi. Il progetto raggruppa 48 Comuni che hanno aderito ad un medesimo piano e si sono messi insieme per smaltire i rifiuti, realizzando quest’impianto. Dal 2007 il centro tratta i rifiuti prodotti di circa un milione di abitanti.Un’apposita carta della qualità ambientale è stata sottoscritta con il comune di Issy che garantisce le condizioni di qualità, di sicurezza e di protezione dell’ambiente. L’impatto sulla salubrità dell’ambiente è regolato da limiti rigorosissimi.

ADEME, con sede ad Angers, ha più di 1.000 dipendenti in:

  • 3 siti per i servizi centrali ad Angers (49), Parigi (75) e Valbonne (06);

  • 17 sedi regionali, 13 in territorio metropolitano e 4 estere, che collegano attraverso 26 sedi su tutto il territorio;

  • 3 rappresentanze nei territori d’oltremare.

3.10 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente tedesca (Umweltbundesamt)

Un riciclo totale: il ricorso alla discarica è dello 0,2% dei rifiuti. La suddivisione dei rifiuti in varie categorie è simile a quella italiana. Carta, vetro, umido, imballaggi e secco vengono ritirati dagli addetti presso le abitazioni, negozi o condomini; medicine, materiale elettrico, pile, lubrificanti, legno, ferro vecchio, macerie, vestiti sono da portare all’apposito punto di raccolta (equivalenti alle nostre isole ecologiche). Per il cittadino, lo smaltimento è per la maggior parte gratuito in quanto il costo già compreso nel prezzo di acquisto (quindi è il produttore che finanzia lo smaltimento), oppure il riuso e la valorizzazione dei materiali contenuti è sufficiente a coprirlo (pagato quindi dal guadagno di chi “lavora” il rifiuto riciclato). Al cittadino rimangono i costi per lo smaltimento del secco. Si paga a volume per dimensioni e numero di bidoni o cassonetti richiesti. Il consumatore paga una cauzione all’acquisto di bottiglie di vetro o di plastica PET multiuso (le bottiglie di plastica dell’acqua minerale sono multiuso ma non le lattine di alluminio). La cauzione verrà restituita alla riconsegna del vuoto presso lo stesso punto dove é avvenuto l’acquisto (supermercato/negozio). Bottiglie vuote di vetro non restituite vanno a finire nel bidone del vetro, contenitori di plastica nel secco. La cauzione è persa. La cauzione per una vuoto di bottiglia di vino è 2-3 cent, 8 per un vuoto di birra, 15 per una di PET, Yogurt o latte. Al contrario delle bottiglie e contenitori usati una sola volta che devono essere lavorati (esempio la plastica ridotta a granuli e poi fusa nuovamente), quelli multiuso vengono semplicemente lavati chimicamente e poi riusati. Una bottiglia di vetro può venire usata fino a 50 volte e una bottiglia di plastica fino a 25. Dal 2005 in Germania i rifiuti biologici vengono bruciati negli inceneritori. Sembra che la temperatura nell’inceneritore sia troppo alta a causa del materiale per imballaggi nel secco. Bruciare rifiuti biologici di potere calorico inferiore diminuisce la temperatura e contrariamente a quanto si pensa i gestori degli inceneritori la accettano poiché diminuisce la manutenzione delle griglie nel forno. Il risparmio dei costi supera la perdita di calore. In ultimo e da non dimenticare, umido e rifiuti biologici sono biomasse (energia rinnovabile) e le biomasse vengono poi bruciate per produrre energie, quello che alla fine fa un inceneritore.

Dalla sua fondazione nel 1974, l’Agenzia tedesca per l’ambiente (Umweltbundesamt – UBA) è stata la principale agenzia di protezione ambientale della Germania.

In qualità di principale agenzia tedesca per la protezione dell’ambiente, il compito è garantire ai concittadini un ambiente sano con aria e acqua pulite, il più possibile prive di sostanze inquinanti.

Il lavoro è incentrato sulla raccolta di dati riguardanti lo stato dell’ambiente, sull’indagine sulle interrelazioni rilevanti e sull’elaborazione di proiezioni e quindi, sulla base di questi risultati, sulla fornitura di consulenza politica a organismi federali come il Ministero dell’Ambiente. Fornisce anche informazioni al pubblico in generale e risponde alle domande dei cittadini su tutte le varie questioni.

La missione generale è il rilevamento precoce dei rischi e delle minacce ambientali in modo da poterli valutare e trovare soluzioni praticabili in modo tempestivo.

Vengono impiegati esperti biologi, chimici, economisti, avvocati e ingegneri di tutte le discipline legate all’ecologia: l’obiettivo è esaminare le questioni ambientali da tutti i lati e sviluppare soluzioni praticabili.

Ci sono 1.600 dipendenti distribuiti in 15 siti, sette dei quali sono stazioni di monitoraggio della rete di monitoraggio della qualità dell’aria.

3.11 Centro Nazionale per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile

La disastrosa situazione economica della Grecia si ripercuote sulla gestione dei rifiuti. La Grecia negli ultimi anni ha continuato a pagare multe salatissime all’Ue per le proprie discariche ma tutti i politici hanno affermato “Non diventeremo come Napoli!” (Sic!).

I membri dell’Agenzia offrono il loro contributo scientifico all’elaborazione, attuazione e valutazione di politiche, programmi e misure relativi all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, in relazione alle attività internazionali ed europee del Paese, il rispettivo supporto scientifico dell’amministrazione e la presentazione di proposte al organi competenti; supporto tecnico e scientifico di programmi e azioni nazionali, comunitarie e internazionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile; raccolta, la classificazione e l’elaborazione di dati e dati sull’ambiente e la fornitura di informazioni oggettive, affidabili e comparabili agli utenti pubblici e privati; ampia diffusione delle informazioni ambientali e l’informazione e la sensibilizzazione del pubblico sui temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile; formazione e l’educazione dei dipendenti dell’amministrazione e dell’autogoverno locale, nonché dei cittadini, sui temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

3.12 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (Aplinkos Apsaugos Agentura)

La Lituania è uno dei peggiori Paesi nella gestione dei rifiuti.

L’Agenzia si occupa:

  • ottimizzazione delle attività dell’istituto;

  • garantire un monitoraggio dell’acqua e dell’aria di alta qualità e rapporti tempestivi alle istituzioni nazionali e internazionali (UE, ONU, HELCOM);

  • aumentare la sensibilità del sistema di avviso di pericolo di radiazioni;

  • migliorare la prevenzione della corruzione.

3.13 Agenzia per la Protezione e la Pianificazione Ambientale (Environmental and Resources Authority)

L’Autorità maltese per l’ambiente e le risorse deve salvaguardare l’ambiente per ottenere una qualità della vita sostenibile.

Il motto è: “Salvaguardare l’ambiente per una qualità di vita sostenibile”

Ha un ruolo guida nel consigliare il governo sulla definizione delle politiche ambientali a livello nazionale, nonché nel contesto dei negoziati ambientali internazionali; sviluppare una politica basata sull’evidenza supportato da una solida struttura di raccolta dati; elaborare piani, fornire un regime di licenze e monitorare le attività che hanno un impatto ambientale e integrare considerazioni ambientali nel processo di controllo dello sviluppo.

3.14 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (Agencija za zastitu zivotne sredine)

L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Serbia, in quanto ente all’interno del Ministero della Protezione Ambientale, avente lo status di persona giuridica, svolge compiti professionali relativi a:

  • sviluppo, armonizzazione e gestione del sistema informativo nazionale per la tutela ambientale (monitoraggio dello stato dei fattori ambientali attraverso indicatori ambientali, registro degli inquinanti, ecc.);

  • attuazione del monitoraggio statale della qualità dell’aria e dell’acqua, compresa l’attuazione di programmi prescritti e armonizzati per il controllo della qualità dell’aria, delle acque superficiali e sotterranee della prima emissione e delle precipitazioni;

  • gestione del Laboratorio Nazionale;

  • raccolta e consolidamento dei dati ambientali, loro elaborazione e predisposizione di report sullo stato dell’ambiente e sull’attuazione della politica di tutela ambientale;

  • sviluppo di procedure per il trattamento dei dati ambientali e la loro valutazione;

  • conservazione dei dati sulle migliori tecniche e pratiche disponibili e sulla loro applicazione nel campo della protezione ambientale;

  • cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e la Rete europea di informazione e osservazione (EIONET) , nonché altri compiti stabiliti dalla legge.

3.15 Ispettorato per la Protezione dell’Ambiente polacco (Glowny Inspectorat Ochrony Srodowiska)

Greenpeace ha documentato come il Paese sia una pattumiera dell’Italia.

La Polonia sconta un’arretratezza impiantistica e un ricorso massivo alla discarica in cui vengono seppelliti ancora il 63% dei rifiuti prodotti. A Varsavia si producono annualmente 517.690 tonnellate di rifiuti, un dato decisamente contenuto rispetto alla media europea. La raccolta differenziata si attesta attorno al 20%, i restanti rifiuti vengono prevalentemente trattati in impianti di selezione meccanica. Il Comune Varsavia sta infatti promuovendo e sostenendo l’ampliamento dell’impianto di incenerimento cittadino per il recupero dell’energia elettrica e del calore, l’impianto passerà da 90.000 tonnellate a 350.000 tonnellate trattate. L’affidamento del servizio di raccolta e trattamento avviene tramite gara pubblica ogni tre anni e per il triennio 2014-2017  è stato affidato a tre aziende diverse. 

I compiti dell’Ispettorato per la Protezione Ambientale includono:

  • controllo delle entità che utilizzano l’ambiente ai sensi della legge del 27 aprile 2001 – Legge sulla protezione ambientale (cioè Journal of Laws del 2017, articoli 519, 785, 898, 1089) nell’ambito di:

rispetto delle normative di tutela ambientale;

rispettare le decisioni che stabiliscono le condizioni per l’utilizzo dell’ambiente e rispettare l’ambito, la frequenza e il metodo di misurazione delle emissioni e il suo impatto sullo stato dell’ambiente;

rispetto delle disposizioni sul tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante utilizzato negli impianti di combustione per combustibili e nell’olio motore delle navi per la navigazione interna;

funzionamento di impianti e dispositivi che proteggono l’ambiente dall’inquinamento;

rispetto delle disposizioni in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

rispetto delle disposizioni sugli obblighi degli imprenditori in materia di gestione di determinati rifiuti e sul corrispettivo prodotto;

trattare con sostanze che riducono lo strato di ozono e alcuni gas fluorurati ad effetto serra di cui alla legge del 15 maggio 2015 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e su alcuni gas fluorurati ad effetto serra (Journal of Laws, item 881 e del 2016, item 1579, 1948 ), e con prodotti, dispositivi e sistemi di condizionamento d’aria in alcuni veicoli a motore che contengono o dipendono da tali sostanze o gas, ad eccezione dei sistemi di protezione antincendio e degli estintori contenenti tali sostanze;

rispetto delle disposizioni della legge del 22 giugno 2001 sui microrganismi e organismi geneticamente modificati (cioè Journal of Laws del 2015, articolo 806), per quanto riguarda i requisiti specificati nei permessi per gestire un impianto di ingegneria genetica o nel consenso per l’emissione deliberata di organismi geneticamente modificati modificati nell’ambiente nel campo della gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti prodotti durante l’uso confinato di organismi geneticamente modificati e dopo l’emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell’ambiente;

rispetto della normativa sul riciclaggio dei veicoli fuori uso;

rispetto delle disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 37 e 39 della legge dell’11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Journal of Laws, voce 1688);

rispetto delle disposizioni in materia di pile e accumulatori, ad eccezione dell’osservanza da parte di dettaglianti e grossisti di quanto previsto dall’art. 8, art. 9, art. 10 sec. 1, art. 11, art. 31 sec. 3, art. 48-50, art. 53 e art. 54 sec. 1 e 2 della legge del 24 aprile 2009 su pile e accumulatori (ossia Journal of Laws del 2016, voce 1803);

  • controllo del rispetto delle disposizioni della legge del 13 settembre 1996 sul mantenimento della pulizia e dell’ordine nei comuni (ossia Journal of Laws of 2017, item 1289);

  • condurre il monitoraggio ambientale statale, in particolare:

sviluppo di programmi statali di monitoraggio ambientale;

coordinamento dell’attuazione dei compiti del monitoraggio ambientale statale,

raccogliere informazioni sull’ambiente nell’ambito dei programmi statali di monitoraggio ambientale;

elaborare le informazioni raccolte sull’ambiente e valutare lo stato dell’ambiente,

predisposizione di report sullo stato dell’ambiente;

partecipazione allo scambio internazionale di informazioni sullo stato dell’ambiente, compreso il coordinamento della cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, di cui al regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo Agenzia per l’ambiente e Rete europea di informazione e osservazione ambientale (Journal of Laws UE L 126 del 21 maggio 2009, p. 13);

  • prendere decisioni di trattenere attività condotte in violazione dei requisiti relativi alla tutela ambientale o violazione delle condizioni di utilizzo dell’ambiente;

  • prevenzione degli incidenti rilevanti e controllo della rimozione dei loro effetti;

  • svolgere compiti relativi alla raccolta dei dati per il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e alla tenuta del registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti;

  • svolgere i compiti specificati nella legge del 3 ottobre 2008 sulla fornitura di informazioni sull’ambiente e la sua protezione, sulla partecipazione del pubblico alla protezione ambientale e sulle valutazioni di impatto ambientale (i.e. Journal of Laws of 2016, items 353, 831, 961, 1250, 1579, 1936 e 2003 e dal 2017, voce 820);

  • partecipazione alla messa in servizio di strutture o impianti realizzati come progetti che possono sempre avere un impatto significativo o potenzialmente significativo sull’ambiente;

  • svolgere compiti nel campo della prevenzione dei danni ambientali e ripararli;

  • svolgere compiti specificati nella normativa sulle spedizioni internazionali di rifiuti;

  • svolgere i compiti specificati nella legge del 10 luglio 2008 sui rifiuti minerari (Gazzetta delle leggi del 2013, voce 1136, del 2014, voce 1101 e del 2016, voce 1579);

  • controllo dei prodotti immessi sul mercato o messi in servizio, soggetti a valutazione della conformità in termini di conformità a requisiti essenziali o altri requisiti di protezione ambientale;

Nel campo delle minacce ambientali si occupa di:

  • svolgere compiti derivanti dal regolamento (UE) n.995 / 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che immettono sul mercato legname e prodotti del legno (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23));

  • svolgere compiti relativi al controllo del rispetto delle disposizioni della legge del 12 giugno 2015 sul sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (Journal of Laws of 2017, articoli 568, 1089) nell’ambito delle emissioni di gas a effetto serra coperte dal sistema e stimare la quantità di emissioni di gas serra da un impianto o da un’operazione di trasporto aereo di cui all’art. 87 sec. 4 e art. 88 sec. 1 di questo atto;

  • effettuare il controllo di cui all’art. 168a comma. 1 punto 1 della Legge del 27 aprile 2001 – Legge sulla protezione dell’ambiente;

  • eseguire misurazioni delle emissioni e del livello di sostanze o energia nell’ambiente;

  • condurre ricerche di riferimento e comparative;

  • cooperazione nel campo della protezione ambientale con altri organi di controllo, forze dell’ordine e organi di giustizia, altri organi dell’amministrazione statale e organi del governo locale e organismi di protezione civile, nonché organizzazioni sociali;

  • svolgere i compiti specificati nella legge del 18 luglio 2001 – Legge sull’acqua (ossia Journal of Laws del 2017, voce 1121);

  • svolgere i compiti specificati nella legge del 19 luglio 2016 sull’accesso alle risorse genetiche e la condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo (Journal of Laws, articolo 1340) e risultanti dal Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulle misure per garantire la conformità degli utenti nell’Unione ai requisiti del protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dal loro uso (GU L 150 del 20/05/2014, pag.59) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 della Commissione del 13 ottobre 2015 recante modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro della conformità degli utenti monitoraggio delle raccolte e delle migliori pratiche (Journal.UE L 275 del 20.10.2015, p. 4).

3.16 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente portoghese (Agencia portuguesa do ambiente)

A Lisbona la raccolta è differenziata: organico, vetro, carta, plastica e latta. A parte il vetro che ha delle campane di raccolta dedicate per strada, il resto dell’immondizia viene raccolto davanti al portone in giorni diversi: l’organico tre volte a settimana, la carta una e la plastica due. Ogni casa/condominio ha in dotazione al suo interno tre contenitori differenti per i tre tipi di rifiuti. Dalle 19 in poi il contenitore viene messo in strada e la raccolta avviene di notte. È compito dei condomini portare fuori il contenitore e riportarlo dentro di mattina.

L’Agenzia ha il compito di proporre, sviluppare e monitorare la gestione integrata e partecipativa delle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile, in congiunzione con altre politiche settoriali e in collaborazione con enti pubblici e privati che competono allo stesso scopo, nell’ottica di un elevato livello di tutela e valorizzazione l’ambiente e la fornitura di servizi di alta qualità ai cittadini.

Contribuisce allo sviluppo sostenibile del Portogallo, basato su standard elevati di protezione e miglioramento dei sistemi ambientali e approcci integrati alle politiche pubbliche.

APA, in particolare, svolge i seguenti compiti:

  • proporre, sviluppare e monitorare l’attuazione delle politiche ambientali, in particolare nel contesto della lotta al cambiamento climatico, della gestione delle risorse idriche, dei rifiuti, della protezione dello strato di ozono e della qualità dell’aria, del recupero e del miglioramento dei suoli e di altri siti contaminati, della prevenzione integrata dell’inquinamento e controllo, prevenzione e controllo del rumore, prevenzione di gravi rischi industriali, sicurezza ambientale e della popolazione, marchio di qualità ecologica, acquisti ecologici, sistemi di gestione ambientale volontari, nonché valutazione dell’impatto ambientale e valutazione ambientale di piani e programmi;

  • esercitare le funzioni dell’Autorità Nazionale per l’Acqua, ai sensi e per gli scopi della Legge sull’Acqua, ovvero proporre, sviluppare e monitorare l’esecuzione della politica delle risorse idriche, in vista della sua tutela e valorizzazione, attraverso la pianificazione e l’ordinamento delle risorse idriche e degli usi idrici, la gestione delle regioni idrografiche, il rilascio dei titoli per l’utilizzo delle risorse idriche non marine e il monitoraggio del rispetto della loro applicazione, l’analisi delle caratteristiche di ciascuna regione idrografica e dell’impatto delle attività stato delle acque, analisi economica degli usi idrici, applicazione del regime economico e finanziario nelle regioni idrografiche, gestione delle reti di monitoraggio, sviluppo di una strategia integrata di protezione e gestione costiera,oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi della Legge sull’acqua;

  • esercitare le funzioni dell’Autorità nazionale per la sicurezza delle dighe, in particolare nell’ambito del controllo della sicurezza, e promuovere e monitorare il rispetto del Regolamento sulla sicurezza delle dighe;

  • sviluppare e garantire l’attuazione di opzioni strategiche, politiche e misure che conducano a un’economia a basse emissioni di carbonio, in particolare in termini di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra e adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, nonché di esercitare le funzioni dell’Autorità nazionale competente all’interno del campo di applicazione dello scambio europeo di emissioni (CELE), amministratore e gestore del registro portoghese delle licenze di emissione (RPLE) e autorità nazionale designata per i meccanismi di flessibilità del protocollo di Kyoto ed entità competente per il sistema nazionale di inventario delle emissioni antropogeniche per fonti e rimozione da Sinks of Air Pollutants (SNIERPA);

  • esercita le funzioni dell’Autorità Nazionale per i Rifiuti, vale a dire assicurare e monitorare l’attuazione della strategia nazionale per i rifiuti, attraverso l’esercizio dei propri poteri di licenza, l’emissione di norme tecniche applicabili alle operazioni di gestione dei rifiuti, lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dei rifiuti attività di gestione, nonché standardizzazione delle procedure di autorizzazione;

  • esercita le funzioni di Autorità nazionale per la prevenzione e il controllo integrato dell’inquinamento, Autorità nazionale per la valutazione dell’impatto ambientale e Autorità di valutazione ambientale strategica per piani e programmi, nonché le funzioni dell’autorità competente per la registrazione europea dei emissioni e trasferimenti di inquinanti (PRTR);

  • esercitare le funzioni dell’autorità competente per il regime di responsabilità ambientale;

  • elaborare studi prospettici e analisi, scenari, modelli e strumenti di simulazione, comprese analisi costi-benefici, per supportare la formulazione di politiche e per supportare il processo decisionale in materia di politica ambientale, in particolare quelle che portano a un’economia «verde» e poco contenuto di carbone;

  • proporre e monitorare, in collaborazione con l’Istituto per la Conservazione della Natura e delle Foreste, IP, politiche per la conservazione della natura e della biodiversità, garantendo il raggiungimento degli obiettivi derivanti dai regimi relativi a tali politiche;

  • sviluppare e mantenere un sistema informativo ambientale nazionale, al fine di garantire la strutturazione, diffusione e utilizzo dei dati di riferimento a supporto dello sviluppo e della valutazione delle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile, nonché per promuovere l’analisi integrata e la produzione di report dimostrare lo stato e le pressioni a cui è sottoposto l’ambiente;

  • promuovere l’istruzione, la formazione e la consapevolezza dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, in particolare attraverso lo sviluppo di sistemi di informazione, meccanismi di diffusione adeguati a pubblici diversi e azioni di formazione;

  • esercitare la propria licenza, qualificazione, produzione di norme tecniche e standardizzazione di procedure in specifiche materie ambientali;

  • garantire la gestione della rete dei laboratori ambientali e collaborare all’accreditamento di altri laboratori e nuove tecniche analitiche;

  • assicurare, in collaborazione con gli enti competenti, ferme restando le competenze specifiche del Ministero degli Affari Esteri, la partecipazione e la rappresentanza tecnica in materia di ambiente e sviluppo sostenibile negli organismi internazionali nell’ambito dell’Unione Europea, le Nazioni Unite Nazioni e Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e di natura bilaterale, il follow-up delle problematiche e il recepimento e il rispetto del diritto internazionale e comunitario in materia ambientale, nonché il monitoraggio del rispetto degli impegni assunti dal Portogallo, a livello europeo e internazionale, sulla politica ambientale.

Il Fondo portoghese per il carbonio, il Fondo di intervento ambientale e il Fondo per la protezione delle risorse idriche lavoreranno con l’APA, regolato dalla propria legislazione.

Anche la Strategia nazionale per gli scarichi agro-zootecnici e agroindustriali (ENEAPAI) funziona con l’APA.

L’APA è presieduto da un consiglio di amministrazione, composto da un presidente, un vicepresidente e due membri.

3.17 Agenzia per la Protezione della Natura e la Conservazione del Paesaggio della Repubblica Ceca (Agentura Ochrany Prirody a Krajiny CR)

A Praga raccolgono i rifiuti domestici una volta a settimana. Ci sono punti comuni di raccolta in tanti punti della città, per la carta vetro plastica tetrapak e per il vestiti che vanno alla croce rossa o alle associazioni umanitarie. Per i rifiuti verdi, cioè rami erba e tutto ciò che viene tagliato per sistemare il giardino di casa, c’è un sito internet apposta dove si più chiedere il passaggio del camion oppure isole ecologiche dove portare il tutto.

L’Agenzia si occupa:

  • creazione, acquisizione, elaborazione, amministrazione, interpretazione, accesso e fornitura di dati e documentazione nel campo della tutela della natura e del paesaggio a livello nazionale e internazionale. Mantenimento dell’elenco centrale di protezione della natura (ÚSOP) e del registro unificato degli oggetti speleologici (JESO); creazione e funzionamento del Sistema di informazione sulla protezione della natura (ISOP) come sistema di informazione unificato con portata nazionale, assicurandone il collegamento effettivo ai requisiti della Commissione europea; mantenere una biblioteca di base con un fondo bibliotecario specializzato, tenere registri dei certificati;

  • svolgere i necessari controlli, indagini e documentazione in materia di tutela della natura e del paesaggio, fornendo informazioni, predisponendo perizie, materiali metodologici e perizie in materia di economia e tutela della natura; elaborazione di progetti di sintesi delle misure raccomandate per i siti di importanza europea e progetti di sintesi delle misure raccomandate per le aree ornitologiche nella Repubblica ceca; assicurare l’elaborazione di progetti di piani assistenziali e l’attuazione di piani assistenziali approvati nell’area di sua competenza;

  • cooperazione nel coordinamento e nella fornitura di ricerche nel campo della protezione della natura e del paesaggio in collaborazione con altre organizzazioni dipartimentali e luoghi di lavoro scientifici e di ricerca; cooperazione in attività di ricerca scientifica nei settori dell’economia e della protezione della natura allo scopo di esercitare competenze nell’ambito della valutazione dei sistemi ecologici del paesaggio, carattere paesaggistico, elementi paesaggistici, piante legnose che crescono al di fuori della foresta, piante selvatiche, animali selvatici e loro comunità, minerali, reperti paleontologici, formazioni geologiche e geomorfologiche e parti protette della natura, compresa la quantificazione del loro valore. Valutazione di interventi, prodotti e strutture che incidono sulla biodiversità delle specie, dell’ecosistema e del paesaggio;

  • elaborazione di proposte di programmi di salvataggio di specie vegetali ed animali specialmente protette, loro coordinamento, attuazione e valutazione continua della loro attuazione nell’area di loro competenza ai sensi del punto;

  • elaborazione di proposte per la definizione e documentazione del sistema territoriale di stabilità ecologica e per assicurarne l’aggiornamento;

  • coordinamento professionale e metodologico della realizzazione del sistema Natura 2000, gestione del Modulo Dati Standard Natura 2000;

  • coordinamento e monitoraggio dello stato di specie importanti e tipi di habitat europei nella Repubblica ceca e preparazione di rapporti di valutazione secondo i requisiti della Commissione europea, coordinamento e monitoraggio dello stato e inventario di specie, habitat, ecosistemi componenti, componenti naturali e paesaggistiche, monitoraggio dell’attuazione del suolo, coordinamento e garanzia del monitoraggio dello stato delle aree specialmente protette e delle aree Natura 2000 in tutta la Repubblica ceca;

  • svolgere la funzione di coordinatore nazionale del Sistema di informazione della Convenzione sulla diversità biologica e garantire altre collaborazioni internazionali in materia di protezione della natura e del paesaggio.

3.18 Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Repubblica Slovacca (Slovak Environmental Agency)

La Slovacchia attua un riciclo minimo. In Slovacchia vengono inceneriti rifiuti provenienti da nove paesi europei, un operazione che si svolge principalmente nelle fabbriche di cemento del gruppo CRH, colosso mondiale del settore, che ha comprato gli stabilimenti slovacchi ex Holcim, in località Rohožník (regione di Bratislava) e a Turňa nad Bodvou nei pressi di Košice. La maggior parte di questi rifiuti proviene dall’Austria, come risulta dal registro ufficiale dei rifiuti trasportati nel paese nel 2019. I rifiuti vengono importati anche da Croazia, Ungheria, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovenia, Italia, Germania e Belgio. Alcuni di questi finiscono anche in una fabbrica di cemento della società Cemmac a Horné Srnie (regione di Trenčín), in una fabbrica di calce a Slavec (regione di Košice), una cementeria a Ladce (regione di Trenčín) e altre strutture in diverse regioni centro-occidentali della Slovacchia.

La SEA è un’organizzazione professionale trasversale del Ministero dell’Ambiente della Repubblica slovacca con ambito nazionale.

SEA è stata istituita dalla Decisione del Ministro dell’Ambiente slovacco del 17 maggio 1993.

Dal 2005 SEA garantisce la qualità dei servizi offerti utilizzando un sistema installato di gestione integrata che comprende un sistema di gestione della qualità secondo EN ISO 9001 e un sistema di gestione ambientale secondo EN ISO 14001.

La SEA si occupa di:

  • analisi e valutazione dell’ambiente;

  • fornitura di servizi ambientali;

  • cura specializzata per l’ambiente;

  • tutela del paesaggio;

  • educazione ambientale;

  • strumenti volontari di politica ambientale;

  • cooperazione internazionale e rendicontazione;

  • informatica ambientale e gestione dei dati ambientali;

  • attuazione dei programmi operativi “Ambiente” e “Qualità dell’ambiente” come organo intermedio;

  • programmazione e realizzazione di progetti ambientali.

Lo scopo principale della sua attività è volto a fornire protezione ambientale settoriale specializzata, sviluppo delle scienze ambientali, garanzia di obblighi di rendicontazione, sviluppo della cooperazione internazionale, gestione e implementazione di progetti a livello nazionale e internazionale.

3.19 Istituto Herman Ottò (Herman Ottò Institute)

L’Ungheria è uno dei Paesi pattumiera dove la criminalità organizzata ha messo radici. La raccolta differenziata e l’impiantistica sono malfunzionanti.

I principali punti di interesse – come società per azioni di proprietà del Ministero dell’Agricoltura – sono la certificazione del marchio di qualità ecologica, la protezione dell’ambiente, la conservazione della natura e la formazione agricola.

L’istituzione ha anche pubblicato diverse pubblicazioni professionali per sensibilizzare il pubblico.

Avviata il 1° gennaio 2017, lorganizzazione gestisce un sistema responsabile del rilascio del certificato di conformità per beni e servizi che aiutano a proteggere l’ambiente. Sono responsabili della gara e dell’assegnazione del marchio ecologico e del marchio ecologico dell’Unione europea ai sensi della legislazione nazionale e dell’Unione europea pertinente.

Nell’ambito della protezione dell’ambiente e della natura, si concentrano sulla gestione dei rifiuti, il risanamento ambientale, la gestione della qualità dell’aria, la protezione della natura, la sostenibilità e la protezione dal rumore. Cercano di sviluppare un approccio globale e sistematico che consenta di svolgere i compiti in modo integrato e ispiri la collaborazione tra le diverse aree di competenza.

BIBLIOGRAFIA

Legge n.421 del 23 ottobre 1992 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita’, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale
Decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 10 settembre 1982Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n.78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi”;
Delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del D.P.R. n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti”;
Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”;
Decreto legislativo n.152 del 11 maggio 1999Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”;
Decreto Ministeriale n.471 del 25 ottobre 1999 Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”;
Decreto Legislativo n.31 del 2 febbraio 2001Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”;
Decreto legislativo n.36 del 13 gennaio 2003Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 Norme in materia ambientale”;
Decreto Legislativo n.4 del 2008 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Decreto Legislativo n.30 del 16 marzo 2009Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”;
Decreto n.56 del 14 aprile 2009 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Regolamento recante criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo”;
Decreto 17 luglio 2009 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”;
Decreto 27 settembre 2010 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
Legge n. 68 del 2015 Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
Legge n.132 del 28 giugno 2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Decreto Legislativo n.116 del 3 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
Decreto Legislativo n.118 del 3 settembre 2020Attuazione degli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2018/849, che modificano la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
Decreto Legislativo n.119 del 3 settembre 2020 “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
Decreto Legislativo n.121 del 3 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
Regio Decreto n.636 del 1 agosto 1907 che approva il “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;
Regio Decreto n.2889 del 30 dicembre 1923 “Riforma sugli Ordinamenti Sanitari”;
Regio Decreto n.1265 del 27 luglio 1934 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie
Legge n.833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
Legge n.132 del 28 giugno 2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (GU Serie Generale n.166 del 18 luglio 2016. Entrata in vigore del provvedimento: 14 gennaio 2017;
Referendum del 18 e 19 aprile 1993;
Legge n.833 del 23 dicembre 1978 Istituzione del servizio sanitario nazionale (GU Serie Generale n.360 del 28 dicembre 1978 – Suppl. Ordinario);
Regio Decreto n.1265 del 27 luglio 1934 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;
Decreto Legge n.496 del 4 dicembre 1993 “Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente” (GU Serie Generale n.285 del 4 dicembre 1993). Entrata in vigore il 5 dicembre 1993;
Legge n.61 del 21 gennaio 1994 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente” (GU Serie Generale n.21 del 27 gennaio 1994). Entrata in vigore il 28 gennaio 1994;
Decreto Ministeriale n.123 del 21 maggio 2010 “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.179 del 3 agosto 2010. Entrato in vigore il 18 agosto 2010;
Legge n.132 del 28 giugno 2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” pubblicata sulla GU Serie Generale n.166 del 18 luglio 2015. Entrata in vigore il 14 gennaio 2017;
Legge Regionale n.64 del 29 luglio 1998 Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente;
Legge Regionale n.27 del 19 maggio 1997 Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata”;
Legge Regionale n.20 del 03 agosto 1999 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria”;
Legge Regionale n.10 del 29 luglio 1998 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.46 del 10 agosto 1998;
Legge Regionale n.4 del 19 aprile 1995 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia Romagna”;
Legge Regionale n.13 del 30 luglio 2015 “Rifroma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”;
Legge Regionale n.6 del 3 marzo 1998 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente”;
Legge Regionale n.45 del 6 ottobre 1998 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lazio”;
Legge Regionale n.39 del 27 aprile 1995 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ligure”;
Legge Regionale n.20 del 4 agosto 2006 e s.m.i. Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale”;
Legge Regionale n.16 del 14 agosto 1999 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente”;
Legge Regionale n.60 del 2 settembre 1997 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche”;
Legge Regionale n.38 del 13 dicembre 1999 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise”;
Legge Regionale n.60 del 13 aprile 1995 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale”;
Legge Regionale n.6 del 22 gennaio 1999 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale”;
Legge Regionale n.6 del 18 maggio 2006 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Sardegna”;
Legge Regionale n.6 del 3 maggio 2001 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”;
Legge Regionale n.4 del 16 aprile 2003 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003”;
Legge Regionale n.9 del 31 maggio 2004 “Provvedimenti urgenti in materia finanziaria”;
Decreto Assessoriale (Assessorato della Sanità) del 6 agosto 2004 “Organizzazione del Laboratorio di sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali”;
Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Legge Regionale n.66 del 18 aprile 1995 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana”;
Legge Provinciale n.26 del 19 dicembre 1995 “Agenzia Provinciale per l’Ambiente”;
Legge Provinciale n.11 dell’11 settembre 1995 “Istituzione dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente”;
Legge Regionale n.9 del 6 marzo 1998 “Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente”;
Legge Regionale n.41 del 4 settembre 1995 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e creazione, nell’ambito dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell’Unità operativa di microbiologia”;
Legge Regionale n.32 del 18 ottobre 1996 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Veneto”;
Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, Istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale”;
Regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 Istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale”;
Legge sul controllo ambientale del 20 marzo 1985 del Consiglio Nazionale Austriaco e dell’Umweltbundesamt, “Environment Agency Austria”;