Gli istituti di pagamento comunitari sono tenuti a comunicare mensilmente all’Archivio dei rapporti finanziari l’esistenza e la natura di qualsiasi rapporto o operazione compiuta per conto proprio o a nome di terzi, con l’indicazione dei dati anagrafici nonché delle informazioni integrative, previste dall’articolo 11 del Dl n. 201/2011. E’ quanto chiarisce una nota firmata dal Direttore Accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Il documento precisa che devono essere comunicati mensilmente all’Archivio dei rapporti finanziari tutti i rapporti o le operazioni compiuti al di fuori di un rapporto continuativo. Gli interessati devono, inoltre, predisporre la procedura telematica necessaria per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dalle Entrate.
Sono tenuti alle comunicazione mensili e annuali all’Archivio dei rapporti finanziari i soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento comunitari: gli istituti di pagamento italiani, gli agenti in attività finanziaria italiani e gli agenti esteri.