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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 agosto 2019 

Individuazione delle modalita' tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
(19A06132)  (GU n.233 del 4-10-2019)
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una  misura  unica  nazionale  di
contrasto alla poverta'», e, in particolare, l'art. 10 in materia  di
ISEE precompilato, componenti della dichiarazione  sostitutiva  unica
che restano autodichiarate e aggiornamento della situazione economica
mediante l'ISEE corrente; 
  Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante  «Proroga  di
termini previsti da disposizioni  legislative»,  e,  in  particolare,
l'art. 5 che apporta modificazioni al  citato  art.  10  del  decreto
legislativo n. 147 del 2017; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni», e, in particolare, l'art. 11, comma  2,  lettera  d),  che
apporta  ulteriori  modificazioni  al  citato  art.  10  del  decreto
legislativo n. 147 del 2017; 
  Acquisito  il  parere  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale reso in data 22 luglio 2019; 
  Acquisito il parere dell'Agenzia delle entrate in  data  1°  agosto
2019; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali reso in data 20 giugno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
  a) «Regolamento ISEE»: il decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  b) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica  equivalente  di
cui al regolamento ISEE; 
  c) «ISEE corrente»: l'ISEE calcolato secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 9 del regolamento ISEE; 
  d) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini  ISEE,  di  cui
all'art. 10 del regolamento ISEE; 
  e) «scala di equivalenza»: la  scala  di  cui  all'allegato  1  del
regolamento ISEE; 
  f) «componente aggiuntiva»: la componente aggiuntiva  dell'ISEE  di
cui all'allegato 2 del regolamento ISEE; 
  g)  «disabilita'  e  non   autosufficienza»:   la   condizione   di
disabilita' media, grave o di non autosufficienza, come  definita  ai
fini ISEE dall'allegato 3 del regolamento ISEE; 
  h) «SPID»: il  sistema  pubblico  di  identita'  digitale,  di  cui
all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale; 
  i) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
  l) «CAF»: i centri di assistenza fiscale di  cui  all'art.  32  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
                               Art. 2 
 
 
                    Accesso alla DSU precompilata 
 
  1. Alla DSU precompilata accedono tutti i soggetti che ne  facciano
richiesta direttamente o per il tramite di un CAF delegato. 
  2.  Il  dichiarante  accede  direttamente  alla  DSU   precompilata
identificandosi mediante un  sistema  di  autenticazione  e  fornendo
elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni  del
nucleo familiare, secondo le seguenti modalita': 
    a) con riferimento al sistema di autentificazione,  l'accesso  e'
riservato ai possessori di una delle seguenti: 
  1) credenziali dispositive rilasciate dall'INPS  con  le  modalita'
indicate nella apposita sezione del sito internet dell'istituto; 
  2)  credenziali  rilasciate  dall'Agenzia  delle  entrate  con   le
modalita' indicate nella apposita area riservata  del  sito  internet
dell'Agenzia; 
  3) identita' SPID di livello 2 o superiore; 
    b) con riferimento agli elementi di riscontro relativi agli altri
componenti il nucleo familiare maggiorenni, l'accesso e' riservato  a
coloro che indicano correttamente, per  ciascuno  dei  componenti,  i
seguenti: 
  1) l'importo esposto al rigo «differenza» nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al  secondo  anno  solare  precedente  quello  della
richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del  modello  730
(modello 730-3) o dal quadro RN del modello redditi persone  fisiche,
oppure l'assenza di dichiarazione; 
  2) nel caso in cui il valore complessivo del  patrimonio  mobiliare
riferito al singolo componente per  cui  si  fornisce  l'elemento  di
riscontro   sia   inferiore   ad   euro   10.000,00,    l'indicazione
dell'esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore  a
detta soglia ovvero dell'assenza dei rapporti; 
  3) nei casi diversi da quelli di cui al numero 2),  il  valore  del
saldo contabile al 31  dicembre  dell'annualita'  rilevante  ai  fini
dell'ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e  postali  di
cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del regolamento ISEE, ovvero  il
valore alla stessa data  di  una  delle  altre  forme  di  patrimonio
mobiliare di cui alle successive lettere b), c), d) e f) del medesimo
comma. Il valore e' indicato in maniera puntuale, con  arrotondamento
alle unita' di euro, e deve riguardare, ove disponibile, un  rapporto
non cointestato con il dichiarante e, nel caso di piu' di un rapporto
non cointestato, quello, ove disponibile, avente un valore positivo. 
  3. Nel caso l'accesso alla DSU precompilata avvenga per il  tramite
di un CAF delegato, gli elementi di riscontro  di  cui  al  comma  2,
lettera  b),  devono  essere  forniti  anche   con   riferimento   al
dichiarante. 
  4. In assenza di riscontro positivo alla indicazione degli elementi
di cui al comma 2, lettera b), il dichiarante presenta la  DSU  nelle
modalita'  non  precompilate.  Eventuali  omissioni   o   difformita'
riscontrate  nei   dati   dichiarati   rispetto   alle   informazioni
disponibili  negli  archivi  dell'INPS  o  dell'anagrafe  tributaria,
incluse  eventuali  difformita'  su  saldi  e  giacenze   medie   del
patrimonio mobiliare, sono indicate in sede di attestazione dell'ISEE
nelle modalita' di cui all'art. 4. 
  5. L'INPS e l'Agenzia delle entrate  garantiscono  l'attuazione  di
misure volte a  permettere  l'inibizione  del  trattamento  dei  dati
necessari   all'elaborazione   della   DSU    precompilata,    ovvero
dell'attestazione  dell'ISEE  nel  caso  di  DSU   presentata   nella
modalita' non precompilata. L'inibizione di cui al primo periodo puo'
essere richiesta  e  revocata  in  qualsiasi  momento.  Le  modalita'
attuative delle misure di cui al presente comma sono individuate  nel
disciplinare tecnico di cui all'art. 6. Resta comunque garantito  per
il dichiarante il diritto di accesso ai documenti amministrativi  nei
casi di cui all'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6. Le informazioni del trattamento dei  propri  dati  personali  ai
fini di una DSU precompilata nonche' del nominativo  del  dichiarante
che  ha  richiesto  tale  DSU  sono  disponibili  per   l'interessato
nell'apposita area riservata  del  sito  INPS  e  dell'Agenzia  delle
entrate. 
  7. L'accesso alla DSU precompilata e' consentito a decorrere dal 1°
gennaio 2020. In  via  sperimentale,  la  DSU  precompilata  e'  resa
accessibile ai nuclei familiari che nel  triennio  2016-2018  abbiano
presentato una DSU all'INPS, in via telematica, direttamente  a  cura
del richiedente, ai sensi dell'art.  10,  comma  6,  del  regolamento
ISEE. 
                               Art. 3 
 
 
                 Componenti della DSU autodichiarate 
                         e non precompilate 
 
  1. Ai fini della presentazione della  DSU,  restano  autodichiarate
dal dichiarante: 
  a)  la  composizione  del  nucleo  familiare  e   le   informazioni
necessarie ai fini della determinazione del  valore  della  scala  di
equivalenza; 
  b) l'indicazione  di  eventuali  soggetti  rilevanti  ai  fini  del
calcolo   delle   componenti   aggiuntive   dell'ISEE,   nonche'   le
informazioni di cui alle lettere successive  del  presente  comma  ad
essi riferite; 
  c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza dei
componenti il nucleo; 
  d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare; 
  e) il reddito complessivo di cui all'art. 4, comma 2,  lettera  a),
limitatamente  ai  casi  di   esonero   dalla   presentazione   della
dichiarazione  ed  assenza  di  certificazione  unica  trasmessa  dai
sostituti  di  imposta  ovvero  di  sospensione   degli   adempimenti
tributari a causa di eventi eccezionali; 
  f) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettera b),
limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti  con  riferimento
al regime forfetario per gli esercenti  attivita'  d'impresa  arti  o
professioni,  ovvero  al  regime  di  vantaggio  per  l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilita' e  dai  redditi  derivanti  dalla
locazione di immobili assoggettati  all'imposta  sostitutiva  operata
nella forma della cedolare secca; 
  g) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettere c),
d), e), g), ed i), del regolamento ISEE; 
  h) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettera f),
del regolamento  ISEE  limitatamente  alle  prestazioni  non  erogate
dall'INPS; 
  i) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti  di
cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b) del regolamento ISEE; 
  l) l'ammontare dell'eventuale debito residuo  per  mutui  contratti
per l'acquisto dell'immobile o  per  la  costruzione  del  fabbricato
riferito alle componenti del patrimonio immobiliare di  cui  all'art.
5, commi 2 e 3, del regolamento ISEE; 
  m) le componenti del patrimonio  immobiliare  di  cui  all'art.  5,
comma 3, del regolamento ISEE; 
  n) le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'art. 5,  comma
4,  del  regolamento   ISEE,   se   detenute   all'estero,   nonche',
relativamente al patrimonio detenuto in Italia, le componenti di  cui
all'art. 5, comma 4, lettere e), g) e h) del regolamento ISEE; 
  o) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'art. 6, comma  3,
del regolamento ISEE, le donazioni di cespiti di cui alla lettera  c)
del medesimo comma; 
  p) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc  e
superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto. 
  2.  L'elenco  di  cui  al  comma  1  e'  aggiornato  in   relazione
all'evoluzione dei sistemi informativi e  dell'assetto  dei  relativi
flussi di informazione con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito l'INPS, l'Agenzia delle entrate  e
il Garante per la protezione dei dati personali. 
  3. Al solo fine di agevolare e semplificare la  compilazione  della
DSU, l'INPS, se richiesto dal dichiarante, procede al  precaricamento
dei dati di cui al comma 1, lettere a), c), d), i), e  p),  contenuti
nella ultima  DSU  eventualmente  presente  nel  sistema  informativo
dell'ISEE. I dati di cui al  presente  comma,  anche  se  precaricati
dall'INPS, devono essere modificati o  integrati  se  variati  o  non
corretti. Per effetto della sottoscrizione della DSU, il  dichiarante
si assume la responsabilita' anche penale di  quanto  autodichiarato,
ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, per falsita' in atti e dichiarazioni  mendaci.
Nella eventualita' in cui non sia presente  alcuna  DSU  nel  sistema
informativo,  i  dati  di  cui  al  presente  comma   devono   essere
integralmente inseriti dal dichiarante. 
                               Art. 4 
 
 
                  Omissioni e difformita' rispetto 
                 al patrimonio mobiliare dichiarato 
 
  1. Nel caso il dichiarante non intenda avvalersi della facolta'  di
accesso alla DSU precompilata ovvero nei  casi  di  cui  all'art.  2,
comma 4, la  dichiarazione  e'  presentata  nelle  modalita'  di  cui
all'art.  10  del  regolamento  ISEE.  Restano  ferme  le  componenti
autodichiarate  di  cui  all'art.  3,  comma   1,   integrate   dalle
informazioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 e all'art. 4, comma 4,
lettera a), del regolamento ISEE, anche se detenuto in Italia. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, in sede  di  attestazione  dell'ISEE
sono riportate, oltre  alle  omissioni  o  difformita'  eventualmente
riscontrate ai sensi dell'art. 11, comma 5, del regolamento ISEE, con
riferimento al patrimonio mobiliare, esclusivamente le seguenti: 
    a) al livello del componente: 
  1) in caso di omissione,  l'elenco  dei  rapporti,  inclusi  quelli
omessi,   di   cui   risulti   intestatario   nell'apposita   sezione
dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  composto
dagli elementi  necessari  ad  ottenere  assistenza  dagli  operatori
finanziari, quali: codice fiscale dell'intestatario, codice fiscale e
denominazione dell'operatore finanziario, data inizio e data fine; 
  2) in caso  di  difformita'  per  difetto  del  totale  dei  valori
dichiarati, l'indicazione di tale  circostanza,  senza  l'indicazione
del rapporto o della componente  patrimoniale  interessati,  ne'  del
valore puntuale della difformita' rilevata, oltre l'elenco di cui  al
punto 1); 
    b) al livello del nucleo familiare: 
  1)  nel  caso  il  valore  dichiarato  del   patrimonio   mobiliare
complessivo per il nucleo familiare sia inferiore alle franchigie  di
cui all'art. 5, comma 6, del regolamento  ISEE,  l'indicazione  della
circostanza che si  verificherebbe,  in  assenza  delle  omissioni  o
difformita' riscontrate, con riferimento al superamento della  soglia
fissata per le franchigie medesime; 
  2) nei casi diversi dal numero 1), l'indicazione della  circostanza
che si verificherebbe,  in  assenza  delle  omissioni  o  difformita'
riscontrate, con riferimento ad un incremento di almeno 5,000,00 euro
del valore del patrimonio mobiliare rispetto a quanto dichiarato. 
                               Art. 5 
 
 
                            ISEE corrente 
 
  1. L'ISEE corrente e' calcolato nelle modalita' di cui all'art. 10,
comma 5, del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017,  a  far  data
dall'entrata in vigore del provvedimento di  approvazione  del  nuovo
modulo sostitutivo della DSU  finalizzato  alla  richiesta  dell'ISEE
corrente, emanato ai sensi dell'art. 10,  comma  3,  del  regolamento
ISEE. 
  2.  Ai  fini  dell'attestazione  dell'ISEE  corrente,  l'INPS  puo'
rilevare  eventuali  omissioni  o  difformita',  rispetto  a   quanto
dichiarato,   mediante   la   consultazione    delle    comunicazioni
obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, integrate con l'informazione relativa alla retribuzione o  al
compenso ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 4  del  2019.  Con
successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito l'INPS, alla luce dell'evoluzione della disponibilita'  delle
comunicazioni di cui al primo periodo in maniere piena, tempestiva ed
affidabile,  sono  individuate  le  modalita'  con  cui  le  medesime
comunicazioni  sono  utilizzate   dall'INPS   per   precompilare   le
dichiarazioni ai fini del calcolo dell'ISEE corrente. 
                               Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le specifiche tecniche  per  l'accesso  alla  DSU  precompilata,
nonche' i meccanismi di  delega  da  parte  degli  interessati,  sono
individuate in apposito disciplinare tecnico, sulla base di  adeguata
valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento  generale
sulla protezione dei dati, approvato con provvedimento congiunto  del
direttore dell'INPS  e  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali.   Il
disciplinare individua altresi', per quanto non previsto nel presente
decreto,  misure  appropriate  a  tutela  degli  interessati  ed,  in
particolare, specifiche misure di sicurezza atte a ridurre al  minimo
i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalita' della raccolta. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 9 agosto 2019 
 
                                                 Il Ministro: Di Maio 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2970 

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