Inutilizzabili le dichiarazioni dell’indagato nell’attività ispettiva se assunte in violazione delle garanzie
Massima Giurisprudenziale
Sono inutilizzabili le dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato rese nel corso dell’attività ispettiva, nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte, ciononostante, in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa.
Decisione: Sentenza n. 54590/2018 Cassazione Penale – Sezione III
Classificazione: Penale
Massima:
Nell’ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, quando emergano indizi di reato, sorge l’obbligo – ai sensi dell’art. 220 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – di osservare le disposizioni del codice di rito per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire ai fini dell’applicazione della legge penale.
Presupposto dell’operatività dell’art. 220 citato – è applicabile quindi anche in presenza di semplici indizi di reato, non richiedendosi l’esistenza di veri e propri indizi di colpevolezza – è la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata.
Sono inutilizzabili le dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato rese nel corso dell’attività ispettiva, nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte, ciononostante, in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa.
Osservazioni.
Il caso sorgeva a seguito del parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta dal legale rappresentante di una società relativamente a un sequestro preventivo disposto dal Tribunale.
Tra i motivi di ricorso in cassazione, il primo riguardava l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato durante l’attività ispettiva.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, e ha ricordato che «il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art. 220 disp. att., giacché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile».
Se nello svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza emergono indizi di reato, sorge l’obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova.
Le garanzie procedurali sono applicabili anche in presenza di semplici indizi di reato, non essendo richiesta l’esistenza di veri e propri indizi di colpevolezza.
Le dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato rese nel corso dell’attività ispettiva, nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa, sono inutilizzabili.
Giurisprudenza rilevante.
Cass. 3207/2014
Cass. 6881/2008
Cass. 43542/2004
Cass. 32464/2001
Cass. SS.UU. 45477/2001
Cass. 1969/1997
Disposizioni rilevanti.
Art. 63 – Dichiarazioni indizianti
1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Art. 220 – Attività ispettive e di vigilanza
1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice.