di Fulvio Conti Guglia. La fattispecie riguarda l’instaurazione di un processo relativo all’inquinamento di una falda acquifera, con danno imputato alla raffineria Tamoil, collocata vicino al Po e vicinissimo al centro urbano di Cremona. Il provvedimento in questione (Tribunale di Cremona Ordinanza del 19/06/2012) riguarda l’ammissione delle parti civili, e, in particolare, l’ammissione di un singolo cittadino in sostituzione dell’amministrazione comunale.
Il reato di cui all’articolo 449 c.p. (delitti colposi di danno) sanziona un pericolo, anche presunto, cagionato all’incolumità pubblica: tale ampia cornice comporta per logica che esso è anche un reato intrinsecamente plurioffensivo che deve contemplare come danneggiati i singoli soggetti, individuabili all’interno di quell’area indeterminata di persone che possono aver subito dall’evento un danno concreto. Tra essi rientrano certamente, in generale, coloro che si trovano o si sono trovati in prossimità del luogo che ha visto il sorgere del fenomeno giudicato pericoloso.
La costituzione di parte civile nella forma associata è agevolmente data per certa, in presenza di alcuni presupposti.
L’importanza dell’ordinanza, in commento, risiede nel riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile di un singolo cittadino regolarmente iscritto nelle liste elettorali del comune, legittimazione che scaturisce dall’azione popolare prevista dall’articolo 9 del d.lgs. n.267/2000 in materia di Enti locali.
La legittimazione in questione non viene meno per il fatto che l’ente territoriale, una volta integrato il contraddittorio, abbia deciso di non costituirsi parte civile. Al contrario, tale situazione trasforma l’originario interesse di cui è portatore il singolo cittadino in una piena facoltà che, se ne esistono le condizioni, può essere esercitata in via sostitutiva (cfr. Tribunale di Roma 6° sezione in composizione collegiale, ordinanza in data 25 luglio 2006).
Nei fatti, il comune di Cremona, interessato nella vicenda, avendo stipulato, d’intesa con i Ministeri competenti, un accordo con la Tamoil finalizzato, in base ad un progetto operativo, al ripristino dello stato dei luoghi e alla loro bonifica, aveva ritenuto “svuotataal momento la possibilità di potersi costituire parte civile”.
Siffatto accordo non può però travolgere la facoltà del singolo cittadino riconosciuta dal menzionato art. 9, in quanto, da un lato, l’accordo si basa su scelte amministrative discrezionali e in qualche modo “concordate” con la controparte e, d’altro lato, il ripristino dello stato dei luoghi non si sovrappone, essendo in senso proprio una “spesa” obbligata posta in capo al responsabile, e non coincide interamente con il danno patrimoniale che può essere stato cagionato dalla lesione al territorio, bene essenziale dell’ente territoriale.
Non produce, altresì, alcuna efficacia ostativa il fatto che il comune abbia ritenuto di rimanere estraneo al processo, affermando in delibera che dalla condotta della Tamoil non sarebbero derivati al comune danni di natura patrimoniale diversi dal danno ambientale, di esclusiva pertinenza del Ministero dell’Ambiente, trattandosi, anche in questo caso, di una valutazione essenzialmente discrezionale, ed essendo comunque possibile intravvedere danni diversi dal danno ambientale (ad esempio: nell’investimento di risorse in incontri, progetti e studi e rapporti con la cittadinanza resi necessari dall’emergere del pericolo di grave inquinamento della falda a seguito dell’attività contestata all’allora raffineria Tamoil.)
Vedi il testo completo: Ordinanza del Tribunale di Cremona