La Commissione europea ha respinto più della metà delle richieste perché gli impegni previsti non garantirebbero l’efficacia per rientrare nei limiti di emissione nemmeno nel 2015.
Sul rientro nei limiti, l’Italia aveva inoltrato 48 richieste di proroga al 2015; la Commissione Europea, con la recente decisione, ne ha accordate 23 e rifiutate 25, a causa della scarsità dei provvedimenti annunciati.
Il biossido d’azoto (NO2) è un gas di odore pungente e altamente tossico, pericoloso per la salute umana e pertanto è sottoposto a precisi limiti imposti dall’Unione Europea, sulla base delle valutazioni dell’OMS. Le fonti principali di NO2 nelle città sono le centrali termoelettriche, il riscaldamento e il traffico.
Il valore limite orario imposto dall’Unione Europea è di 200 microgrammi per metro cubo da non superare per più di 18 volte l’anno; il valore limite annuale è invece di microgrammi per metro cubo. La direttiva 2008/50/CE prevedeva che gli Stati membri dell’Unione Europea raggiungessero questi limiti entro il 2010, con possibilità di proroga di massimo di cinque anni; la proroga sarebbe stata concessa a condizione che lo Stato in questione fosse stato in grado di dimostrare l’impossibilità di adeguarsi nei tempi previsti e soprattutto che fornisse un adeguato piano di risanamento della qualità dell’aria, sufficiente a raggiungere valori conformi entro il 1° gennaio 2015.
Le 48 richieste di proroga provenienti dall’Italia riguardavano 16 diverse Regioni e Province autonome: Bolzano, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Veneto.
Tra le 23 richieste che sono state accolte, quattro sono state accettate ma con qualche riserva sulle tempistiche da rispettare: le Aree Salernitana e Avellinese in Campania, l’Agglomerato Venezia-Treviso in Veneto e Bormida in Liguria: in questi casi la Commissione ha ritenuto che, sulla base dei dati forniti, il risanamento potesse avvenire prima del 2015 (entro il 1° gennaio 2013 le prime tre e un anno dopo per Bormida).
Le 25 richieste che sono state respinte riguardano:
Provincia Autonoma di Bolzano: città ed autostrada
Regione Campania: Area di Napoli e Caserta
Regione Emilia Romagna: agglomerati di Casalgrande-Rubiera, Modena e Bologna
Regione Friuli Venezia Giulia: aree di Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia
Regione Lazio: Roma, Frosinone
Regione Liguria: Genova
Regione Lombardia: Agglomerati urbani (Milano, la Brianza, Bergamo, Brescia…)
Regione Marche: Zona A
Regione Molise: Campobasso
Regione Piemonte: agglomerato Torino e città Novara
Regione Sicilia: zone di Palermo, Catania, Siracusa, Messina, Gela
Regione Toscana: Area metropolitana Firenze-Prato
Regione Umbria: Conca Ternana
Regione Veneto: agglomerato Verona
Per queste regioni, la Commissione ha osservato che nessuno dei piani per la qualità dell’aria stabilisce con chiarezza che i valori limite fissati per il biossido di azoto saranno raggiunti al più tardi entro il 1° gennaio 2015; detti piani quindi non sarebbero in grado di dimostrare che con i provvedimenti programmati si riuscirebbe a rientrare entro i limiti.
Dal comunicato: ARPA Toscana
Biossido di azoto (N02)
Caratteristiche chimico fisiche
Il biossido di azoto è un gas di colore rosso bruno, di odore pungente e altamente tossico
Origine
Il biossido di azoto si forma in massima parte in atmosfera per ossidazione del monossido (NO), inquinante principale che si forma nei processi di combustione. Le emissioni da fonti antropiche derivano sia da processi di combustione (centrali termoelettriche, riscaldamento, traffico), che da processi produttivi senza combustione (produzione di acido nitrico, fertilizzanti azotati, ecc.)
Effetti sull’uomo e sull’ambiente
È un gas irritante per l’apparato respiratorio e per gli occhi che può causare bronchiti fino anche a edemi polmonari e decesso. Contribuisce alla formazione dello smog fotochimico, come precursore dell’ozono troposferico, e contribuisce, trasformandosi in acido nitrico, al fenomeno delle “piogge acide”.
Normativa e limiti – Biossido di azoto
D.Lgs. 155/2010
allegato XI, paragrafo 1
allegato XII, paragrafo 1
Direttiva 2008/50/C
allegato XI, punto B
allegato XII, punto A
allegato XIII