Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State – Paesi Bassi) – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV / Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit
(Causa C-158/15)
[Rinvio pregiudiziale – Inquinamento atmosferico – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Direttiva 2003/87/CE – Nozione di «impianto» – Inclusione del sito di stoccaggio del combustibile – Regolamento (UE) n. 601/2012 – Nozione di «combustibile esportato dall’impianto»]
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV
Convenuta: Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit
Dispositivo
Fa parte di un «impianto» ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE, come modificata dalla decisione n. 1359/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, un sito di stoccaggio del combustibile di una centrale a carbone come quello di cui trattasi nel procedimento principale e descritto dal giudice del rinvio.
L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87, come modificato dal regolamento (UE) n. 206/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, deve essere interpretato nel senso che le perdite di carbone provenienti dal processo di autocombustione naturale di quest’ultimo durante lo stoccaggio in un sito facente parte di un impianto a norma dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 non possono essere considerate come carbone esportato da tale impianto.
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GU C 205 del 22.6.2015.