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INQUINAMENTO ATMOSFERICO: Nozione di “informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente”.

Corso: DIRITTO DELL’AMBIENTE E PUBLIC PROCUREMENT - LA GESTIONE VIRTUOSA DEL TERRITORIO E DELLE TUTELE.

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 23/11/2016 sentenza C-673/13 P
 
 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ASSOCIAZIONI E COMITATI – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Art. 6, par. 1 Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica – Nozione di “informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente” – Documenti relativi alla procedura di autorizzazione di una sostanza attiva contenuta in prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – Impugnazione.
Alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, consistente nel garantire, in linea di principio, un accesso alle «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente», tale nozione dev’essere intesa nel senso che comprende, in particolare, i dati che consentono al pubblico di conoscere quanto effettivamente rilasciato nell’ambiente oppure quanto sarà prevedibilmente rilasciato in condizioni normali o reali di utilizzo del prodotto o della sostanza in questione, analoghe a quelle per le quali è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio di tale prodotto o di tale sostanza e a quelle prevalenti nella zona di prevista utilizzazione di detto prodotto o di detta sostanza. Pertanto, detta nozione dev’essere interpretata nel senso che comprende, in particolare, le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo delle emissioni effettive e prevedibili, in siffatte condizioni, di detto prodotto o di detta sostanza. Occorre altresì includere nella nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» le informazioni che consentono al pubblico di controllare se sia corretta la valutazione delle emissioni effettive o prevedibili, sulla cui base l’autorità competente ha autorizzato il prodotto o la sostanza in questione, nonché i dati relativi agli effetti di tali emissioni sull’ambiente. Infatti, dal considerando 2 del regolamento n. 1367/2006 risulta sostanzialmente che l’accesso alle informazioni ambientali garantito da tale regolamento mira, in particolare, a favorire una partecipazione pubblica più efficace al processo decisionale, in modo da accrescere la responsabilità degli organi competenti nell’ambito del processo decisionale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e di ottenerne il sostegno nei confronti delle decisioni adottate. Orbene, per assicurarsi che le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia ambientale siano fondate e per poter partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale, il pubblico deve aver accesso alle informazioni che gli consentano di verificare se le emissioni siano state correttamente valutate e deve poter ragionevolmente comprendere il modo in cui l’ambiente rischia di subire gli effetti di dette emissioni.
 
 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Nozione di «emissioni nell’ambiente» – Divulgazione delle informazioni ambientali – Emissioni del prodotto fitosanitario o della sostanza attiva glifosato – Valutazioni dei rischi (nella specie pesticidi).
Una limitazione della nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 a quelle provenienti da determinati impianti industriali, quali fabbriche e centrali, sarebbe in contrasto con l’obiettivo di garantire la più ampia possibile divulgazione delle informazioni ambientali perseguito da tale regolamento (v., per analogia, sentenza pronunciata in data odierna, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting, C-442/14, punto 73). Pertanto, rientrano altresì in detta nozione le informazioni sulle emissioni prevedibili del prodotto fitosanitario o della sostanza attiva in questione nell’ambiente, in condizioni normali o realistiche di utilizzo di tale prodotto o di tale sostanza, analoghe a quelle per le quali è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio di detto prodotto o di detta sostanza e a quelle prevalenti nella zona di prevista utilizzazione di tale prodotto o di tale sostanza (v., per analogia, sentenza pronunciata in data odierna, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting, C-442/14, punti 78 e 79). In conclusione, le autorità devono pubblicare tutti gli studi utilizzati per le valutazioni dei rischi (nella specie pesticidi), e non possono tenerli segreti per proteggere gli interessi commerciali delle aziende.
 
(La causa T-545/11 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea) Pres. da Cruz Vilaça, Rel. Tizzano, Ric. Commissione europea

 

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