In materia di inquinamento atmosferico, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione non è uniforme in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art.674 c.p., in caso di mancato superamento dei limiti di legge.
Secondo un primo orientamento “il reato di getto pericoloso di cose non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un’attività regolarmente autorizzata o da un’attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento” (in motivazione viene precisato che all’inciso “nei casi non consentiti dalla legge” deve riconoscersi un valore rigido e decisivo tale da costituire una sorta dl spartiacque tra il versante dell’illecito penale, da un lato, e dell’illecito civile, dall’altro)- cfr. Cass.pen. Sez. 3 n.37495 del 13.11.2011; conf. Cass. Sez. 3 n.40849 dei 21.10.201.0. Sicchè si è ritenuto che “…non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standard fissati dalla legge (così Cass. Pen. Sez. 3 n.15653 del 27.2.2008).
Per altro indirizzo più rigoroso, invece, “in tema di getto pericoloso dl cose, l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art.844 c.c.” (Cass. Sez. 3 n. 34896 del 14.7.2011; e più di recente Cass. Sez. 3 n.37037 in tema di “immissioni olfattive”.
E’ pacifico, però, che “la necessità di accertare il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art.674 cod.pen. si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo gas o vapori siano una conseguenza diretta dell’attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell’attività, in quanto imputabili a deficienze dell’impianto o a negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a recare molestia alle persone” (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n.40191 dell’11.2.2007).
Laddove, quindi, non si tratti di attività industriali che trovino la loro regolamentazione in una specifica normativa di settore, per la configurabilità del reato non è necessario il superamento degli “standard” fissati dalle legge, essendo sufficiente che le emissioni siano idonee a superare la normale tollerabilità e quindi ad arrecare fastidio.
E per l’accertamento del superamento della normale tollerabilità non è certo necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura.
Fattispecie: odori intollerabili e invasione di insetti causata dalla deiezioni di cavalli che pascolavano in un fondo confinante.
Norme di riferimento:
Artt. 674 c.p. e 844 c.c.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 16 Maggio 2013 (conferma sentenza dell’11.10.2010 del Tribunale di Sassari) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Bruzzi ed altro
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