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INQUINAMENTO AMBIENTALE: Irrilevanza del guasto meccanico ai fini della responsabilità.

Discarica rifiuti

Il guasto meccanico – quand’anche dovuto a più fattori concausali – non esonera da responsabilità il titolare dell’impianto., essendo in tal caso ascrivibile una responsabilità non certo “oggettiva”, ma indubbiamente “colposa”, posto che il fatto in sè del guasto nel funzionamento dell’impianto di depurazione, senza che sia individuabile una causa, per sua natura imprevedibile od inevitabile, lungi dall’escludere, vale a comprovare l’insufficienza delle misure predisposte e, dunque, a dimostrare la responsabilità del soggetto, quanto meno a titolo di colpa (Sez. 3, n.1218 del 15/12/1993 – dep. 02/02/1994, Giachello).

Più volte, sul punto, è stato affermato:

a) che il titolare di un insediamento produttivo ha un dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie attinenti al ciclo produttivo, ai presidi tecnici, all’organizzazione del lavoro, alla costante vigilanza. Pertanto, il guasto dell’impianto di depurazione non costituisce caso fortuito, quando poteva essere preveduto e comunque neutralizzato nelle sue conseguenze (Sez. 3, n. 10530 del 27/09/1991 – dep. 17/10/1991, Casaretto);

b) che il titolare di un insediamento produttivo ha il dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici, alla costante vigilanza. Di conseguenza l’inclemenza atmosferica (dovuta a pioggia abbondante o freddo intenso), i guasti meccanici dell’impianto di depurazione, i comportamenti irregolari dei dipendenti non sono fatti imprevedibili e pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore (Sez. 3, n. 8828 del 29/03/1989 – dep. 23/06/1989, MOLTENI, Rv. 181624);

c) che in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, l’improvviso guasto verificatosi nell’impianto di decantazione dei fanghi (costituito, nella specie, dalla bruciatura di una resistenza) che abbia causato lo sversamento dei reflui ed il relativo inquinamento idrico, non costituisce ipotesi di caso fortuito escludente la responsabilità, in quanto siffatto evento non realizza quel “quid” di imponderabile ed imprevedibile che deve concretare il caso fortuito, risultando i guasti meccanici tutt’altro che episodici ed occasionali (Nella specie la Cassazione ha respinto il ricorso dell’imputato confermando la decisione di merito che ne aveva affermato la responsabilità – per l’inquinamento verificatosi – a titolo di colpa consistita nel non aver diligentemente sottoposto a controllo l’impianto di depurazione, affermando il principio di cui in massima e rilevando altresì che l’imputato, dovendo assicurare lo sversamento corretto dei reflui, era tenuto a ricorrere a tutti i presidi disponibili per fronteggiare l’eventualità della disfunzione della resistenza: Sez. 5, n. 9134 del 06/08/1991 – dep. 11/09/1991, Moscatelli, Rv. 191192); d) che in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, non integra l’ipotesi del caso fortuito il guasto meccanico dell’impianto, che è correttamente ascrivibile ad una condotta negligente dell’imputato, atteso che questi era obbligato a mantenere l’impianto in condizioni di sicuro funzionamento ed a controllare costantemente l’efficacia dello stesso, non potendo annoverarsi nella categoria dei fattori inevitabili ed imprevedibili il guasto cd. improvviso di un meccanismo il cui funzionamento dipende dall’attività di manutenzione dello stesso (Sez. 3, n. 1054 del 15/11/2002 – dep. 14/01/2003, Branchesi A, Rv. 223289).

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2017 (Ud. 05/04/2017) Sentenza n.31262

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